SENTENZA ETERNIT
E’
di grande interesse la lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza con la quale il Tribunale di Torino, in data 13 febbraio 2012, ha
condannato a sedici anni di reclusione ed a risarcimenti per diversi milioni di
euro i due ex titolari della Eternit S.p.A. giudicati responsabili degli eventi lesivi per
l'uomo e per l'ambiente derivati, e tuttora derivanti, dall'amianto lavorato
tra gli anni 1960 e 1980 negli stabilimenti italiani della multinazionale
svizzero-belga.
Secondo
l'impianto accusatorio - quale emerge dai capi di imputazione - l'incontrollata dispersione delle
fibre di amianto provenienti dagli stabilimenti italiani della Eternit - siti
in Casale Monferrato (in provincia di Alessandria), Cavagnolo (Torino), Rubiera
(Reggio Emilia) e Bagnoli (Napoli) - ha finora colpito quasi tremila persone,
sia tra i lavoratori che tra gli abitanti delle zone limitrofe alle fabbriche,
cagionando asbestosi, tumori polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali:
malattie spesso sfociate nella morte delle vittime.
Sempre
secondo i capi di imputazione, la diffusione delle polveri tossiche su vasta
scala, in tutti gli ambienti di vita circostanti le zone di produzione dei noti
manufatti in eternit, ha dato origine ad un disastro di carattere permanente, i
cui effetti devastanti per la salute umana e l'ambiente non hanno ancora
cessato di prodursi.
Il
pool di Pubblici Ministeri guidati da Raffaele Guariniello ha considerato due
figure di reato contro l'incolumità pubblica: (A) l'omissione dolosa di cautele
antinfortunistiche, aggravata dalla verificazione di "malattie
infortunio" consistiti nelle malattie e nei decessi dei lavoratori
nominativamente indicati negli allegati al capo di imputazione (art. 437 comma
2 c.p.); e (B) il disastro doloso cd. innominato, anch'esso nella forma aggravata
dalla verificazione del disastro ("in quanto" - come si legge
nell'imputazione - " l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in
ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e
danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di
lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di
lavoratori e di cittadini", e in particolare delle persone nominativamente
indicate negli allegati al capo di imputazione in parola), e configurato quale reato
permanente, iniziato nel 1952 e tuttora in fase consumativa al momento della
contestazione (art. 434 comma 2 c.p.).
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