LA COLPA NEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
Quando
si parla di colpa nel diritto penale, il parametro normativo di riferimento è
costituito dall'art. 43 c.p., a termini del quale: «Il delitto: ... è colposo,
o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto
dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
La
colpa consta, dunque, di un requisito negativo e di un requisito positivo.
Il
requisito negativo è dato dall'involontaria realizzazione del fatto («il delitto è
colposo ... quando l'evento ... non è voluto dall'agente»; questo requisito
distingue la colpa dal dolo, che si configura quando l'evento è stato preveduto
e voluto dall'agente. L'eventuale presenza della sola previsione dell'evento
(«anche se preveduto») compare dalla nozione legislativa di colpa per
individuare l'ipotesi aggravata della colpa cosciente che dà vita, ai sensi
dell'art. 61 n. 3 c.p., ad una circostanza aggravante dei reati colposi.
Il
requisito positivo della colpa, che la individua e la caratterizza come
peculiare forma di responsabilità, è dato dall'imprudenza, dalla negligenza,
dall'imperizia (c.d. colpa generica), ovvero dall'inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica); questo requisito,
nelle sue varie forme, deve abbracciare e deve riferirsi a tutti gli elementi
costitutivi del fatto antigiuridico («il delitto è colposo quando l'evento ...
si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»).
La
presenza delle varie forme di colpa si fonda su un giudizio interamente
normativo, cioè sul contrasto tra la condotta concreta dell'agente e il modello
di condotta imposto dalla regola di diligenza, prudenza e perizia, il cui
rispetto era necessario per evitare la realizzazione prevedibile di un fatto
preveduto dalla legge come reato colposo.
La
dottrina chiarisce che:
a)
il concetto di imprudenza denota il contrasto fra la condotta concreta e la
norma che vietava in assoluto di agire o vietava di agire con determinate
modalità;
b)
il concetto di negligenza sta a denotare l'omesso compimento di un'azione
doverosa;
c)
infine, l'imperizia consiste in un'imprudenza e/o in una negligenza nello
svolgimento di attività che esigono il possesso e l'impiego di particolari
abilità e/o cognizioni.
Va
in ogni caso sottolineata la finalità cautelare che accomuna le regole di
diligenza, prudenza e perizia: la loro osservanza serve cioè ad evitare la
realizzazione di eventi dannosi o pericolosi prevedibili.
Quanto
alle forme della colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e
discipline), va sottolineato che ciò che differenzia queste forme di colpa
dalla colpa generica è solo la fonte delle regole la cui inosservanza determina
la colpa: si tratta di norme giuridiche pubbliche o private (leggi,
regolamenti, ordini, discipline). Ciò che, d'altra parte, accomuna tutte le
regole di diligenza, prudenza e perizia, qualunque ne sia la fonte, è il loro
scopo che, invariabilmente, è la prevenzione di eventi prevedibili.
È,
peraltro, necessario accertare la colpa anche in relazione ad attività
penalmente illecite. Le precauzioni doverose, finalizzate ad evitare eventi
prevedibili del tipo di quello verificatosi in concreto, possono senz'altro
essere contenute anche in leggi penali (ad es., proprio le norme sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro). Si deve però distinguere tra la
sanzione inflitta per la violazione della legge penale e il rilievo
attribuibile a tale violazione ai fini del giudizio di colpa. (continua)
<< Home