L'OFFERTA È IMMODIFICABILE MA NON LE GIUSTIFICAZIONI
Nell'ambito
della verifica di anomalia delle offerte nelle gare d'appalto, sono ammissibili
giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime. Ciò a
condizione però che al momento dell'aggiudicazione l'offerta risulti nel suo
complesso affidabile e garantisca la seria esecuzione del contratto.
Lo
ha precisato il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con la sentenza n. 2566 del
4 maggio 2012 nella quale si ricorda che “la verifica di anomalia non ha per
oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica,
ma persegue il fine di accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia
attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la
corretta esecuzione dell'appalto (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato,
Sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801)”.
Nel
relativo procedimento “non sussistono preclusioni alla presentazione di
giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, e – ferma comunque restando l'immodificabilità dell'offerta, a'
sensi del generale principio contenuto nell'art. 11, comma 6, del D.L.vo 163 del
2006 - le stesse giustificazioni sono, esse sì, modificabili, essendo in tal
senso ammissibili giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e
sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento
dell'aggiudicazione, e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del
contratto”.
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