DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 Supplemento Ordinario n. 27
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo. Sono introdotte disposizioni di
semplificazione in materia di appalti pubblici, impianti, urbanistica,
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). In particolare si prevede:
- Ennesima modifica del Codice dei
Contratti Pubblici e del relativo Regolamento di attuazione, D. Leg.vo
12/04/2006, n. 163 e D.P.R. 05/10/2010, n. 207.
- istituzione, presso l’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, della Banca dati nazionale dei contratti
pubblici, che a partire dal 01/01/2013 acquisirà la documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal
Codice. La verifica del possesso dei suddetti requisiti richiesti per la
partecipazione alla gare per l’affidamento di contratti pubblici da parte delle
stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori avverrà esclusivamente tramite
detta Banca dati nazionale.
- Riscrittura del comma 2 dell’art. 29
del D. Leg.vo 10/09/2003, n. 276 inerente la responsabilità solidale negli
appalti di opere o servizi. Nella nuova formulazione il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con
ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori, oltre i trattamenti
retributivi ed i contributi previdenziali, anche le quote di trattamento di
fine rapporto ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto. Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni
civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
- Introduzione della dichiarazione unica
di conformità degli impianti termici, che elimina l’attuale duplicazione
nelle certificazioni di conformità. La dichiarazione unica di conformità, il
cui modello sarà approvato con decreto ministeriale, sostituirà, infatti, la
dichiarazione resa con i modelli di cui agli Allegati I e II del D.M.
22/01/2008, n. 37 e la dichiarazione di cui all’art. 284 del D. Leg.vo
03/04/2006, n. 152.
- Modifica della norma che vieta la
cessione dei parcheggi, realizzati ai sensi dell’art. 9 della L. 24/03/1989, n.
122, separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo
pertinenziale. In sostanza il nuovo comma 5 del citato art. 9 mantiene il
divieto di cedere separatamente dall’unità immobiliare i parcheggi
pertinenziali, di cui al comma 4 del citato articolo 9, realizzati nell’ambito
di programmi urbani dei parcheggi su aree comunali o nel sottosuolo delle
stesse, mentre consente, a determinate condizioni, il trasferimento della
proprietà dei parcheggi pertinenziali realizzati, ai sensi del comma 1 del
medesimo articolo 9, nel sottosuolo, al piano terreno o in aree pertinenziali
esterne all’immobile. In particolare è consentito il trasferimento della
proprietà dei parcheggi destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari
di un immobile, realizzati nel sottosuolo, al piano terreno del fabbricato
medesimo oppure nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne a tale fabbricato,
anche in deroga al titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e a
successivi atti convenzionali, a condizione che contestualmente il
parcheggio trasferito sia destinato a pertinenza di altra unità immobiliare
sita nello stesso comune.
- Specifica dell’ambito di
riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di
installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici. Detta
abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 22/01/2008, n. 37, concerne, alle
condizioni previste dal medesimo art. 3, tutte le tipologie di edifici
indipendentemente dalla destinazione d’uso.
- modifica al comma 1, dell’art. 19,
della L. 07/08/1990, n. 241, per cui sono semplificate le procedure
amministrative mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con
particolare riferimento alla presentazione di attestazioni e asseverazioni da
parte di tecnici abilitati. La SCIA dovrà essere corredata da attestazione
o asseverazione di tecnici abilitati solo nei casi in cui queste siano
espressamente previste dalla normativa vigente.
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