E’
stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2012 il decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1:
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività.
Il
Decreto, definito “Cresci Italia”, contiene alcune importanti disposizioni di
interesse per il settore delle opere pubbliche, ed e` attualmente all`esame del
Parlamento per la sua conversione in Legge.
Fra
le novita` piu` rilevanti del Decreto, meritano di essere segnalate le
seguenti:
-
l`art. 2, in cui è prevista la costituzione di un “Tribunale delle Imprese”; la
norma prevede, in buona sostanza, la costituzione presso i tribunali e le corti
d`appello, di Sezioni specializzate in materia d`impresa, competenti anche in
materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture di
rilevanza comunitaria, di cui sia parte una società e quando sussista la
giurisdizione del giudice ordinario. La disposizione si applica ai giudizi
instaurati dopo il novantesimo giorno dall`entrata in vigore del Decreto,
pertanto dopo il 23 aprile 2012;
-
l`art. 25, in materia di servizi pubblici locali, che stabilisce che le
societa` affidatarie ``in house``, le aziende speciali e le istituzioni debbano
essere assoggettate al patto di stabilita` interno e debbano applicare il
Codice dei contratti pubblici per l`acquisto di beni o servizi. Nella stessa
disposizione viene abbassata la soglia per l`affidamento ``in house`` dei
servizi pubblici locali, che viene portata da 900.000 euro a 200.000 euro.
Da
ultimo, si stabilisce l`obbligo di gara anche per il servizio di trasporto
ferroviario regionale alla scadenza dei contratti di servizio in essere.
-
l`art. 41, che, sostituendo l`art. 157 del Codice dei contratti, prevede la
possibilita`, per le societa` di progetto, di emettere delle obbligazioni di
progetto, c.d. ``project bond``, per la realizzazione di infrastrutture. La
norma in commento stabilisce che tali obbligazioni possano essere garantite dal
sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, fino all`avvio
dell`infrastruttura da parte del concessionario. Dette obbligazioni, inoltre,
possono essere emesse senza garanzia ipotecaria, purche` siano sottoscritte da
investitori autorizzati ad operare sui mercati finanziari;
-
la nuova figura del contratto di disponibilita`, disciplinato dal nuovo
art. 160-ter del Codice dei contratti, introdotto dall`art. 44 del D.L. in
commento. Il contratto di disponibilita` prevede la costituzione di un`opera
privata e la sua successiva messa a disposizione dell`amministrazione per
l`esercizio di un servizio pubblico, a fronte del pagamento di un
corrispettivo. Quest`ultimo consiste in un canone di disponibilita`,
nell`eventuale riconoscimento di un contributo in corso d`opera non superiore
al 50% del costo di costruzione dell`opera, ed in un eventuale prezzo di
trasferimento (tali ultime due ipotesi nel caso in cui al termine del periodo
pattuito col privato la stazione appaltante voglia acquisire in proprieta` il
bene).
La
procedura, che prevede la pubblicazione di un bando, pone a base di gara un
capitolato prestazionale, in cui l`amministrazione aggiudicatrice delinea le
caratteristiche dell`opera che intende acquisire e le modalita` di
determinazione dei canoni. Le offerte dei partecipanti (che, a loro volta,
devono possedere i requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche e
di qualificazione degli operatori economici), saranno valutate secondo il criterio
dell`offerta economicamente piu` vantaggiosa. Spettano all`affidatario sia la
progettazione definitiva ed esecutiva, che le eventuali varianti in corso
d`opera, mentre l`attivita` di collaudo spetta alla stazione appaltante;
-
l`art. 46, in cui viene stabilito che le modalita` attuative del dialogo
competitivo, di cui all`art. 58 del Codice dei contratti, debbano essere
definite dal Regolamento di attuazione;
-
con riferimento all`utilizzo delle terre e delle rocce da scavo, l`art. 49
ne stabilisce la regolamentazione con Decreto del Ministero dell`ambiente, da
adottare entro 60 giorni dall`entrata in vigore del D.L. in commento;
-
l`art. 50 apporta innovazioni in materia di concessioni di costruzione e
gestione delle opere pubbliche. La disposizione, intervenendo sull`art. 144 del
Codice dei contratti, stabilisce che i bandi di gara, lo schema di contratto ed
il piano economico finanziario debbano garantire adeguati livelli di
bancabilita` dell`opera. Inoltre, con riferimento alle ipotesi di subentro nel
rapporto concessorio, di cui all`art. 159 del Codice, viene previsto che il
soggetto subentrante debba possedere i requisiti corrispondenti a quelli
previsti nel bando, avendo riguardo alla situazione concreta del progetto ed
allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
-
l`art. 51, poi, innalza dal 40% al 50% la percentuale dei lavori che,
ai sensi del comma 25 dell`art. 253 del Codice dei contratti, devono essere affidati
a terzi dai titolari delle concessioni autostradali gia` assentite alla
data del 30 giugno 2002. La disposizione in commento si applica a partire dal
1° gennaio 2015;
-
l`art. 52 che, intervenendo sull`art. 128, comma 6, del Codice, stabilisce che
per i lavori di importo inferiore al milione di euro, sia richiesto almeno lo
studio di fattibilita` per l`inserimento nell`elenco annuale delle opere
pubbliche. Per i lavori di importo superiore, invece, e` richiesta almeno
l`approvazione del progetto preliminare;
-
sempre l`art. 52 introduce forme di semplificazione nella redazione nonché
nell’approvazione dei progetti; anzitutto, mediante modifica
dell`art. 93 del Codice dei contratti, prevedendo che risulti consentita
l`omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purche` il livello
successivo contenga tutti gli elementi del livello omesso, e sempre che siano
rispettati i requisiti di conformita` e di qualita` dell`opera. Inoltre,
innovando l`art. 97 del Codice, viene stabilito che le stazioni appaltanti
possano approvare progetti di livello progettuale di maggior dettaglio rispetto
a quanto sarebbe previsto dalla normativa vigente in materia, per ottenere le
approvazioni proprie delle fasi progettuali omesse;
-
da ultimo, in materia di infrastrutture strategiche, gli artt. 42 e 55
introducono, rispettivamente, forme di snellimento nella disciplina del
promotore nonche` in materia di affidamento delle concessioni.
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