29 febbraio 2012

FORMAZIONE PER I CONTROLLORI DELLA SICUREZZA STRADALE


Con il D.M. 23/12/2011, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 11/02/2012, viene adottato il programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, in attuazione dell’art. 9 del D. Leg.vo 15/03/2011, n. 35. Il provvedimento è in vigore dal 12/02/2012.
Il programma, pubblicato in allegato al decreto in commento, deve essere adottato dagli enti formatori per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati alla certificazione dell'idoneità professionale allo svolgimento delle attività previste per i controllori della sicurezza stradale nel citato D. Leg.vo 35/2011.
Il corso per controllori fornisce anche una preparazione per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie stradali, ai sensi del D.Leg.vo 264/2006.
Come previsto dall'art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 35/2011, il D.M. 23/12/2011 fissa anche le modalità di entrata  in operatività e di gestione dell'elenco ministeriale nel quale sono iscritti i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di controllori ed ispettori su tutto il territorio nazionale.
Il corso, della durata complessiva non inferiore a 180 ore, è articolato in moduli e sottomoduli, secondo quanto indicato nel programma allegato al decreto 23/12/2011 (in cui è specificata anche la durata minima di ciascun modulo). Gli enti formatori autorizzati possono organizzare corsi di formazione secondo un calendario dagli stessi definito che comunque deve prevedere la conclusione del corso entro 12 mesi dalla sua attivazione.

La frequenza del corso di formazione è obbligatoria e sono consentite al massimo 36 ore di assenza.
L'idoneità professionale certificata con il superamento dell'esame finale, scritto ed orale, consente l'iscrizione nell'elenco dei controllori ed ispettori gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al comma 7 dell'art. 4 del D. Leg.vo 35/2011. L'esame si divide in 3 prove scritte ed una orale, e in caso di superamento positivo viene rilasciato il «Certificato di idoneità professionale».
Entro aprile-maggio uscirà anche il decreto, ancora più interessante, su come effettuare le analisi di sicurezza e le ispezioni.

Etichette:

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI


Legge 24 febbraio 2012 , n. 14
Conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011 , n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012)
Art. 11. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

Comma 5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 31 marzo 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a.. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo entro il predetto termine, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.
Comma 6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "A decorrere dalla data di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro la data del 31 luglio 2012".
Comma 6-bis. Il decreto di cui all’articolo 23, comma 7, quarto periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d’interesse turistico e culturale, è adottato entro il 31 marzo 2012 di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Etichette: , , ,

26 febbraio 2012

IL REGIME DELLE RESPONSABILITÀ DEL RUP


Il Regolamento interviene espressamente nella materia della responsabilità introducendo una novità di assoluto rilievo (art. 10, comma 7): l’obbligo, per il responsabile del procedimento, di rendere il conto della gestione con conseguente applicazione, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari e a ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, delle disposizioni concernenti i giudizi di conto e di responsabilità di cui al Titolo II, capo V, sezione I, R.D. n. 1214/1934 e delle disposizioni concernenti la forma delle istanze, dei ricorsi e dei termini nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di cui al R.D. n. 1038/1933, nonché dell’art. 2, legge n. 20/1994. L’obbligo di rendiconto assume i caratteri di un obbligo di servizio: il responsabile del procedimento - entro il termine di 60 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo - trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla Parte IV del Codice.

Etichette: , ,

RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA RETRIBUTIVA


L’art. 5 del Regolamento, recante «Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore», ripropone, solo in parte, le disposizioni dell’art. 13, D.M. LL.PP. n. 145/2000, estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture. 
A termini del comma 1, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice.
Il responsabile del procedimento predispone quietanza dei pagamenti eseguiti dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), sottoscritta dagli interessati. Spetta, altresì, al responsabile del procedimento, nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento delle retribuzioni, provvedere all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Etichette: , , , ,

RUP E ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTIVA


La Parte I, Titolo II del Regolamento, recante «tutela dei lavoratori e regolarità contributiva», all’art. 4 – che ripropone, solo in parte, l’art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000 estendendone l’applicazione anche al settore dei servizi e delle forniture - detta norme in materia di Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
In particolare, il comma 2 stabilisce che in sede di acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (in ciascuna fase del ciclo dell’appalto, nelle ipotesi di cui all’art. 6, commi 3 e 4), in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. A termini del comma 3, in ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
A termini del comma 8 dell’art. 6 del Regolamento, recante disposizioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva, in caso di ottenimento del DURC dell’affidatario del contratto negativo per 2 volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del Codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del DURC negativo per 2 volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del Codice dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’art. 8.
A termini dell’art. 196 (recante Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori) è assegnato alle casse edili (in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile) e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di verificare la regolarità contributiva e assumere i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Dell’esito della verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 6, comma 3, lett. e).

