CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG)
Sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e la necessità di acquisire il codice CIG
di seguito si riporta uno stralcio delle FAQ pubblicate sul sito dell’AVCP aggiornate
al 23 novembre 2011. FAQ Tracciabilità - Documento formato .pdf 280kb
A5.
Che cosa è il codice CIG?
Il codice
CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal
sistema SIMOG della AVCP con tre funzioni principali:
- una prima funzione è collegata
agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui
all’art. 7 del Codice dei contratti e successive deliberazioni
dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei
loro lotti e dei contratti;
- una seconda funzione è legata
al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati
sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di
finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005,
richiamato dall’articolo 8, comma 12, del Codice;
- una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.
A6. Come si
acquisisce il codice CIG?
Il CIG è
richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) prima della procedura
alla individuazione del contraente (vedi comunicato del Presidente dell’Avcp
del 7 settembre 2010). Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il
portale dell’Autorità all'indirizzo www.avcp.it,
effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio
delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'Autorità. Il
SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco
denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice
identificativo CIG.
A7. Quali
sono le tipologie del codice CIG?
Il codice
CIG è unico (per ciascun appalto o lotto) e assume in base al suo utilizzo, in
casi particolari, diverse denominazioni. Si tratta di:
- CIG Semplificato (detto anche
Smart CIG), emesso anche in carnet (vedi faq A8 e faq A9);
- CIG Derivato (vedi faq A10);
- CIG Master (vedi faq A11).
A8. Che cosa
è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?
È il codice
CIG che si acquisisce, ai soli fini della tracciabilità, con l’immissione di un
numero ridotto di informazioni (vedi Comunicato del Presidente del 2 maggio
2011), esclusivamente per le seguenti fattispecie contrattuali:
a) contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000,
contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, affidati ai
sensi dell’art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando;
b) contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del
Codice, indipendentemente dall’importo;
c) altri contratti esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;
d) contratti affidati direttamente da un ente
aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate,
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.
A9. Che cosa
è il Carnet di CIG?
La procedura
di acquisizione dei CIG Semplificati (detti anche Smart CIG) dà la possibilità
di richiedere gruppi di CIG in carnet rinviando l’immissione dei dati degli
affidamenti ad un tempo successivo. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione
appaltante può utilizzare immediatamente, fermo restando l’obbligo di
comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e nonoltre 30
giorni dalla data di scadenza del carnet. La scadenza del carnet è fissata in
90 giorni dalla data del rilascio. Possono essere richiesti fino a due carnet
di CIG con validità limitata nel tempo. La trasmissione dei dati richiesti per
ciascun CIG è condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.
A10. Che
cosa è il CIG Derivato?
È il codice
CIG che l’Amministrazione richiede per identificare i singoli contratti
stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell’articolo 26
della legge n. 488/1999 e di altre convezioni similari. Vedi anche faq A27.
A11. Che
cosa è il CIG Master?
In caso di
procedura di gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione
appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema SIMOG consente al RUP,
a valle dell’aggiudicazione dei diversi lotti ad un medesimo operatore (con il
quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a CIG
Master uno dei CIG acquisiti relativamente ai ciascun lotto. Il CIG master può
essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la
necessità di riportare nel contratto l’elenco completo di tutti i codici CIG
relativi ai lotti affidati (vedi faq A33).
A12. Quali
sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice
CIG ai fini della tracciabilità?
Sono escluse
dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le
seguenti fattispecie:
- i contratti aventi ad oggetto
l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni
immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett.
a, prima parte, del Codice), (vedi faq C 1);
- i servizi di arbitrato e
conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice), (vedi faq C 1);
- i contratti di lavoro conclusi
dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1,
lett. e) del Codice), (vedi faq C 1);
- i contratti di lavoro
temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196), (vedi faq C 1);
- gli appalti di cui all’articolo
19, comma 2, del Codice (vedi faq C 1);
- gli appalti aggiudicati per
l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili
destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice;
- il trasferimento di fondi da
parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se
relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate
dall’ente (vedi faq C 2);
- l’amministrazione diretta ai
sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice (vedi faq C 3);
- gli affidamenti diretti a
società in house (vedi faq C 4);
- i risarcimenti corrisposti
dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al
rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate
(vedi faq C 5);
- gli indennizzi e i risarcimenti
corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni
appaltanti o da enti aggiudicatori (vedi faq C 6);
- gli incarichi di collaborazione
ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo
unico sul pubblico impiego), (vedi faq C 7);
- le spese effettuate dai
cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non
originano da contratti d’appalto);
- l’erogazione diretta, a titolo
individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a
soggetti indigenti o comunque a persone i condizioni di bisogno economico
e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di
progetti educativi (vedi det. 4/2011, par. 4.6);
- le prestazioni socio-sanitarie
in regime di accreditamento (vedi faq D 4);
- i contratti di associazione che
prevedono il pagamento di quote associative (vedi determinazione n.
4/2011, par. 4.11);
- i contratti relativi a
patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale (vedi
anche faq D 6);
- i contratti dell’Autorità
giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto (vedi faq D 7).
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