31 ottobre 2009

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14, si stabilisce che:

A - Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto (29/11/2011) le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali.

B - I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto (29/11/2009).

C - Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica.

Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.

21 ottobre 2009

L’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

L’art. 1 del DPR n. 34/2000, prevede, al comma 3, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, (e cioè per gli appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.276 euro e per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea) l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici” ed al successivo comma 4, stabilisce, altresì, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonchè dai titoli III [requisiti per la qualificazione] e IV [norme transitorie] ”lavori pubblici”.
Da tale precetto normativo discende, quindi, che i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamene individuati dagli articoli 17 e s.s. del suddetto Regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non può prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati per legge.
Sulla questione si è più volte pronunciata l'Autorità (si vedano tra le altre: le deliberazioni n. 103/2007 e 112/2007 nonché i pareri n. 71 del 23 ottobre 2007 e n. 264 del 17 dicembre 2008). Ultimo in ordine di tempo il parere n. 86 del 10/09/2009.

SPECIFICHE TECNICHE

Sulle modalità di redazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle cosiddette «specifiche tecniche» dell'appalto e, quindi, della descrizione dell'oggetto contrattuale che deve essere fatta ai concorrenti, si è più volte pronunciata l’Autorità (si vedano: la Determinazione n. 2 del 29 marzo 2007, ed i Pareri n. 51 del 10 ottobre 2007; n. 97 del 9 aprile 2008 e n. 202 del 31 luglio 2008). Ultimo in ordine di tempo, il parere n. 84 del 10/09/2009. Le considerazioni che seguono sono tratte da detto parere.
Le specifiche tecniche costituiscono una sorta di "ponte concettuale" con il principio di concorrenza, dirette, appunto, a garantirne una fedele ed incontrastata applicazione.
Dovrebbero, infatti, permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo, dovrebbe essere esplicitata la possibilità della presentazione di offerte, che riflettano una diversità di soluzioni tecniche, a meno di particolari motivate controindicazioni. A tal fine, da una parte, le specifiche tecniche dovrebbero, di norma, essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in mancanza di specifiche controindicazioni, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero dichiarare expressis verbis di prendere in considerazione le offerte basate su altre soluzioni equivalenti.
Ne risulta che, soltanto nel caso in cui le caratteristiche del prodotto non si prestino ad essere definite, se non attraverso l'indicazione di una prefigurata tipologia, possa trovare legittima ragione e giustificazione la deroga al divieto di indicare una tipologia, purchè la prescrizione sia accompagnata con la menzione «o equivalente», per non precludere la partecipazione alla gara agli operatori economici che intendessero usare sistemi analoghi al prodotto indicato. In caso contrario, risulterebbe vulnerato l’obiettivo primario della disciplina di derivazione comunitaria, che è quello di offrire strumenti alternativi, stabilendo chiaramente che «le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza», come recita il comma 2 dell'art. 68 del Codice.
Rilevante, in questo senso, è l'introduzione dell'obbligo dell’uso dell'espressione «o equivalente», ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 68 citato, da cui consegue l'onere, in capo all'offerente, di dimostrare con ogni mezzo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice l'equivalenza del prodotto (comma 4) e dall'altro il potere/dovere dell'amministrazione aggiudicatrice di valutare l'idoneità delle alternative, respingendo l'offerta solo qualora la prova fornita non sia ritenuta adeguata.

17 ottobre 2009

DURC

1 - Fonti della disciplina:
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007,
- Circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 30 gennaio 2008
- Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008
- Interpello n. 10/2009 del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
2 - L’acquisizione del DURC è obbligatoria per tutti gli affidamenti di lavori, servizi o forniture, a prescindere dalla tipologia di affidamento e dall’importo del contratto.
3 - Il DURC deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
4 - Il DURC va richiesto (se fra i vari atti è decorso il termine di validità del documento):
a) al momento dell’affidamento o aggiudicazione dell’appalto;
b) al momento della stipula del contratto;
c) all’atto della liquidazione del corrispettivo, anche per stati di avanzamento.
5 - La Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2008, n. 5 ha chiarito che “Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006).”
6 - L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con parere n. 31 del 11.03.2009, ha precisato che “l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici ha validità mensile” e che “tale validità, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22 gennaio 2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 5 aprile 2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti”.
7 - Ai sensi dell’art. 16bis, comma 10, della Legge 2/2009 di conversione del D. L. 185/2008, l’obbligo di richiedere il DURC è ad esclusivo carico dell’Amministrazione e non può essere chiesto al contraente affidatario dell’incarico di lavori, servizi o forniture.
8 - Il Consiglio di Stato (cfr Sez. V, n. 4035/2008) ha stabilito che il DURC non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dalla cosiddetta autocertificazione.

14 ottobre 2009

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81

Ripubblicazione del Decreto legislativo modificato 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
E’ disponibile sul sito del Ministero del Lavoro il testo del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106. Il “testo coordinato" nella versione datata ottobre 2009 è corredato dalle note ufficiali pubblicate il 29/9/2009.
Testo (formato .pdf 6,19 Mb)

12 ottobre 2009

CONVEGNO IGI

Dal Convegno IGI del 23/9/2009 tre importanti relazioni:
1) Sul nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (avv. Bernardette VECA)
2) Le novità in materia di offerte anomale (avv. Rosanna DE NICTOLIS)
3) La mancata specificazione dei sub-criteri (avv. Francesco Antonio Caputo)

DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2009 N. 135

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (G.U. n. 223 del 25 settembre 2009 )

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera m-ter) è aggiunta, in fine, la seguente:
«m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».
2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:
a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».
3. L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

