INSERIMENTO DI ELEMENTI ECONOMICI NELL'OFFERTA TECNICA
Si
configura quale violazione del principio di segretezza delle offerte
l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della
busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione così operata tra
profilo tecnico e profilo economico è di per sé idonea ad introdurre elementi
perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara.
Ne
consegue che, indipendentemente da una espressa previsione a pena di esclusione
contenuta nella lex specialis di gara, sussiste, in capo al concorrente, il
divieto di riportare qualsiasi valorizzazione economica di elementi che
compongono l'offerta tecnica, benchè a supporto di eventuali varianti, in
quanto tale divieto risponde alla generale finalità di garantire il rispetto
del principio di autonomia dell'apprezzamento discrezionale dell'offerta
tecnica rispetto a quello dell'offerta economica, occorrendo, appunto, evitare
che nell'offerta tecnica siano contenuti dati che consentano già di individuare
le positive ricadute economiche derivanti dalle varianti presentate. Ciò
impone, altresì, di prescindere dalla circostanza dell'idoneità del dato
economico prospettato a consentire la ricostruzione del prezzo indicato
nell'offerta economica.
Sicché,
la commistione tra offerta tecnica ed economica in cui è incorsa l'ATI
controinteressata ne giustificherebbe l'esclusione dalla gara. Vale in
proposito ribadire che in caso di aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono
restare segrete per tutta la fase procedimentale al fine, appunto, di evitare
che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (quali il prezzo)
possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. E ciò perché
nella gara da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, vi è, come pure afferma la giurisprudenza amministrativa, una
netta separazione tra il momento valutativo dell'offerta tecnica e quello
dell'offerta economica (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 novembre 2007
, n. 1852 e Consiglio St., sez. V, 21 marzo 2011 n. 1734 e 31 marzo 2011, n.
1970).
D'altra
parte il principio di segretezza delle offerte, posto a presidio dei principi
di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, impone che, al
fine di evitare ogni possibile influenza nella valutazione dell'offerta
tecnica, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di qualsiasi elemento
economico fino a quando non si sia conclusa la fase di valutazione di tali
offerte. Parere AVCP n. 7 in data 8/2/2012.
Etichette: Avcp, offerta economicamente più vantaggiosa, offerta tecnica
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