22 aprile 2012

INSERIMENTO DI ELEMENTI ECONOMICI NELL'OFFERTA TECNICA


Si configura quale violazione del principio di segretezza delle offerte l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, in quanto la commistione così operata tra profilo tecnico e profilo economico è di per sé idonea ad introdurre elementi perturbatori della corretta valutazione da parte della Commissione di gara.
Ne consegue che, indipendentemente da una espressa previsione a pena di esclusione contenuta nella lex specialis di gara, sussiste, in capo al concorrente, il divieto di riportare qualsiasi valorizzazione economica di elementi che compongono l'offerta tecnica, benchè a supporto di eventuali varianti, in quanto tale divieto risponde alla generale finalità di garantire il rispetto del principio di autonomia dell'apprezzamento discrezionale dell'offerta tecnica rispetto a quello dell'offerta economica, occorrendo, appunto, evitare che nell'offerta tecnica siano contenuti dati che consentano già di individuare le positive ricadute economiche derivanti dalle varianti presentate. Ciò impone, altresì, di prescindere dalla circostanza dell'idoneità del dato economico prospettato a consentire la ricostruzione del prezzo indicato nell'offerta economica.
Sicché, la commistione tra offerta tecnica ed economica in cui è incorsa l'ATI controinteressata ne giustificherebbe l'esclusione dalla gara. Vale in proposito ribadire che in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale al fine, appunto, di evitare che gli elementi di valutazione aventi carattere automatico (quali il prezzo) possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. E ciò perché nella gara da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, vi è, come pure afferma la giurisprudenza amministrativa, una netta separazione tra il momento valutativo dell'offerta tecnica e quello dell'offerta economica (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 novembre 2007 , n. 1852 e Consiglio St., sez. V, 21 marzo 2011 n. 1734 e 31 marzo 2011, n. 1970).
D'altra parte il principio di segretezza delle offerte, posto a presidio dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, impone che, al fine di evitare ogni possibile influenza nella valutazione dell'offerta tecnica, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di qualsiasi elemento economico fino a quando non si sia conclusa la fase di valutazione di tali offerte. Parere AVCP n. 7 in data 8/2/2012.

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