29 gennaio 2012

LA COLPA NEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Quando si parla di colpa nel diritto penale, il parametro normativo di riferimento è costituito dall'art. 43 c.p., a termini del quale: «Il delitto: ... è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
La colpa consta, dunque, di un requisito negativo e di un requisito positivo.
Il requisito negativo è dato dall'involontaria realizzazione del fatto («il delitto è colposo ... quando l'evento ... non è voluto dall'agente»; questo requisito distingue la colpa dal dolo, che si configura quando l'evento è stato preveduto e voluto dall'agente. L'eventuale presenza della sola previsione dell'evento («anche se preveduto») compare dalla nozione legislativa di colpa per individuare l'ipotesi aggravata della colpa cosciente che dà vita, ai sensi dell'art. 61 n. 3 c.p., ad una circostanza aggravante dei reati colposi.
Il requisito positivo della colpa, che la individua e la caratterizza come peculiare forma di responsabilità, è dato dall'imprudenza, dalla negligenza, dall'imperizia (c.d. colpa generica), ovvero dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (c.d. colpa specifica); questo requisito, nelle sue varie forme, deve abbracciare e deve riferirsi a tutti gli elementi costitutivi del fatto antigiuridico («il delitto è colposo quando l'evento ... si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»).
La presenza delle varie forme di colpa si fonda su un giudizio interamente normativo, cioè sul contrasto tra la condotta concreta dell'agente e il modello di condotta imposto dalla regola di diligenza, prudenza e perizia, il cui rispetto era necessario per evitare la realizzazione prevedibile di un fatto preveduto dalla legge come reato colposo.
La dottrina chiarisce che:
a) il concetto di imprudenza denota il contrasto fra la condotta concreta e la norma che vietava in assoluto di agire o vietava di agire con determinate modalità;
b) il concetto di negligenza sta a denotare l'omesso compimento di un'azione doverosa;
c) infine, l'imperizia consiste in un'imprudenza e/o in una negligenza nello svolgimento di attività che esigono il possesso e l'impiego di particolari abilità e/o cognizioni.
Va in ogni caso sottolineata la finalità cautelare che accomuna le regole di diligenza, prudenza e perizia: la loro osservanza serve cioè ad evitare la realizzazione di eventi dannosi o pericolosi prevedibili.
Quanto alle forme della colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline), va sottolineato che ciò che differenzia queste forme di colpa dalla colpa generica è solo la fonte delle regole la cui inosservanza determina la colpa: si tratta di norme giuridiche pubbliche o private (leggi, regolamenti, ordini, discipline). Ciò che, d'altra parte, accomuna tutte le regole di diligenza, prudenza e perizia, qualunque ne sia la fonte, è il loro scopo che, invariabilmente, è la prevenzione di eventi prevedibili.
È, peraltro, necessario accertare la colpa anche in relazione ad attività penalmente illecite. Le precauzioni doverose, finalizzate ad evitare eventi prevedibili del tipo di quello verificatosi in concreto, possono senz'altro essere contenute anche in leggi penali (ad es., proprio le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). Si deve però distinguere tra la sanzione inflitta per la violazione della legge penale e il rilievo attribuibile a tale violazione ai fini del giudizio di colpa. (continua)

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