CONVENZIONI AUTOSTRADALI
L’art. 43 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011), detta disposizioni in materia di convenzioni autostradali. Il testo dell’art.43 è così formulato:
1.
Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o
modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere
regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE
che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dalla avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera
dell’amministrazione concedente.
2.
Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni
o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione
dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
3.
Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i cui schemi
di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione
dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
4.
Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47.
5.
All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive
modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
“2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all’articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo".
“2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all’articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo".
6.
Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere
civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti,
accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti
per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di
approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa
pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui
al d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni,
concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.
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