04 ottobre 2009

MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Il Governo ha riformato il settore delle misure antimafia, dapprima con il decreto-legge “sicurezza” 23 maggio 2008 n. 92 e poi con la nuova legge 15 luglio 2009, n. 94 in materia di sicurezza pubblica, pubblicata il 24 luglio 2009 sul supplemento ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale n. 170 ed entrata in vigore l’8 agosto 2009.
La L. 15-7-2009, n. 94 costituisce l'ultimo tassello ed il completamento di un percorso legislativo volto ad introdurre norme a tutela della sicurezza dei cittadini. La legge, anche nel suo contenuto, si riallaccia infatti al D.L. 92/2008 che conteneva la prima risposta all'emergenza criminalità e si intitolava appunto “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”.
Accanto al D.L. 92/2008, poi convertito con numerose modifiche nella L. 125/2008, che conteneva appunto solo quelle misure ritenute più urgenti e si componeva solo di una decina di articoli, il Governo presentò un disegno di legge (Atto Senato n. 733) di più ampio respiro, composto da ben 66 articoli, e con disposizioni di vario genere in tema di lotta all'immigrazione, alla violenza alle donne, mafia, sicurezza urbana etc.
L'iter parlamentare si rivelò più tortuoso del previsto e così all'inizio dell'anno si è ricorso ad altro decreto legge, il decreto n. 11/09 che introduceva immediatamente proprio alcune disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge n. 733, da cui ha tratto origine la legge oggetto del presente commento.
Con la legge 15-7-2009, n. 94 viene pertanto a definitiva approvazione quel pacchetto di misure presentato all'inizio della legislatura e che nell'intenzione del legislatore dovrebbero costituire un passo decisivo nella lotta alla criminalità, in particolare all'immigrazione clandestina, ed alla sicurezza dei cittadini.
Il testo è suddiviso in tre articoli, il primo dei quali contiene principalmente disposizioni in tema di immigrazione, il secondo norme in tema di contrasto alla criminalità mafiosa ed il terzo con numerosi interventi in materia penale e di sicurezza pubblica. Nel terzo capitolo del "pacchetto" si rinvengono anche varie norma a tutela del decoro delle città, contro i writers etc.
Al fine di prevenire le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, è attribuito al prefetto il potere di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri.
Il Prefetto potrà avvalersi di gruppi interforze formati da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, rappresentanti del provveditorato alle opere pubbliche, che già operano, in collegamento con la Direzione investigativa antimafia nell’azione di sorveglianza nelle grandi opere.
Le modalità per il rilascio delle relative comunicazioni e informazioni sono rimesse a un regolamento di delegificazione da emanare entro tre mesi.
La legge sulla sicurezza pubblica stabilisce che nei confronti dei soggetti contemplati dalla normativa antiriciclaggio (ad es., banche, istituti di credito pubblici e privati, società fiduciarie istituti e società che esercitano la raccolta del risparmio o l’intermediazione finanziaria), l’Alto commissario antimafia può svolgere accessi e accertamenti al fine di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.
Modificando l’art. 38 del codice dei contratti pubblici, la nuova legge prevede l’esclusione dalla partecipazione alle gare di soggetti che, essendo stati vittime di concussione o estorsione aggravata, non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. Questa disposizione non opera quando il fatto è stato commesso in stato di necessità o di legittima difesa ovvero nell'adempimento di un dovere.
· La circolare delle Legge 94
·
L'allegato numero 1
·
L'allegato numero 2
·
L'allegato n. 3 alla circolare
·
Allegato A alla circolare
·
Allegato B alla circolare

APPALTO INTEGRATO DI LAVORI E PROGETTAZIONE (ARTICOLO 53)

Le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, sino all’1 agosto 2007, risultavano non applicabili ai bandi in corso di pubblicazione così come previsto dal primo decreto correttivo del Codice (D.Lgs. n. 6 del 26 gennaio 2007); la inapplicabilità dell’articolo 53, commi 2 e 3 nasceva già con il decreto legge 12 maggio 2006 n. 173, convertito in legge n. 228 del 12 luglio 2006. Fino alla data dell’1 agosto 2007, al fine di evitare un vuoto normativo, continuavano ad applicarsi, per le procedure ad appalto integrato, le disposizioni di cui alla legge 109/1994.
Il Consiglio di Stato nel parere espresso sul secondo decreto correttivo nell’adunanza n. 1750 del 6 giugno 2007 aveva bocciato la sospensione della disciplina dell’appalto integrato perché si tratta di una norma self-executing e, dunque, comunque recepita sui territori degli stati membri sin dall’entrata in vigore della direttiva comunitaria 2004/18/CE.
L’1 agosto 2007 è entrato in vigore il secondo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007). Il secondo decreto correttivo, introducendo una serie di limitazioni all`utilizzo dell`appalto integrato, sotto soglia, aveva ulteriormente rinviata l`applicazione delle novità all`entrata in vigore del Regolamento attuativo.
Il decreto legislativo n. 152 dell’11 settembre 2008, il terzo correttivo del Codice degli Appalti, (pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008), pone fine ai dubbi circa la utilizzabilità dell`appalto integrato fino alla entrata in vigore del Regolamento.
Ora l`articolo 253 comma 3 prevede invece che: «Le disposizioni di cui all`articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all`articolo 5».
In altre parole, questo vuol dire che fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo, le disposizioni relative all'appalto integrato, di cui all'articolo 19 della legge 109/94, restano in vigore. Ancora in merito all'appalto integrato, il decreto 113/07 aveva introdotto l'obbligo per il concorrente di differenziare, nell'offerta economica, il prezzo per il progetto definitivo, esecutivo e per la esecuzione dei lavori. Questa imposizione viene meno e quindi il ribasso potrà essere ancora una volta unico e comprendere tutte le prestazioni oggetto del contratto.