21 maggio 2012

L'INDICAZIONE DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE QUALIFICATA


La dichiarazione di subappalto (art. 118, comma 2 del Codice Appalti) deve contenere anche l'indicazione dell'impresa subappaltatrice qualificata nel caso in cui il ricorso al subappalto si renda necessario a causa del mancato possesso autonomo dei requisiti di qualificazione da parte del concorrente.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 2508 del 2 maggio 2012, con la quale è stato respinto l'appello proposto da una società attiva nel settore delle costruzioni, contro una sentenza del Tar Lazio in relazione a un appalto di lavori per la manutenzione degli Uffici del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Distinzione tra subappalto facoltativo e subappalto necessario.
I giudici del CdS condividono la pronuncia del Tar Lazio: secondo i giudici amministrativi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 118 del Codice dei contratti, occorre distinguere fra: a) le ipotesi in cui il concorrente sia autonomamente in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, a prescindere dalla conclusione di un subappalto (ipotesi definibile come di ‘subappalto facoltativo’) e b) le ipotesi in cui il concorrente sia privo di un requisito di qualificazione e pertanto intenda avvalersi di altra impresa non solo ai fini dell’esecuzione, ma – più a monte – ai fini della stessa qualificazione per l’ammissione alla gara (ipotesi definibile come di ‘subappalto necessario’).
Il subappalto necessario come “avvalimento sostanziale”.
Secondo il Tar Lazio, nell'ipotesi in cui il concorrente non sia autonomamente in possesso della qualificazione per svolgere le lavorazioni oggetto del subappalto, il subappalto si configura come una sorta di “avvalimento sostanziale”. In tal caso, l'impresa non potrà effettuare le dichiarazioni relative al subappalto nella fase esecutiva, ma dovrà anticipare tali dichiarazioni (comprese quelle del soggetto indicato come esecutore delle lavorazioni subappaltabili) nella fase di presentazione dell'offerta.
Questa posizione del Tar è condivisa dal Consiglio di Stato: l'indicazione dell'impresa qualificata che svolgerà i lavori va anticipata alla fase di gara quando il subappalto è dettato dall'assenza di requisiti e quindi si configura come avvalimento sostanziale. “Nelle ipotesi di subappalto necessario – si legge nella sentenza - il richiamo ad altro operatore risulta assimilabile sotto ogni profilo ad un’ipotesi di avvalimento, con la conseguenza che, similmente a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 49 del ‘codice dei contratti’, il concorrente dovrà necessariamente allegare, già in occasione della domanda di partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà essere puntualmente individuato) dei necessari requisiti di qualificazione”.

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