RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
L’art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”
pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, modicata dall’art. 9-bis
della legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni
e infrastrutture (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71), tratta della Riforma degli ordini professionali e società
tra professionisti. Si stabilisce che:
1.
All'articolo
3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».
2.
All'articolo
3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti:
«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012."
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400».
(comma
così modificato dall'articolo 33, comma 1, legge n. 214 del 2011)«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012."
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400».
3.
E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari
regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società
cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non
inferiore a tre.
(comma così modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
(comma così modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
4.
Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui
atto costitutivo preveda:
a)
l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b)
l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini,
albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante,
ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per
finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la
partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da
determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei
soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della
società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è
iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo
che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
(lettera così modificata dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
(lettera così modificata dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
c)
criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito
alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del
socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale
designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
(lettera introdotta dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
(lettera introdotta dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
d)
le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal
rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l'indicazione di società tra professionisti.
6.
La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra
società tra professionisti.
7.
I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del
proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare
dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli
altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
(comma così modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
(comma così modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
8.
La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di
più attività professionali.
9.
Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari
già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
(comma
così modificato dall'articolo 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012)
10.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un
regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4,
lettera c), 6 e 7.
11.
La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12.
All'articolo
3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:
«prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione
dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.
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