LE FUNZIONI DI RUP PER I CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI
L’art.
272 del Regolamento per i contratti di forniture e servizi, assegna al
responsabile del procedimento la cura e la vigilanza delle fasi in cui si
articola ogni singolo intervento. Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano il
responsabile del procedimento contestualmente alla decisione di realizzare
l’intervento, ovvero nella fase di predisposizione del programma annuale per
l’acquisizione di beni e servizi, ove presente. Il responsabile del
procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo
dell’intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e
costi preventivati, oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente
individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento. Nello
svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo
intervento, il responsabile del procedimento svolge funzioni propositive, di
coordinamento e informative in ciascuna fase del contratto pubblico: di
programmazione, di affidamento e relativo monitoraggio dei tempi, di
esecuzione, di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite
alle prescrizioni contrattuali. La fase di avvio, monitoraggio e informativa è
disciplinata nella Parte IV, Titolo I, artt. 271, 272, 273, del Regolamento; la
fase di esecuzione, collaudo, verifica nella Parte IV, Titolo III, capo I e II,
artt. 297-311, del Regolamento.
L’art.
272, comma 5, del Regolamento ammette il responsabile del procedimento allo
svolgimento congiunto delle funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto,
nei limiti delle proprie competenze professionali, a meno di diversa
indicazione della stazione appaltante. In caso di cumulo delle funzioni, il
responsabile del procedimento svolge le seguenti attività (Parte IV, Titolo
III, Capo I e II, artt. 297-325, del Regolamento):
•
coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile;
•
verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in funzione di garanzia
della regolare esecuzione del contratto;
•
redazione di apposito verbale (o altro documento) di avvio dell’esecuzione del
contratto in doppio esemplare, in contraddittorio con l’appaltatore, ove
previsto dal capitolato speciale;
•
gestione della contabilità predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento
di ciascuna stazione appaltante, emissione degli stati di avanzamento delle
prestazioni contrattuali, previo accertamento della prestazione effettuata in
termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali;
•
ordine di sospensione dell’esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze
particolari: avverse condizioni climatiche; forza maggiore; altre circostanze
speciali, come la necessità di procedere a varianti ex art. 311;
•
redazione verbale di sospensione con le seguenti informazioni: ragioni della
sospensione; attività svolte; eventuali cautele per la ripresa; mezzi e
strumenti presenti nel luogo di esecuzione;
•
emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
•
disposizione di varianti nei casi di cui all’art. 311, previa approvazione da
parte della stazione appaltante;
•
collaudo (per i contratti di forniture) o verifica di conformità (per i
contratti di servizi). La conclusione delle operazioni deve avvenire non oltre
60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni (o diverso termine
stabilito dall’ordinamento), con obbligo di motivazione in ordine al
prolungamento delle operazioni;
•
emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità;
•
per gli appalti sotto soglia comunitaria: emissione dell’attestazione di
regolare esecuzione non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.
Non
è ammesso il cumulo delle funzioni nei casi seguenti: in ogni caso, per
interventi di importo superiore a 500 mila euro; per interventi di particolare
importanza o complessità sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono
l’apporto di una pluralità di competenze e interventi caratterizzati
dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla
necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In
tali ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del
direttore dell’esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di
competenza dello stesso.
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