12 giugno 2011

DIRETTORE LAVORI E SUBAPPALTI

Si ritiene opportuno ricordare alle figure preposte (responsabile del procedimento e direttore dei lavori) le responsabilità connesse all’omessa vigilanza nell’ipotesi di subappalto non autorizzato. Infatti, sebbene ciò sia deducibile solo per estensione dalle disposizioni normative vigenti (ex art. 126, comma 2, lett. c) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. oggi art.150 del DPR 207/2010), si ritiene che il direttore dei lavori, qualora rilevi, seppur incidentalmente, l’esistenza di subappalti non autorizzati (reato perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 21 della legge n. 646/82), è tenuto a segnalare il fatto, sia al proprio superiore gerarchico sia direttamente all’autorità giudiziaria. Quest’ultima segnalazione diviene obbligatoria se al direttore dei lavori si riconosce la qualifica di “pubblico ufficiale”, tesi che trova riscontro in giurisprudenza. Deliberazione dell’AVCP n. 62 del 08/06/2005.

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