Etichette: , , , , ,

ANOMALIA DELLE OFFERTE


Per quanto riguarda l’anomalia delle offerte, l’art. 121, comma 2 del Regolamento assegna al Responsabile del procedimento la funzione di esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 86, comma 5, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Tale disposizione si applica, quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. c), del Codice e superiore alla soglia di cui all’art. 122, comma 9, del Codice, così come ai servizi e alle forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) e superiore alla soglia di cui all’art. 124, comma 8.

Etichette: , ,

LE FUNZIONI DI RUP PER I CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI


L’art. 272 del Regolamento per i contratti di forniture e servizi, assegna al responsabile del procedimento la cura e la vigilanza delle fasi in cui si articola ogni singolo intervento. Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento contestualmente alla decisione di realizzare l’intervento, ovvero nella fase di predisposizione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi, ove presente. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo intervento, il responsabile del procedimento svolge funzioni propositive, di coordinamento e informative in ciascuna fase del contratto pubblico: di programmazione, di affidamento e relativo monitoraggio dei tempi, di esecuzione, di collaudo e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali. La fase di avvio, monitoraggio e informativa è disciplinata nella Parte IV, Titolo I, artt. 271, 272, 273, del Regolamento; la fase di esecuzione, collaudo, verifica nella Parte IV, Titolo III, capo I e II, artt. 297-311, del Regolamento.
L’art. 272, comma 5, del Regolamento ammette il responsabile del procedimento allo svolgimento congiunto delle funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. In caso di cumulo delle funzioni, il responsabile del procedimento svolge le seguenti attività (Parte IV, Titolo III, Capo I e II, artt. 297-325, del Regolamento):
• coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile;
• verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in funzione di garanzia della regolare esecuzione del contratto;
• redazione di apposito verbale (o altro documento) di avvio dell’esecuzione del contratto in doppio esemplare, in contraddittorio con l’appaltatore, ove previsto dal capitolato speciale;
• gestione della contabilità predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento di ciascuna stazione appaltante, emissione degli stati di avanzamento delle prestazioni contrattuali, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali;
• ordine di sospensione dell’esecuzione del contratto qualora ricorrano circostanze particolari: avverse condizioni climatiche; forza maggiore; altre circostanze speciali, come la necessità di procedere a varianti ex art. 311;
• redazione verbale di sospensione con le seguenti informazioni: ragioni della sospensione; attività svolte; eventuali cautele per la ripresa; mezzi e strumenti presenti nel luogo di esecuzione;
• emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
• disposizione di varianti nei casi di cui all’art. 311, previa approvazione da parte della stazione appaltante;
• collaudo (per i contratti di forniture) o verifica di conformità (per i contratti di servizi). La conclusione delle operazioni deve avvenire non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni (o diverso termine stabilito dall’ordinamento), con obbligo di motivazione in ordine al prolungamento delle operazioni;
• emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità;
• per gli appalti sotto soglia comunitaria: emissione dell’attestazione di regolare esecuzione non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione.
Non è ammesso il cumulo delle funzioni nei casi seguenti: in ogni caso, per interventi di importo superiore a 500 mila euro; per interventi di particolare importanza o complessità sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze e interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In tali ipotesi, la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza dello stesso.

Etichette: , , ,

LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), disciplina la figura del responsabile del procedimento negli artt. 9 e 10 per i lavori pubblici e negli artt. 272, 273 e 274 per servizi e forniture, in un continuum con i principi ispiratori di trasparenza, efficienza ed efficacia, espressi negli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990.
Nel nuovo assetto di competenze del­ineato dal Regolamento, l’azione del responsabile del procedimento è rimodulata secondo principi efficientistici e manageriali. Il risultato è il rafforzamento della centralità del responsabile del procedimento nel sistema di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, con estensione al settore dei servizi e delle forniture, nonché della sua connotazione quale centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo, vigilanza nel ciclo dell’appalto. Oltre ai nuovi profili di responsabilità, tra le principali novità in materia di funzioni e compiti del responsabile del procedimento, introdotte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice (che, in linea generale, ripropone le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8, D.P.R. n. 554/1999) si segnalano, in estrema sintesi:
• la validazione dei progetti redatti all’interno della stazione appaltante – sempre che il Responsabile del procedimento non abbia svolto funzioni di progettista – pur in assenza del sistema interno del controllo di qualità, con limitazione a soglie di importo differenziate per opere puntuali e a rete;
• l’ampliamento della deroga ai requisiti professionali per l’esercizio delle funzioni, con innalzamento della soglia limite dai 300 mila ai 500 mila euro e applicabilità non più vincolata alla densità demografica dei Comuni;
• le funzioni di controllo della regolarità del lavoro e la facoltà di risolvere il contratto per verificata sottostima della congruità della manodopera;
• la promozione e definizione, sulla base delle indicazioni del dirigente, delle modalità di verifica dei livelli progettuali, delle procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni, delle stime dei corrispettivi da inserire nel quadro economico di progetto;
• la verifica dell’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’ente le diverse fasi di progettazione, senza l’ausilio di consulenze esterne.

