NOTIFICHE VIA PEC
L’art. 25, comma 3 della legge n.183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), dal 31 gennaio scorso consente agli avvocati di effettuare notificazioni nel processo amministrativo senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario non solo per mezzo degli uffici postali, ma anche per mezzo della posta elettronica certificata.
Queste
le nuove disposizioni rilevanti:
- il
nuovo art. 3, comma 3-bis prevede
adesso che "la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica
certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi.
Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del
codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione
di notificazione il numero di registro cronologico";
- il
nuovo art. 5 comma 1, per le
ipotesi in cui il destinatario sia altro avvocato, "l’atto deve essere
trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta
elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".
Sull'argomento
consulta l'articolo su:
http://www.leggioggi.it/2012/02/01/le-notifiche-via-pec-nel-processo-amministrativo/
http://www.leggioggi.it/2012/02/01/le-notifiche-via-pec-nel-processo-amministrativo/
<< Home