RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA RETRIBUTIVA
L’art.
5 del Regolamento, recante «Intervento sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore»,
ripropone, solo in parte, le disposizioni dell’art. 13, D.M. LL.PP. n.
145/2000, estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle
forniture.
A termini del comma 1, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore
o dei soggetti di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui
all’art. 3, comma 1, lett. b), possono pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo
periodo, del Codice.
Il
responsabile del procedimento predispone quietanza dei pagamenti eseguiti dai
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), sottoscritta dagli interessati.
Spetta, altresì, al responsabile del procedimento, nel caso di formale
contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni, provvedere
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale
del lavoro per i necessari accertamenti.
Etichette: appalto, regolamento, regolarità retributiva, rup, subappalto
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