29 gennaio 2012

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG)

Sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la necessità di acquisire il codice CIG di seguito si riporta uno stralcio delle FAQ pubblicate sul sito dell’AVCP aggiornate  al 23 novembre 2011. FAQ Tracciabilità - Documento formato .pdf 280kb
A5. Che cosa è il codice CIG?
Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG della AVCP con tre funzioni principali:
  • una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 7 del Codice dei contratti e successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
  • una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’articolo 8, comma 12, del Codice;
  • una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
A6. Come si acquisisce il codice CIG?
Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) prima della procedura alla individuazione del contraente (vedi comunicato del Presidente dell’Avcp del 7 settembre 2010). Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell’Autorità all'indirizzo www.avcp.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG.
A7. Quali sono le tipologie del codice CIG?
Il codice CIG è unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in casi particolari, diverse denominazioni. Si tratta di:
  1. CIG Semplificato (detto anche Smart CIG), emesso anche in carnet (vedi faq A8 e faq A9);
  2. CIG Derivato (vedi faq A10);
  3. CIG Master (vedi faq A11).
A8. Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?
È il codice CIG che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l’immissione di un numero ridotto di informazioni (vedi Comunicato del Presidente del 2 maggio 2011), esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali:
a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
A9. Che cosa è il Carnet di CIG?
La procedura di acquisizione dei CIG Semplificati (detti anche Smart CIG) dà la possibilità di richiedere gruppi di CIG in carnet rinviando l’immissione dei dati degli affidamenti ad un tempo successivo. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione appaltante può utilizzare immediatamente, fermo restando l’obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e nonoltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet. La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Possono essere richiesti fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo. La trasmissione dei dati richiesti per ciascun CIG è condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.
A10. Che cosa è il CIG Derivato?
È il codice CIG che l’Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convezioni similari. Vedi anche faq A27.
A11. Che cosa è il CIG Master?
In caso di procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell’aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a CIG Master uno dei CIG acquisiti relativamente ai ciascun lotto. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l’elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati (vedi faq A33).

A12. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?
Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:
  • i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice), (vedi faq C 1);
  • i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice), (vedi faq C 1);
  • i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice), (vedi faq C 1);
  • i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196), (vedi faq C 1);
  • gli appalti di cui all’articolo 19, comma 2, del Codice (vedi faq C 1);
  • gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;
  • il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (vedi faq C 2);
  • l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice (vedi faq C 3);
  • gli affidamenti diretti a società in house (vedi faq C 4);
  • i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate (vedi faq C 5);
  • gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6);
  • gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7);
  • le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto);
  • l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone i condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi det. 4/2011, par. 4.6);
  • le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento (vedi faq D 4);
  • i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.11);
  • i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale (vedi anche faq D 6);
  • i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (vedi faq D 7).

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