DECRETO SALVA ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA
L’art. 45 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011), detta disposizioni in materia edilizia. Il testo dell’art.45
è così formulato:
1.
All’articolo
16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.
“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.
2.
Al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo
52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.
Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.
3.
All’articolo
11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del
Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti”.
4.
All’articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, le parole: “Presidente del
Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti”.
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