INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUBAPPALTATORE ACCERTATA CON IL DURC
L'INPS
ha emanato la Circolare 13/04/2012, n. 54, con la quale fornisce
indicazioni in merito all'attivazione del potere sostitutivo della
stazione appaltante, introdotto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nei
confronti dell’INPS, dell’INAIL e, in caso di imprese edili, della Cassa edile
in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata
con il DURC.
La
Circolare richiama integralmente quanto già chiarito dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare 16/02/2012, n. 3.
Il
meccanismo prevede in particolare che, qualora il DURC segnali una inadempienza
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, il RUP può trattenere dal certificato di pagamento in favore
dell’appaltatore o del subappaltatore l’importo corrispondente alla
inadempienza stessa, versando poi detto importo direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nel caso di imprese edili, la Cassa
edile.
Alla
Circolare INPS 54/2012 sono allegati i modelli per la comunicazione
preventiva (Allegato 3) e per la comunicazione tra INPS e stazione
appaltante (Allegato 4).
Tra
i principali chiarimenti forniti dalla Circolare Min. 3/2012 si segnala quanto
segue:
- la trattenuta delle somme a danno
dell’appaltatore o subappaltatore va effettuata dopo la decurtazione delle
ritenute di garanzia dello 0,50% prevista dal comma 3 dell’art. 4 del
D.P.R. 207/2010;
- la trattenuta opera anche qualora il
totale delle somme dovute all’appaltatore o subappaltatore sia in grado solo in
parte di colmare le inadempienze contributive emerse dal DURC;
- l’intervento sostitutivo per
inadempienze del subappaltatore deve avvenire solo a seguito dell’eventuale
intervento già attivato per irregolarità dell’appaltatore ed inoltre non
può eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del
subappaltatore.
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