Etichette: , ,

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE - ART.4 d.P.R. N. 207/2010

Con la circolare 3/2012, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sull`operatività dell`intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza dell`appaltatore o del subappaltatore, di cui all’art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010).
Tali chiarimenti risolvono la questione relativa al blocco del Sal per irregolarità contributiva del subappaltatore, circostanza questa che ormai da tempo creava forti criticità nell`esecuzione degli appalti, confermando peraltro che il principio di responsabilità solidale non possa che riferirsi al solo personale impiegato nell`appalto e che il valore del subappalto costituisce un limite normativamente previsto.
Premesso, quindi, che il suddetto art. 4 sancisce che: “in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un`inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell`esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l`importo corrispondente all`inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita` contributiva e` disposto dai soggetti di cui all`art. 3, comma 1, lett. b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile", il dicastero ha chiarito quanto segue.
1) Quando opera l`intervento sostitutivo
- L`intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può effettuarsi anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di “colmare” le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- L`intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute indicate al comma 3 dell`art. 4 secondo il quale: `` in ogni caso sull`importo netto progressivo delle prestazioni e` operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l`approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita`, previo rilascio del documento unico di regolarita` contributiva``.
2) Come opera la ripartizione dei versamenti
Nel caso in cui l`importo delle irregolarita` sia superiore rispetto alla capienza dell`intervento sostitutivo, quest`ultimo deve essere seguito, al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili), mediante il principio di proporzionalita` dei versamenti in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante.
3) Comunicazione dell`intervento sostitutivo
E` stata individuata l`opportunità che le stazioni appaltanti diano un`immediata comunicazione agli Istituti e alle Casse Edili dell`intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell`importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni appaltanti.
4) L`intervento sostitutivo in caso di subappalto
L`intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a riguardare esclusivamente il personale impiegato nell`appalto, a operare esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarità dell`appaltatore, non può eccedere il valore del debito che l`appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l`intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola.
5) L`intervento sostitutivo e le irregolarità fiscali
Il dicastero ha altresì precisato che anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l`intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.
Comunicato ANCE 17/2/2012 n. 101

Etichette: , ,

VERIFICA DELLA ANOMALIA DELL’OFFERTA

Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 14.02.2012 n. 710 si procede nella rassegna di principi ormai acquisiti dalla giurisprudenza nella verifica della anomalia dell’offerta,  rilevando:
- che le valutazioni della stazione appaltante circa la verifica della anomalia dell’offerta sono espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile in sede giurisdizionale se non in presenza di una manifesta illogicità (cfr. Cons. St. V, 21.01.2009, n. 278);

- che quando si tratti di giudizio favorevole (in tema di anomalia della offerta) esso non richiede di regola una motivazione puntuale ed analitica, anche perché le giustificazioni presentate possono costituire motivazione “per relationem” del provvedimento (cfr. Cons. St. V, 11.07.2008, n. 3481);

- che in ogni caso il giudizio di verifica della congruità di un’offerta che si assume anomala ha natura globale e sintetica, sì che l’attendibilità della offerta va valutata nella sua globalità (cfr. Cons. St. V, 12.06.2009, n. 3762);

- che conseguentemente l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano della attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile (cfr. Cons.
St. V, 28.10.2010, n. 7631)

Etichette: ,

L'AGGIUDICAZIONE COMUNICATA VIA FAX

L'aggiudicazione definitiva della gara può, ove previsto dal bando, essere comunicata via fax ed il relativo rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a far decorrere i termini di impugnativa.
In base alla più recente normativa (d.p.r. 28.12.2000, n. 445) il fax è strumento ordinario di comunicazione di atti e documenti, in quanto soddisfa sia la forma scritta che la fonte di provenienza. In forza dell’art. 43, comma 6, un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente. In materia di procedure ad evidenza pubblica, l’art. 77 del d. lgv. n. 163 del 2006 stabilisce che è in facoltà delle stazioni appaltanti e degli operatori economici inviare le comunicazioni via telefax, purché di ciò si dia comunicazione nel bando o nell’invito.
Sulla scorta della normativa citata, la giurisprudenza ha ritenuto che il rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l’effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione. Grava, invece, sul ricevente che assume la mancata ricezione fornirne la prova contraria (Cons. Stato, sez. V, 18.08.2010, n. 5845; 24.04.2002, n. 2202).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 14.02.2012 n. 722)

