27 novembre 2011

SOGLIA A 40.000 EURO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE


Pareredell’AVCP n. 22/2011 del 16/10/2011 circa il mancato coordinamento tra il disposto dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice) e l'art. 267 del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di attuazione del Codice, di seguito Regolamento) venutosi a creare a seguito delle modifiche cui i due summenzionati articoli sono stati sottoposti dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.
L'art. 125, comma 11, (rubricato "Lavori, servizi e forniture in economia") prevede oggi che "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.". All'interno di tale disposizione normativa la soglia, originariamente prevista in euro 20.000, è stata aumentata ad euro 40.000.
Per quanto riguarda l'art. 267, comma 10, del d.P.R. n. 207 (rubricato "Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro") tale disposizione prevede attualmente che "I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo.".
Appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio dallo stesso Codice all'art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa.
Tale affermazione sembra inoltre confermata dalla circostanza per cui il legislatore - modificando l'originaria formulazione del comma 10 dell'art. 267 ("I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 11, secondo periodo, del codice, nel rispetto dell'articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo") andando ad eliminare proprio il riferimento proprio al "secondo periodo" del comma 11 dell'art. 125 - sembra aver inteso ricomprendere i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel più ampio ambito, e nella relativa disciplina, di cui all'art. 125, comma 11, del Codice. In altri termini, pur non essendo stato effettuato un sufficiente coordinamento tra normativa vigente e precedente testo, il legislatore sembra intenzionato, con le modifiche introdotte all'art. 267, comma 10, ad assoggettare - tramite un rinvio più ampio rispetto alla versione precedente dello stesso articolo – l'intero ambito dei servizi di cui all'art. 252 (Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria) alla disciplina prevista dall'art. 125 comma 11.
Ad una conclusione analoga sembra peraltro essere pervenuto anche il Servizio Studi del Senato che, nell'ambito del scheda di lettura del Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. I, con specifico riguardo alla variazione degli importi riguardanti le soglie di cui all'art. 125 del Codice, espressamente evidenzia come "La Camera dei deputati (em. 4.171) ha inserito una lettera m-bis) volta ad elevare da 20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall'articolo 125, comma 11, del Codice, la procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l'affidamento diretto di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato l'articolo 267 del regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle norme recate dal comma 11 dell'articolo 125.". 

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TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI


Le FAQ dell’AVCP aggiornate al 23 novembre 2011 (Documento formato .pdf 280kb)

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20 novembre 2011

NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ D'IMPRESA. STATUTO DELLE IMPRESE


Pubblicata nella G.U. n. 265 del 14novembre la legge 11 novembre 2011, n. 180: Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. 
Gli articoli 12 e 15 modificano il Codice dei contratti mentre l’art. 13 stabilisce modalità operative che incidono sulle procedure degli appalti pubblici. In particolare:

1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».

Art. 13. Disciplina degli appalti pubblici
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.
2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorità competenti, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a:
a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;
b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;
c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:
1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a società miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità previsti dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell'appalto;
2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;
3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunità locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;
d) introdurre modalità di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.
3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorità competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni già in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. La pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
5. È fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

Art. 15. Contratti di fornitura con posa in opera
1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni  sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

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09 novembre 2011

RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE


“In materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l'esecuzione del lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5. Egli, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente. In altre parole, va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Nel caso in esame, l'imputato, nella qualifica di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, avrebbe dovuto, in occasione delle visite periodiche al cantiere, tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere in corso controllando in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati specifici rischi, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza. Nella fattispecie, la posa del solaio in laterizi, con il rischio di caduta dall'alto, avrebbe richiesto la specifica verifica da parte del G. della effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti.”
In altre parole, le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Nella fattispecie è stato ritenuto colpevole il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione alla caduta dall’alto di un operaio intento a lavori di posa in opera di un solaio in laterizio, per non aver correttamente vigilato sulla effettiva realizzazione degli interventi atti ad evitare infortuni dei lavoratori addetti a tali opere.

