05 giugno 2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI È UN ORGANO MONOCRATICO

L’AVCP ha ripetutamente chiarito che il direttore dei lavori deve identificarsi in un soggetto fisicamente unico, eventualmente coadiuvato da uno o più assistenti che costituiscono l’Ufficio di direzione lavori, in quanto tale è la prescrizione della normativa. Si richiamano le seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 55 del 25/05/2005. Contrasta con il dettato normativo dell’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. (ora art. 147 del Regolamento) l’operato della stazione appaltante che procede alla nomina di più direttori dei lavori per lo stesso intervento.
Deliberazione n. 23 del 02/03/2005. Dal disposto di cui all’art. 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (ora art. 130 del Codice) si ricava l’intenzione del legislatore di assegnare ad un solo soggetto, e non ad un organo collegiale, la responsabilità diretta della direzione dei lavori di un’opera pubblica, eventualmente coadiuvato, come previsto dall’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. “in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere”.
Deliberazione n. 156 del 14/10/2004. La nomina di più Direttori lavori è in contrasto con l’art. 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (ora art. 130 del Codice) e con gli artt. 123 e 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., (ora artt. 147 e 148 del Regolamento) i quali stabiliscono che l’ufficio di direzione lavori è costituito da un direttore dei lavori ed, eventualmente, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Ne consegue che il direttore dei lavori è un organo monocratico ancorché nell’esercizio delle sue funzioni abbia la facoltà di avvalersi di collaboratori.
Deliberazione n. 321 del 17/12/2003. L’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori per uno stesso intervento contemporaneamente a più tecnici non è conforme all’art. 123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., (ora art. 147 del Regolamento) che prevede la nomina di un unico direttore lavori, coadiuvato eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. La suddetta disposizione evidenzia, infatti, la volontà di assegnare ad un solo soggetto e non ad un organo collegiale la responsabilità diretta della direzione di un’opera pubblica.
Deliberazione n. 61 del 02/04/2003. L’affidamento dell’incarico congiunto di direttore dei lavori non è conforme al principio dell’unicità ed unisoggettività di detto incarico, insito nelle disposizioni di cui agli artt. 123 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., (ora art. 147 del Regolamento) la cui ratio è rappresentata dall’opportunità di concentrare l’adozione degli atti di competenza del direttore dei lavori in capo ad un unico soggetto, ai fini di certezza e celerità dell’azione amministrativa. E’, tuttavia, contemplata la possibilità, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, di nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, che svolgano funzioni di supporto.
Deliberazione n. 86 del 27/03/2002. Contrasta con l'art.123 del D.P.R.21 dicembre 1999, n.554 e s.m., (ora art. 147 del Regolamento) l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori a più professionisti per uno stesso intervento.
Deliberazione n. 85 del 27/03/2002. Contrasta con l'art.123 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., (ora art. 147 del Regolamento) l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori a più professionisti per uno stesso intervento.
Deliberazione n. 314 del 26/09/2001. L'art.27 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., (ora art. 130 del Codice) laddove statuisce l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatici, di istituire un ufficio di direzione lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da suoi assistenti, va inteso nel senso che l'incarico di direzione stesso non può essere affidato ad un gruppo di professionisti. Il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti richiesti, svolge anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso in cui il direttore dei lavori non sia in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, esse vengono svolte da un direttore operativo appositamente nominato.
Deliberazione n. 267 del 19/07/2001. L'incarico di direzione lavori non può essere affidato congiuntamente a più professionisti, ricadendo la responsabilità diretta della direzione lavori in capo ad un solo soggetto.
Deliberazione n. 256 del 04/07/2001. Non è conforme al disposto dell'art.27 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., (ora art. 130 del Codice) prevedere ripartizioni delle funzioni e competenze dell'incarico di direzione dei lavori fra più soggetti, in quanto detta funzione richiede l'imputabilità ad un unico soggetto delle responsabilità derivanti dall'esercizio della funzione stessa.

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