26 febbraio 2012

LE FUNZIONI DI RUP PER I CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI


L’art. 272 del Regolamento per i contratti di forniture e servizi, assegna al responsabile del procedimento la cura e la vigilanza delle fasi in cui si articola ogni singolo intervento. Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento contestualmente alla decisione di realizzare l’intervento, ovvero nella fase di predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, ove presente. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento svolge funzioni propositive, di coordinamento e informative in ciascuna fase del contratto pubblico: di programmazione, di affidamento e relativo monitoraggio dei tempi, di esecuzione, di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. La fase di avvio, monitoraggio e informativa è disciplinata nella Parte IV, Titolo I, artt. 271, 272, 273, del Regolamento; la fase di esecuzione, collaudo, verifica nella Parte IV, Titolo III, capo I e II, artt. 297-311, del Regolamento.
L’art. 272, comma 5, del Regolamento ammette il responsabile del procedimento allo svolgimento congiunto delle funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. In caso di cumulo delle funzioni, il responsabile del procedimento svolge le seguenti attività (Parte IV, Titolo III, Capo I e II, artt. 297-325, del Regolamento):
• coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile;
• verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in funzione di garanzia della regolare esecuzione del contratto;
• redazione di apposito verbale (o altro documento) di avvio dell’esecuzione del contratto in doppio esemplare, in contraddittorio con l’appaltatore, ove previsto dal capitolato speciale;
• gestione della contabilità predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento di ciascuna stazione appaltante, emissione degli stati di avanzamento delle prestazioni contrattuali, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali;
• ordine di sospensione dell’esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze particolari: avverse condizioni climatiche; forza maggiore; altre circostanze speciali, come la necessità di procedere a varianti ex art. 311;
• redazione verbale di sospensione con le seguenti informazioni: ragioni della sospensione; attività svolte; eventuali cautele per la ripresa; mezzi e strumenti presenti nel luogo di esecuzione;
• emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
• disposizione di varianti nei casi di cui all’art. 311, previa approvazione da parte della stazione appaltante;
• collaudo (per i contratti di forniture) o verifica di conformità (per i contratti di servizi). La conclusione delle operazioni deve avvenire non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni (o diverso termine stabilito dall’ordinamento), con obbligo di motivazione in ordine al prolungamento delle operazioni;
• emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità;
• per gli appalti sotto soglia comunitaria: emissione dell’attestazione di regolare esecuzione non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.
Non è ammesso il cumulo delle funzioni nei casi seguenti: in ogni caso, per interventi di importo superiore a 500 mila euro; per interventi di particolare importanza o complessità sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tali ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso.

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