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06 novembre 2011

CODICE REGIONALE DEL COMMERCIO

Il Testo coordinato delle leggi e degli atti amministrativi vigenti  in materia di commercio e fiere della Regione Lombardia è così suddiviso:
PARTE 1: Norme statali e altre norme regionali di carattere generale
PARTE 2: Legge regionale 2 febbraio 2010 n.6 – Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
PARTE 3: Atti amministrativi.

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COLLEGATO ORDINAMENTALE 2011 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Pubblicata sul B.U.R. Lombardia n. 8 del 25 febbraio 2011 la legge regionale 21 febbraio 2011, n. 3: Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011 comprendente la modifica della legge regionale n. 12 del 2005 con rinvio al 31 dicembre 2012 del termine per dotarsi del PGT.

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05 novembre 2011

LE CIRCOLARI SUL NUOVO REGOLAMENTO DEI VVF


La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco ha emanato, con lettera circolare prot. n° 13061 del 6 ottobre 2011, i primi indirizzi applicativi sul Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1 agosto 2011 n.151: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi".
Il documento consente di dare immediata operatività al regolamento che, come noto, è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 e fornisce, per uniformità di indirizzo, alcune prime indicazioni applicative. Alla lettera circolare è stata allegata anche la modulistica necessaria all'avvio delle istanze e alle segnalazioni.
In merito alla determinazione delle tariffe dei servizi di prevenzione incendi è reso disponibile sul sito www.vigilfuoco.it un applicativo che, a seconda della tipologia di attività e categoria, determina il corrispettivo in funzione del procedimento richiesto.

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L’AVVALIMENTO NELLE PROCEDURE DI GARA


L’avvalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.
Trattandosi di una materia suscettibile di incidere profondamente su settori delicati, è stato predisposto dall’Autorità il documento di consultazione ‘L’avvalimento nelle procedure di gara’ che riassume le criticità rilevate dall’Autorità a seguito delle indagini effettuate e dei dubbi manifestati dagli operatori nei quesiti pervenuti, facendo il punto anche sulla giurisprudenza in argomento, ormai copiosa. Alla fine di alcuni paragrafi sono riassunte le questioni applicative più importanti, sulle quali si chiede, in particolare, di formulare osservazioni o integrazioni.
E’ disponibile anche un documento che contiene un’analisi statistica dei dati estratti dalle dichiarazioni di avvalimento, pervenute all’Autorità tra gennaio e settembre 2011.
Sulla base delle osservazioni pervenute l’Autorità valuterà l’opportunità di adottare linee guida applicative sull’avvalimento e/o un atto di segnalazione al Governo e Parlamento se si ravvisasse la necessità di modifiche normative.