Etichette: , ,

INGEGNERI E DECRETO LIBERALIZZAZIONI

ll Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato una circolare finalizzata a fornire indicazioni sulle nuove disposizioni normative agli ingegneri iscritti agli albi professionali.
Il Decreto Liberalizzazioni, in attesa di conversione, ha apportato alcune novità al regime delle professioni, tra cui:
- abolizione delle tariffe professionali;
- obbligo di preventivazione;
- obbligo di copertura assicurativa.
Il CNI sottolinea che il nuovo Decreto non cancella l’art. 2233 del codice civile: resta pertanto inalterato il principio della misura del compenso anche in relazione al decoro della professione. Inoltre, non sono cancellate le funzioni degli Ordini provinciali nel rilascio dei pareri sulle parcelle. Nella circolare vengono fornite anche indicazioni circa le modalità di pattuizione del compenso e preventivazione.

Etichette: ,

23 febbraio 2012

IL RUP HA L'OBBLIGO DI INGERENZA IN TUTTE LE FASI DEGLI INTERVENTI


Il complesso normativo degli artt. 272 e 273 del Regolamento di attuazione del  Codice dei contratti (Parte IV - Contratti relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) testimonia della volontà del legislatore di affidare al R.U.P. non solo una competenza diretta circa la osservanza delle procedure tecnico-amministrative, ma una ingerenza in tutte le fasi degli interventi predisposti dalle Amministrazioni, prevedendo laddove non vi sia una competenza operativa e diretta del RUP, compiti di segnalazione, sollecitazione, razionalizzazione, organizzazione, i cui relativi adempimenti ricadono anche in settori di competenza di servizi diversi dell’Amministrazione.
Va ricordato che l’art. 272 del Regolamento n. 207/2010, di attuazione del d.lgs. n. 163/2006 – codice dei contratti, prevede che il RUP “provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento possa essere condotto in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati oltre che agli ulteriori profili rilevanti individuati in sede di verifica della fattibilità del singolo intervento”. 
Il successivo art. 273 (comma 1, lett. f) dispone poi che il R.U.P. “effettua le attività dirette a monitorare i tempi di svolgimento delle varie fasi procedurali dell'intervento, al fine di realizzare le condizioni per il corretto e razionale svolgimento della procedura, segnalando agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi”; ed alla lettera g) che “svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali”. (sentenza numero 38 del 24 gennaio 2012 pronunciata dalla Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale)

Etichette:

STRADE PUBBLICHE E PRIVATE


Il Consiglio di Stato, con la sentenza 728 del 14 febbraio 2012, confermando la precedente pronuncia del TAR, ha annullato un provvedimento con cui un dirigente comunale ha negato l’assenso all’installazione di una sbarra automatizzata destinata a regolare il traffico in entrata e in uscita da una strada privata appartenente a un condominio, limitandosi ad affermare che si tratta di una strada pubblica, senza argomentare ulteriormente la natura pubblica della via, atteso peraltro che nella specie il terreno destinato a via consente l’accesso ed il recesso da alcuni condomini alla via pubblica, e non risulta provato che sia stato destinato all’uso pubblico indifferenziato da tempo immemore.
Con l’occasione, il Consiglio di Stato ricorda come costituisca strada pubblica quel tratto viario che non sia cieco, ma assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone, mentre il connotato di interclusione dell'area servita esclude che vi possa sorgere un uso stradale in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per una strada privata con utilità limitata ai soli proprietari frontisti.

Etichette:

20 febbraio 2012

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO


In sede di validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, (ora da art. 44 ad art. 59 del dpr 207/2010) il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento preliminare della progettazione redatto ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d.p.r. 554/1999 e, in caso di apposizione di riserve, è tenuto a valutare, in relazione alle effettive motivazioni delle stesse, l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’apporto di varianti ai sensi dell’art. 132 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163. Sono considerati errori di progettazione tutte le ipotesi di inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Deliberazione dell’AVCP n. 21 del 11/03/2009  

Etichette:

19 febbraio 2012

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA

Nel calcolo della soglia di anomalia nelle offerte di prezzo (art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006) tutte le offerte uguali ricadenti nelle "ali" estreme e non solo le offerte uguali "a cavallo" delle stesse "ali" vanno considerate unitariamente ai fini del calcolo del 10% delle offerte da accantonare e quindi non sono rilevanti ai fini della successiva individuazione della soglia di anomalia (in tal senso l'art. 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 dl 2010)

Etichette: ,

NOTIFICHE VIA PEC

L’art. 25, comma 3 della legge n.183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), dal 31 gennaio scorso consente agli avvocati di effettuare notificazioni nel processo amministrativo senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario non solo per mezzo degli uffici postali, ma anche per mezzo della posta elettronica certificata. 
Queste le nuove disposizioni rilevanti: 
- il nuovo art. 3, comma 3-bis prevede adesso che "la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico"; 
- il nuovo art. 5 comma 1, per le ipotesi in cui il destinatario sia altro avvocato, "l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici". 

