NON AUTOCERTIFICABILITA’ DEL DURC
Con
una nota
congiunta del 26 gennaio scorso Inps e Inail hanno recepito, con alcune
precisazioni, quanto contenuto nella circolare di risposta all`Ance del
Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso (vedi: Il Durc non è autocertificabile, lo precisa il Ministero del
Lavoro del 17 gennaio scorso), con riferimento alla non autocertificabilità
del Durc, stante una diversa interpretazione effettuata da alcune
amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all`art. 15 della L. n.
183/2011.
Gli
Istitituti hanno ribadito il principio di non autocertificabilità del Durc, in
quanto le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere
sostituite da un`autodichiarazione, e hanno confermato la non applicabilità a
tale Documento della normativa sull`autocertificazione e, in particolare,
dell`art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: “sulle certificazioni da
produrre ai soggetti privati e apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il
presente certificato non puo` essere prodotto agli organi della p.a. o ai
privati gestori di pubblici servizi”.
Essendo
l`interesse del legislatore, nell`introduzione della norma dell`art. 15 della
L. n. 183/2011, esclusivamente quello di riconfermare l`acquisizione d`ufficio
del Durc da parte delle p.a., rimane fermo che solo nei casi in cui la legge
preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i
contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime
modalita` previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).
Con
la nota gli Istituti comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a
partire dal 13 febbraio 2012 la richiesta di Durc può essere effettuata
esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facolta` per le imprese
di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l`avvenuta
richiesta.
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