ABROGATE LE TARIFFE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE
Dal
24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 sulle "Liberalizzazioni"
convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (G.U. del 24 marzo 2012, n. 71), in
riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 dello stesso sono state
cancellate tutte le tariffe delle professioni regolamentate e di fatto per
quanto concerne le professioni degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e
dei geometri, sono state abrogate:
- la legge 2 marzo 1949, n. 143 recante
"Tariffa professionale ingegneri ed architetti";
- il decreto del Ministero della
Giustizia 4 aprile 2001 recante "Corrispettivi delle attività di
progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche";
- la circolare Ministero Lavori pubblici
1 dicembre 2969, n. 6679 recante "Tariffa professionale per prestazioni
urbanistiche";
- la tariffa relativa ai procedimenti
arbitrali di cui al decreto ministero Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398;
- la legge 2 marzo 1949, n. 144 recante
"Testo unico della tariffa per le prestazioni professionali dei
geometri";
- il decreto del Ministero di Grazia e
Giustizia 18 novembre 1971 recante "Tariffario per le prestazioni
professionali dei geologi";
- il decreto del Ministero della
Giustizia 30 maggio 2002 recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite
su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale",
ma
sono state abrogate, anche, le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista rinviano alle tariffe e, pertanto debbono
intendersi abrogati, tra l'altro, alcuni commi di alcuni articoli del Codice
dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
- i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 92;
- il comma 10 dell'articolo 240;
- il comma 12 dell'articolo 240;
- il comma 5 dell'articolo 243;
ma,
anche alcuni commi di alcuni articoli del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R.
n. 207/2012 e precisamente:
- la lettera b) del comma 1
dell'articolo 50;
- i commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 238;
- il comma 2 dell'articolo 262;
- il comma 6 dell'articolo 314.
L’art.
9 “Disposizioni sulle professioni regolamentate” della legge 24
marzo 2012, n. 27 stabilisce infatti:
1.
Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
4.
Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dall’ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e
deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso
è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere
adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole
prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato
dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5.
Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso
del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
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