Etichette: ,

CONTRATTO DI NOLO A CALDO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2 del 27 gennaio 2012, in risposta all`interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell`Ordine dei consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell`art. 35, co. 28, del D.L.n. 223/2006, concernente la responsabilita` solidale dell`appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi, con riferimento alla tipologia contrattuale del nolo a caldo eccedente il 2% dell`importo complessivo delle prestazioni afidate, ha precisato quanto segue.
La disciplina della responsabilita` solidale e` evidentemente legata alla figura dell`appalto e non a quella del nolo a caldo, sebbene non possa sottacersi un indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di un`estensione il piu` possibile ampia del regime solidaristico in ragione di una maggiore tutela per i lavoratori interessati (il Ministero a tal proposito ha segnalato la sentenza della Corte di Cassazione n. 620/2008 e la sentenza del Tribunale di Bologna, 22 novembre 2009).
Evidente e`, infatti, che il contratto di nolo si configura, in mancanza di un esplicito riferimento normativo, nell`ambito della disciplina civilistica della locazione e si distingue in nolo a freddo (locazione del solo macchinario) e nolo a caldo (prestazione anche da parte dell`addetto all`utilizzo del macchinario).
Il nolo a caldo si distingue, inoltre, dall`appalto stante la mancanza di qualsiasi ingerenza nell`attivita` produttiva e nell`organizzazione aziendale del noleggiatore.
L’art. 118 del Codice degli Appalti mette in evidenza i casi in cui, stante l`esistenza di alcuni presupposti del nolo a caldo (il contratto sia superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l`incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell`importo del contratto da affidare), quest`ultimo e` soggetto al regime autorizzatorio del subappalto, ma rimane pur sempre distinto dal medesimo.
Alla luce di cio`, ha concluso il Ministero, deve concludersi per una differenza sostanziale del nolo rispetto al subappalto e in generale al contratto di appalto, cui esclusivamente il regime della responsabilita` solidale deve riferirsi rischiando, in caso contrario, di allargare il meccanismo solidale, già ad oggi eccessivamente oneroso per i soggetti, coinvolti negli appalti e per le modalita` di attuazione del medesimo, ad una platea indistinta di soggetti con tutte le gravose conseguenze del caso.

Etichette:

12 febbraio 2012

DECRETO SEMPLIFICAZIONI


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 Supplemento Ordinario n. 27 il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Sono introdotte disposizioni di semplificazione in materia di appalti pubblici, impianti, urbanistica, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). In particolare si prevede:
- Ennesima modifica del Codice dei Contratti Pubblici e del relativo Regolamento di attuazione, D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163 e D.P.R. 05/10/2010, n. 207.
-   istituzione, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che a partire dal 01/01/2013 acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice. La verifica del possesso dei suddetti requisiti richiesti per la partecipazione alla gare per l’affidamento di contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori avverrà esclusivamente tramite detta Banca dati nazionale.
-   Riscrittura del comma 2 dell’art. 29 del D. Leg.vo 10/09/2003, n. 276 inerente la responsabilità solidale negli appalti di opere o servizi. Nella nuova formulazione il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori, oltre i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali, anche le quote di trattamento di fine rapporto ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto. Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
-    Introduzione della dichiarazione unica di conformità degli impianti termici, che elimina l’attuale duplicazione nelle certificazioni di conformità. La dichiarazione unica di conformità, il cui modello sarà approvato con decreto ministeriale, sostituirà, infatti, la dichiarazione resa con i modelli di cui agli Allegati I e II del D.M. 22/01/2008, n. 37 e la dichiarazione di cui all’art. 284 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152.
- Modifica della norma che vieta la cessione dei parcheggi, realizzati ai sensi dell’art. 9 della L. 24/03/1989, n. 122, separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. In sostanza il nuovo comma 5 del citato art. 9 mantiene il divieto di cedere separatamente dall’unità immobiliare i parcheggi pertinenziali, di cui al comma 4 del citato articolo 9, realizzati nell’ambito di programmi urbani dei parcheggi su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, mentre consente, a determinate condizioni, il trasferimento della proprietà dei parcheggi pertinenziali realizzati, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 9, nel sottosuolo, al piano terreno o in aree pertinenziali esterne all’immobile. In particolare è consentito il trasferimento della proprietà dei parcheggi destinati a pertinenza delle singole unità immobiliari di un immobile, realizzati nel sottosuolo, al piano terreno del fabbricato medesimo oppure nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne a tale fabbricato, anche in deroga al titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e a successivi atti convenzionali, a condizione che contestualmente il parcheggio trasferito sia destinato a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.
- Specifica dell’ambito di riconoscimento dell’abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici. Detta abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 22/01/2008, n. 37, concerne, alle condizioni previste dal medesimo art. 3, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.
- modifica al comma 1, dell’art. 19, della L. 07/08/1990, n. 241, per cui sono semplificate le procedure amministrative mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con particolare riferimento alla presentazione di attestazioni e asseverazioni da parte di tecnici abilitati. La SCIA dovrà essere corredata da attestazione o asseverazione di tecnici abilitati solo nei casi in cui queste siano espressamente previste dalla normativa vigente.