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GARANZIE PER GLI AFFIDAMENTI DI INCARICHI TECNICI


PARERE DELL’AVCP N.152 DEL 14/09/2011
L’AVCP ha ricostruito il quadro normativo della disciplina delle garanzie per gli affidamenti di incarichi tecnici nella Determinazione n.6/2007 dell'11.07.2007, arrivando alla conclusione che la polizza per responsabilita' civile disciplinata dall'art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione. Ne consegue che le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo. Dall'esame del quadro normativo di settore (il Codice distingue l'art.111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti, dagli artt.75 e 113 riferiti invece agli esecutori) appare infatti con chiarezza che il Legislatore ha voluto disciplinare in maniera separata le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore rispetto a quelle dei progettisti, con ciò riproponendo (con adattamenti) l'originaria impostazione dell'art. 30 della previgente legge n. 109/1994 e s.m..
Una tale impostazione testimonia la volonta' di dettare una disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti, per i quali si ritiene operare la sola polizza di responsabilita' civile dei progettisti. A tale conclusione e' possibile giungere, tra l'altro, considerando le differenti finalita' perseguite con le diverse forme di garanzia previste dal legislatore. La cauzione provvisoria di cui all'art.75 comma 1, e' richiesta come garanzia della serieta' dell'offerta presentata dai partecipanti, ha lo scopo di garantire la sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario e viene svincolata al momento della stipula del contratto; momento in cui opera invece la garanzia definitiva di cui all'art.113 posta a tutela di pregiudizi che potrebbero derivare all'amministrazione da eventuali violazioni degli obblighi contrattuali.
La garanzia prevista dall'art. 111, invece, copre i rischi derivanti dall'attivita' tecnico professionale, ovvero le nuove spese di progettazione e i maggiori costi per varianti dovute a errori o omissioni progettuali.
Tale ultima norma va poi coordinata anche con gli artt. 269 e 270 del DPR 207/2010, che prevedono una polizza che copra la responsabilita' professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, e stabiliscono che il progettista incaricato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, produca una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita' civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, da emettersi poi al momento dell'approvazione del progetto.
Le disposizioni richiamate, dettate con specifico riguardo all'attivita' dei progettisti, hanno la precipua funzione di tutelare la stazione appaltante, a far data dall'approvazione degli elaborati progettuali, e sino al collaudo provvisorio, dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione.
Appare evidente, dunque, che il legislatore abbia inteso dettare per gli affidamenti di incarichi tecnici una specifica disciplina delle garanzie che mira a tutelare la stazione appaltante dai rischi derivanti dallo svolgimento dell'attivita' professionale, il che porta ad escludere l'applicazione a tali affidamenti delle ulteriori garanzie previste negli artt.75 e 113 del D.lgs.163/2006.
In tal senso si e' espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza della Sez. V del 13 marzo 2007 n. 1231; in tale pronuncia si afferma espressamente che ''Il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi''.
Stante il carattere esclusivo della disciplina prevista in tema di garanzie per i progettisti, dunque, sarebbe da ritenersi non conforme alla normativa in materia di incarichi di progettazione il bando di gara che, per quanto riguarda i servizi di ingegneria riguardanti la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e la direzione lavori, richieda la presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva in aggiunta alla polizza per responsabilita' professionale; diversamente si finirebbe per determinare un illegittimo aggravamento degli oneri di accesso alla gara a carico del progettista.

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PREZZIARIO VIGENTE AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO


Parere dell’AVCP n. 111 del 9.04.2008
Nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, ci si deve riferire al prezziario vigente al momento dell'approvazione del progetto, previa verifica della congruita' dei prezzi in esso indicati.
La problematica in esame e' stata affrontata dall'Autorita' con precedenti espressioni di parere, nelle quali e' stato sottolineato che, in ossequio all'art. 2, comma 1, del d. Lgs. 163/2006, a norma del quale l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori deve garantire la qualita' delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza, sussiste una stretta correlazione tra la qualita' delle prestazioni e l'importo stimato a base d'asta che, se non remunerativo, comporta l'alterazione dell'equilibrio economico tra le prestazioni stesse.
Pertanto la sottostima della quotazione di una voce di prezzo che incida in modo significativo nel quadro economico dell'intervento e, piu' in generale l'utilizzo di prezziari non aggiornati, rappresenta, per le imprese interessate, un ostacolo alla partecipazione ed alla concorrenza.
Occorre preliminarmente tener presente la circostanza che, per ragioni anche non imputabili alla stazione appaltante, decorre un lasso temporale significativo tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara.
In tale evenienza, si deve individuare quale e' il riferimento temporale al quale rinviare per determinare, nel rispetto dei principi sopra riportati, il corretto prezziario da utilizzare nell'appalto.
Nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, ci si deve riferire al prezziario vigente al momento dell'approvazione del progetto, previa verifica della congruita' dei prezzi in esso indicati.
Infatti, il computo metrico estimativo va redatto (art. 32 del Regolamento) applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata. Ora e' evidente che la stazione appaltante che non dispone di un proprio prezziario e faccia riferimento a prezziari di altri soggetti, non possa essere tenuta ad aggiornarli. Dovra' invece ritenersi tenuta ad utilizzare l'ultimo prezziario vigente, come da art. 32, dopo averlo sottoposto ad una verifica di congruita'.

