APPALTI DI SERVIZI: CRITERIO DI CORRISPONDENZA TRA QUOTA DI QUALIFICAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE
La
Sezione terza del CdS ha preso in più occasioni posizione in ordine alla
dibattuta questione concernente il criterio di corrispondenza tra quota di
qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli
appalti di servizi (v. sentenze 11.5.2011 n. 2804 e 15.7.2011 n. 4323 cui
si fa il più ampio rinvio).
Il Consiglio di Stato, Sezione terza, con sentenzanumero 793 del 16 febbraio 2012, ha riaffermato il principio, nel senso,
quindi, di richiedere che le quote di partecipazione all’ATI e le parti del
servizio da eseguire siano indicate già in sede di offerta, anche in assenza di
una espressa previsione del bando o della lettera d’invito, e che la singola
impresa componente dell’ATI abbia la qualifica, ovvero i requisiti di
ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a
garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale
nella fase di esecuzione.
Dalla mancata osservanza di tale obbligo – che discende
dall’art. 37, commi 4 e 13, del Codice dei contratti e che trova applicazione
anche ai raggruppamenti di tipo orizzontale - deriva la conseguenza che
l’offerta contrattuale, che provenga da un’associazione di più imprese in
termini che non assicurino la predetta, effettiva, corrispondenza, è inammissibile,
perché comporta l’esecuzione della prestazione da parte di un’impresa priva
(almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica alla quota di
prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero dall’impegno delle
parti a concludere l’accordo stesso.
Etichette: ati, qualificazione, quote di partecipazione, servizi
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