Etichette: , ,

DECRETO CRESCI ITALIA: LIBERALIZZAZIONI


E’ stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Il Decreto, definito “Cresci Italia”, contiene alcune importanti disposizioni di interesse per il settore delle opere pubbliche, ed e` attualmente all`esame del Parlamento per la sua conversione in Legge.
Fra le novita` piu` rilevanti del Decreto, meritano di essere segnalate le seguenti:
- l`art. 2, in cui è prevista la costituzione di un “Tribunale delle Imprese”; la norma prevede, in buona sostanza, la costituzione presso i tribunali e le corti d`appello, di Sezioni specializzate in materia d`impresa, competenti anche in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, di cui sia parte una società e quando sussista la giurisdizione del giudice ordinario. La disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall`entrata in vigore del Decreto, pertanto dopo il 23 aprile 2012;
- l`art. 25, in materia di servizi pubblici locali, che stabilisce che le societa` affidatarie ``in house``, le aziende speciali e le istituzioni debbano essere assoggettate al patto di stabilita` interno e debbano applicare il Codice dei contratti pubblici per l`acquisto di beni o servizi. Nella stessa disposizione viene abbassata la soglia per l`affidamento ``in house`` dei servizi pubblici locali, che viene portata da 900.000 euro a 200.000 euro.
Da ultimo, si stabilisce l`obbligo di gara anche per il servizio di trasporto ferroviario regionale alla scadenza dei contratti di servizio in essere.
- l`art. 41, che, sostituendo l`art. 157 del Codice dei contratti, prevede la possibilita`, per le societa` di progetto, di emettere delle obbligazioni di progetto, c.d. ``project bond``, per la realizzazione di infrastrutture. La norma in commento stabilisce che tali obbligazioni possano essere garantite dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, fino all`avvio dell`infrastruttura da parte del concessionario. Dette obbligazioni, inoltre, possono essere emesse senza garanzia ipotecaria, purche` siano sottoscritte da investitori autorizzati ad operare sui mercati finanziari;
- la nuova figura del contratto di disponibilita`, disciplinato dal nuovo art. 160-ter del Codice dei contratti, introdotto dall`art. 44 del D.L. in commento. Il contratto di disponibilita` prevede la costituzione di un`opera privata e la sua successiva messa a disposizione dell`amministrazione per l`esercizio di un servizio pubblico, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Quest`ultimo consiste in un canone di disponibilita`, nell`eventuale riconoscimento di un contributo in corso d`opera non superiore al 50% del costo di costruzione dell`opera, ed in un eventuale prezzo di trasferimento (tali ultime due ipotesi nel caso in cui al termine del periodo pattuito col privato la stazione appaltante voglia acquisire in proprieta` il bene).
La procedura, che prevede la pubblicazione di un bando, pone a base di gara un capitolato prestazionale, in cui l`amministrazione aggiudicatrice delinea le caratteristiche dell`opera che intende acquisire e le modalita` di determinazione dei canoni. Le offerte dei partecipanti (che, a loro volta, devono possedere i requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche e di qualificazione degli operatori economici), saranno valutate secondo il criterio dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa. Spettano all`affidatario sia la progettazione definitiva ed esecutiva, che le eventuali varianti in corso d`opera, mentre l`attivita` di collaudo spetta alla stazione appaltante;
- l`art. 46, in cui viene stabilito che le modalita` attuative del dialogo competitivo, di cui all`art. 58 del Codice dei contratti, debbano essere definite dal Regolamento di attuazione;
- con riferimento all`utilizzo delle terre e delle rocce da scavo, l`art. 49 ne stabilisce la regolamentazione con Decreto del Ministero dell`ambiente, da adottare entro 60 giorni dall`entrata in vigore del D.L. in commento;
- l`art. 50 apporta innovazioni in materia di concessioni di costruzione e gestione delle opere pubbliche. La disposizione, intervenendo sull`art. 144 del Codice dei contratti, stabilisce che i bandi di gara, lo schema di contratto ed il piano economico finanziario debbano garantire adeguati livelli di bancabilita` dell`opera. Inoltre, con riferimento alle ipotesi di subentro nel rapporto concessorio, di cui all`art. 159 del Codice, viene previsto che il soggetto subentrante debba possedere i requisiti corrispondenti a quelli previsti nel bando, avendo riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- l`art. 51, poi, innalza dal 40% al 50% la percentuale dei lavori che, ai sensi del comma 25 dell`art. 253 del Codice dei contratti, devono essere affidati a terzi dai titolari delle concessioni autostradali gia` assentite alla data del 30 giugno 2002. La disposizione in commento si applica a partire dal 1° gennaio 2015;
- l`art. 52 che, intervenendo sull`art. 128, comma 6, del Codice, stabilisce che per i lavori di importo inferiore al milione di euro, sia richiesto almeno lo studio di fattibilita` per l`inserimento nell`elenco annuale delle opere pubbliche. Per i lavori di importo superiore, invece, e` richiesta almeno l`approvazione del progetto preliminare;
- sempre l`art. 52 introduce forme di semplificazione nella redazione nonché nell’approvazione dei progetti; anzitutto, mediante modifica dell`art. 93 del Codice dei contratti, prevedendo che risulti consentita l`omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche` il livello successivo contenga tutti gli elementi del livello omesso, e sempre che siano rispettati i requisiti di conformita` e di qualita` dell`opera. Inoltre, innovando l`art. 97 del Codice, viene stabilito che le stazioni appaltanti possano approvare progetti di livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto sarebbe previsto dalla normativa vigente in materia, per ottenere le approvazioni proprie delle fasi progettuali omesse; 
- da ultimo, in materia di infrastrutture strategiche, gli artt. 42 e 55 introducono, rispettivamente, forme di snellimento nella disciplina del promotore nonche` in materia di affidamento delle concessioni. 
 Le novita` descritte sono riassunte nel quadro sinottico dell’Ance, allegato.

