04 marzo 2012

VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE


La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente.
Nello specifico (sentenza CdS n.875 del 20 febbraio 2012) il Consiglio di Stato ha sottolineato che è necessario, sotto il profilo sostanziale che:
a) garantire un contraddittorio effettivo tra le parti;
b) non debbono sussistere preclusioni temporali relativamente alla presentazione di eventuali giustificazioni (difatti, mentre l'offerta è immodificabile dal momento della scadenza del termine di presentazione della stessa, per la modifica delle giustificazioni non esiste lo stesso limite);
c) sono ammissibili, quindi, giustificazioni sopravvenute ma anche, eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione;
d) l'eventuale ulteriore comparizione in audizione personale dell'offerente non è necessaria qualora non sia nemmeno richiesta dalla stazione appaltante ed anzi, talvolta, può risultare gravosa per il procedimento improntato a celerità ed efficienza. Di conseguenza, la sua eventuale omissione non può costituire causa di illegittimità.
Costituisce ormai orientamento consolidato quello per il quale il Giudice Amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla P.A. sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell'istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della P.A., in esercizio di discrezionalità tecnica (cfr., di recente, Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862; cfr., anche, Consiglio di Stato, sez. IV, 20 maggio 2008, n. 2348).
Tale rilievo è apprezzabile sotto tutti i profili di contestazione riproposti nell'appello incidentale, anche in relazione alla doviziosa disamina degli elementi di inattendibilità dell'offerta svolta dal provvedimento finale di esclusione.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che sia stato condotto accuratamente il giudizio di anomalia, inteso come giudizio avente natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, espressione di un potere tecnico-discrezionale dell'Amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate un' insufficiente motivazione o affette da errori di fatto, tutte circostanze che non si riscontrano nel caso di specie.
Questo aspetto di correttezza amministrativa della valutazione dell'anomalia riguarda sia le giustificazione relative alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'ATI per lesecuzione dei lavori, ove l'appellante incidentale contesta in maniera sostanzialmente apodittica sconti di cui gode l'attuale appellata e su cui la relazione di anomalia si è diffusa analiticamente; sia le giustificazioni del costo orario della manodopera, ove l'anomalia non può emergere, come è noto, dal mero discostarsi da medie tabellari aventi significato statistico; sia, infine, l'incidenza delle spese generali, la valutazione del consumo medio annuo, nonché la valutazione complessiva sulla rimuneratività dell'offerta, rispetto alle quali l'appellante incidentale tende inammissibilmente a sostituire sue proprie valutazioni a quelle compiute dalla Commissione, senza evidenziare l'evidente errore logico o di fatto, che appare così insussistente.

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