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NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA


La disciplina relativa alla nomina della Commissione di gara nelle procedure per l'affidamento di pubbliche commesse e' puntualmente scandita dall'art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (in argomento cfr., per un richiamo piu' recente, TAR Lazio, Sez. III-ter, 4 febbraio 2008 n. 905) e il comma 10 del predetto articolo testualmente recita "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte" e che, dunque la previsione di una "commissione permanente" dell'Amministrazione, competente ad esaminare gli atti di tutte le gare bandite da un soggetto appaltante rispetto alle quali la nomina dei componenti (evidentemente) precede il termine fissato per la presentazione delle offerte, risulta illegittima.
La disposizione specificamente declinata dall'art. 84, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, deve essere interpretata in senso rigoroso, stante il diretto coinvolgimento della relativa fattispecie con l'insuperabile principio della par condicio tra i concorrenti, che il tenore della norma intende contribuire a garantire.
Nessun pregio puo' assumere, nella specie, l'osservazione avente ad oggetto l'inapplicabilita' della disciplina descritta dall'art. 84 del Codice dei contratti pubblici alle selezioni da aggiudicarsi sulla scorta del criterio dell'offerta piu' bassa, laddove la stessa rubrica del citato art. 84 riferisce espressamente l'applicabilita' della norma alle selezioni da aggiudicarsi sulla scorta del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, in quanto una volta che il soggetto aggiudicatore è lasciato libero dal legislatore nelle selezioni da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta piu' bassa di non nominare una apposita commissione giudicatrice (atteso l'ormai recepito principio comunitario di pari ordinazione tra il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa e quello del prezzo piu' basso, in virtu' del quale essi hanno, anche normativamente, in sede nazionale eguale dignita'; cfr. Corte giust. UE, Sez. II, 7 ottobre 2004 C-247/02 nonche' Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2007 n. 1246) e opta per la nomina della commissione, esso deve fare completa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 84 del Codice.
Sotto tale ultimo profilo, va esteso anche all'interpretazione dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, che non risulta essere superato dalle disposizioni introdotte dal legislatore nel 2006 ed anzi deve ancora trovare applicazione con riferimento all'art. 84 del Codice dei contratti nelle ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, secondo il quale, nel caso in cui non sia riscontrabile nella disciplina normativa delle selezioni per l'affidamento di un appalto pubblico una norma identica o analoga a quella prescritta nelle gare per l'affidamento della realizzazione di opere pubbliche dall'art. 21 della legge n. 109 del 1994 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2003 nn. 7249 e 7251), una volta che l'Amministrazione procedente si sia determinata a dotarsi di una commissione tecnica per lo svolgimento della fase istruttoria della procedura e di valutazione delle offerte presentate dalle ditte concorrenti, la composizione della commissione stessa e lo svolgimento dei relativi lavori debbono essere informati alle prescrizioni impartite in via generale dal legislatore con il citato articolo 21, quanto meno sotto il profilo delle disposizioni sui criteri e modalita' di composizione e dello svolgimento dei relativi lavori;
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda, sentenza n. 1268/2008

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IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DI UN BANDO DI GARA SOLO PER LE CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE LESIVE


Secondo un consolidato principio giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V, 18 gennaio 1996 n. 61), l'onere d'immediata impugnazione di un bando di gara per un appalto pubblico, da parte delle imprese partecipanti, si pone soltanto per le clausole immediatamente lesive, quali, per esempio, quelle che comportino l'immediata esclusione dell'aspirante dalla partecipazione, mentre per le altre clausole, ivi compresa quella che ponga un'illegittima composizione della commissione giudicatrice, l'incidenza lesiva sorge soltanto a conclusione della gara stessa e per le imprese che non sono risultate vincitrici, all'evidente scopo - connaturato con le esigenze del diritto alla difesa e dell'efficienza dell'agire amministrativo - di evitare la contestazione necessariamente preventiva di tutte le clausole reputate illegittime.
Può sussistere l'interesse della parte ricorrente a chiedere l'annullamento della procedura svolta, essendo sufficiente a radicare l'interesse all’azione giurisdizionale l'utilita' strumentale della ricorrente a conseguire l'annullamento dell'atto impugnato e la rinnovazione della procedura, costituendo, di per se', un vantaggio la possibilita', a seguito dell'annullamento giurisdizionale, di rimettere in discussione il rapporto, partecipando nuovamente alla gara.

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