Etichette: , ,

CONVENZIONI AUTOSTRADALI


1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all’articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo".
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati completati i procedimenti di approvazione del progetto e di localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti di assenso comunque denominati.

Etichette: ,

DECRETO SALVA ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA


1. All’articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”.
2. Al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.”;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole “, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono eliminate.
3. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
4. All’articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia abitativa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, le parole: “Presidente del Consiglio dei Ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

Etichette: ,

DECRETO SALVA ITALIA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI



1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comunque disciplinata:
b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;


3. L’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 132, comma 3, e dell’articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

a) al comma 10, le parole da: “ricevuti dalle Regioni” fino a: “gestori di opere interferenti”, sono sostituite dalle seguenti: “pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
“10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.”.

5. All’articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: “di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 28“ sono sostituite dalle seguenti: “di importo pari o superiore a 100.000 euro“. L’articolo 12 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è abrogato.

6. All’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: “in caso di fallimento dell’appaltatore”, sono aggiunte le seguenti: “o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso” e, dopo le parole “ai sensi degli art. 135 e 136”, sono aggiunte le seguenti: “o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252”.

7. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.”.

8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:
Art. 112-bis (Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro) 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’articolo 55 comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il contraddittorio tra le parti.";
b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole “87; 88; 95; 96;” sono inserite le seguenti: “112-bis;”.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Etichette: , ,

DECRETO SALVA ITALIA: MODIFICHE DEL CODICE CONTRATTI PUBBLICI


-  All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici." L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
-  per le opere di interesse strategico all’articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti; dopo l’articolo 169 è inserito l’“Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare);  
- all’articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
 “f-ter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.”.
-  Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera. In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
-  Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.
- L’articolo 175 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dall’ “Art. 175. – (Promotore e finanza di progetto)“. (omissis) Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima della medesima data.
- all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: “La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.”;
- all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: “gestione funzionale ed economica” sono inserite le seguenti: “eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”;
- all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: “anche un prezzo” sono inserite le seguenti: “nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate”.
-  Al comma 8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.” 

Etichette: ,

DECRETO SALVA ITALIA



Gli articoli rilevanti per i lavori pubblici sono i seguenti:

Art. 22. Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici
Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
Art. 29. Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale e interventi per l’editoria
Art. 41. Misure per le opere di interesse strategico
Art. 42. Misure per l’attrazione di capitali privati
Art. 43. Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure
Art. 44. Disposizioni in materia di appalti pubblici
Art.44-bis. Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute
Art. 45. Disposizioni in materia edilizia

