19 aprile 2009

APPALTI - REGOLARITA’ DEL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE

L'art. 38, comma 1, lettera g), del D. Leg.vo 163/2006 prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dall’affidamento dei relativi subappalti e dalla stipula dei relativi contratti, dei soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Il successivo comma 2, dell'art. 38 stabilisce inoltre che il possesso dei suddetti requisiti di regolarità fiscale può essere attestato mediante una dichiarazione sostitutiva redatta in conformità al DPR 445/2000. Sulle modalità di certificazione, da parte dei soggetti che prendono parte a procedure di appalti di lavori, servizi e forniture, del rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, alla luce delle disposizioni introdotte dal nuovo Codice dei Contratti, si fa riferimento alla circolare n. 34/E del 25.5.2007 l'Agenzia delle Entrate.
E’ possibile che, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, venga richiesto al competente Ufficio locale il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale, in sede di controllo da parte della stazione appaltante dell’autocertificazione prodotta dall’interessato.

13 aprile 2009

PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”.

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009)
Con l’art. 8-ter è ulteriormente modificata la disciplina delle terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 recentemente modificato dalla L. 2/2009.

Art. 8-ter. Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra.

1. All’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7 -bis . Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essereutilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto».

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE

Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009)

Art. 4. Continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

1-ter. In relazione all’esigenza di assicurare l’efficiente svolgimento dei compiti e la pienezza delle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, anche con riferimento ai suoi compiti di valutazione ambientale strategica nell’ambito della strategia energetica nazionale, all’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della Commissione nominati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123».

AUTORITÀ DI BACINO

Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009)

Art. 1. Autorità di bacino di rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 153, è sostituito dal seguente:«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.

05 aprile 2009

VASCHE DI LAMINAZIONE

Le vasche di laminazione costituiscono un mezzo efficace di protezione ambientale ed idraulica del territorio perché aumentano il volume di invaso della rete fognaria ed escludono dallo scarico incontrollato una percentuale degli inquinanti trasportati dalle acque meteoriche. Raccogliere le acque piovane, depurarle attraverso sistemi naturali come la fitodepurazione, e restituirle al terreno e alle falde adottando tecniche di infiltrazione, costituisce oggi la risposta ideale e sostenibile per la gestione dei problemi legati alle acque piovane nelle città e centri urbani.

COLLETTORE CON SPINGITUBO




Lo spostamento del collettore lungo la viabilità interna della città di Monza, al fine di limitare al massimo i disagi alla circolazione veicolare, è previsto con la tecnica dello spingitubo. Tale tecnica consta nella posa in opera di condotte in sotterraneo, senza l’ausilio di scavi a cielo aperto, predisponendo due pozzi, uno di partenza e uno di arrivo. L’avanzamento in sotterraneo viene realizzato tramite uno scudo di scavo posizionato all’interno del pozzo di partenza, che viene infisso nel terreno tramite una stazione di spinta fino a raggiungere il pozzo di arrivo; con tale tecnica l’intercettazione dei sottoservizi e le operazioni di scavo a cielo aperto sono necessarie in misura ridotta, e si limitano soprattutto alla realizzazione delle camere di spinta e dei pozzi di recupero dello scudo. Si prevede la realizzazione di n. 8 camere di spinta e n. 6 camere di recupero lungo lo sviluppo del nuovo tracciato pari a circa 2.780 m.