RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA
La
Parte I, Titolo II del Regolamento, recante «tutela dei lavoratori e regolarità
contributiva», all’art. 4 – che ripropone, solo in parte, l’art. 7, D.M. LL.PP.
n. 145/2000 estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle
forniture - detta norme in materia di Intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del
subappaltatore.
In
particolare, il comma 2 stabilisce che in sede di acquisizione d’ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità (in ciascuna fase del ciclo dell’appalto,
nelle ipotesi di cui all’art. 6, commi 3 e 4), in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza
contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza.
Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento
unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3,
comma 1, lett. b) del Regolamento, direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A termini del comma 3, in
ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
A
termini del comma 8 dell’art. 6 del Regolamento, recante disposizioni in
materia di Documento unico di regolarità contributiva, in caso di ottenimento
del DURC dell’affidatario del contratto negativo per 2 volte consecutive, il
responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata
predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione,
propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del Codice, la risoluzione del
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove
l’ottenimento del DURC negativo per 2 volte consecutive riguardi il
subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti
al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per
la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui
all’art. 118, comma 8, del Codice dandone contestuale segnalazione
all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art.
8.
A
termini dell’art. 196 (recante Disposizioni in materia di documento unico di
regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori) è assegnato alle
casse edili (in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più
rappresentative per l’ambito del settore edile) e al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, il compito di verificare la regolarità
contributiva e assumere i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi
all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in
relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Dell’esito
della verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera
relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità
contributiva di cui all’art. 6, comma 3, lett. e).
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