Etichette: ,

11 febbraio 2012

PROGETTO ESECUTIVO E CANTIERIZZAZIONE

Il progetto esecutivo, in coerenza con i livelli di progettazione precedenti, deve necessariamente fornire una chiara rappresentazione, in relazione a qualunque opera da realizzare, di tutte le caratteristiche dimensionali e tipologiche e di ogni sua componente con un grado di definizione e di dettaglio che sia il maggiore possibile.
In tal senso l'art.35 del regolamento n.554/99 (ora art. 33 del nuovo Regolamento) definisce il progetto esecutivo come "la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni", con la conseguenza che esso di norma costituisce uno strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere per l'esecuzione dei lavori.
Fermo restando che i particolari costruttivi devono far parte del progetto esecutivo e non possono essere rinviati alla fase esecutiva e rimessi a carico dell'appaltatore, occorre tenere conto che taluni elementi costruttivi, non espressamente descritti nel progetto esecutivo, possono essere desunti dalla lettura coordinata del complesso degli elaborati; oppure una migliore definizione puo' aversi in corso d'opera a cura della direzione dei lavori. Altre volte si tratta di elementi non espressamente descritti, ma da dimensionare in sede di dettaglio costruttivo per gli inevitabili adattamenti di cantiere in concreto necessari.
Sulla base di quanto indicato non risulta oggi ammissibile prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica del progetto ovvero l'assunzione della piena responsabilita' tecnica dell'esecuzione quale che sia la effettivita' esecutiva del progetto.
Inoltre, e' possibile prospettare che, in progetti caratterizzati da una notevole complessita' tecnica, anche in relazione alla articolata conformazione architettonica non modulare dell'opera ed in cui puo' sussistere un inevitabile margine di relativa approssimazione nella completezza della rappresentazione progettuale, ove non si ricorra a procedure diverse quale l'appalto concorso o l'appalto integrato, l'amministrazione - in base alla norma che attribuisce alla potesta' del direttore dei lavori di fornire in corso d'opera le istruzioni necessarie alla perfetta realizzazione anche mediante la risoluzione di aspetti di dettaglio in relazione a circostanze contingenti - possa prevedere, nell'atto di conferimento dell'incarico di progettazione a terzi, l'impegno del progettista a collaborare alle integrazioni di dettaglio che emergessero, secondo la direzione lavori, come necessarie in sede esecutiva.
Tutto cio' con il risultato di evitare maggiori oneri e di far rimanere il costo della progettazione e quello della esecuzione nei limiti originari.
In base a quanto ora precisato puo' chiarirsi il significato e la portata che assume la cosiddetta "cantierizzazione" che, eventualmente, venga indicata nel capitolato speciale di appalto e negli altri atti contrattuali come attivita' posta a carico dell'appaltatore.
La "cantierizzazione" e' un termine, ormai, di uso comune. Essa non puo' certo consistere nel completamento del progetto esecutivo il quale non deve, in base alle nuove norme, risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, ne' implicare attivita' progettuale destinata a colmare lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione di quella documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, cioe', l'attivita' propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare la organizzazione dei lavori.
Rientrano, pertanto, fra gli oneri ed i compiti a carico dell'appaltatore esclusivamente quelli relativi all'organizzazione delle attivita' costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti.
Nella pratica cio' si verifica, per esempio, nel caso di impiego di manufatti prefabbricati, prodotti in serie. Infatti, il progettista e' responsabile essenzialmente dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti (art.9, ultimo comma, della legge 5.11.1971, n.1086), mentre il relativo dimensionamento e calcolo rientra principalmente tra i compiti del produttore.
D'altra parte, la scelta delle ditte fornitrici dei prodotti prefabbricati deve essere riservata all'appaltatore e non puo' essere predefinita, se non violando le norme di mercato, e gli elaborati redatti in ragione delle caratteristiche specifiche del prodotto prefabbricato, sovente soggetto ad omologazione, sono appunto il frutto di attivita' di "cantierizzazione".
Anche nel caso delle forniture e posa in opera di macchine o parti di impianto, l'appaltatore redige elaborati di "cantierizzazione", in aggiunta a quelli progettuali, in relazione ai prodotti industriali prescelti sulla base delle specifiche tecniche previste nel progetto esecutivo; ad esempio, nel caso di impianti tecnologici, il compito del progettista e' quello di individuare le caratteristiche prestazionali dell'impianto ma non il marchio e le conseguenti specifiche condizioni di posa in opera che tengano conto delle esigenze di ingresso ed uscita delle canalizzazioni e dei collegamenti che determinano, in generale, anche la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti murarie.
Per le considerazioni svolte e' da ritenere che la "cantierizzazione" costituisca la redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l'esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'esecutore. In sostanza la stessa costituisce l'insieme di quelle attivita' e relativi documenti (piani operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisionali) che l'art. 35 del D.P.R. 554/99 (ora art. 33 del nuovo Regolamento) non prevede facciano parte del progetto esecutivo. Determinazione n.4/2001 del 31/01/2001

Etichette: