IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ DEL RUP
Il
Regolamento interviene espressamente nella materia della responsabilità
introducendo una novità di assoluto rilievo (art. 10, comma 7): l’obbligo, per
il responsabile del procedimento, di rendere il conto della gestione con
conseguente applicazione, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria
nei settori ordinari e a ogni altro contratto di appalto o di concessione che
alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, delle disposizioni
concernenti i giudizi di conto e di responsabilità di cui al Titolo II, capo V,
sezione I, R.D. n. 1214/1934 e delle disposizioni concernenti la forma delle
istanze, dei ricorsi e dei termini nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di
cui al R.D. n. 1038/1933, nonché dell’art. 2, legge n. 20/1994. L’obbligo di
rendiconto assume i caratteri di un obbligo di servizio: il responsabile del
procedimento - entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del certificato
di collaudo - trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione
relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del
contratto ed in particolare:
a)
il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli
allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b)
la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c)
la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o
giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla Parte IV del
Codice.
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