25 agosto 2009

TESTO UNICO SICUREZZA: DECRETO CORRETTIVO

Pubblicato in G.U. n. 180 del 5 agosto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con abrogazione esplicita del d.P.R. n. 222 del 2003. Entrato in vigore il 20 agosto 2009.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

La Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, pubblicata sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009, contiene all’art. 4-quater alcune misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici. Entrata in vigore il 19 agosto 2009.

Art. 4-quater. Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono soppresse;

d) all'articolo 88:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;

3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola:
«giustificazioni» è sostituita dalla seguente: «precisazioni»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite»;

5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;

6) al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;

e) all'articolo 122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«l'articolo 87, comma 1»;

f) all'articolo 124, comma 8, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«l'articolo 87, comma 1»;

g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

h) all'articolo 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

05 agosto 2009

LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

Pubblicata in G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 la legge 15 luglio 2009, n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - che introduce una nuova causa di esclusione all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter), e il comma 1-bis, del Codice dei contratti oltre ad una modifica della normativa antimafia con introduzione dell’art. 5-bis del D. Lgs. 8 agosto 1994 n. 490 in materia di “Poteri di accesso e accertamento del prefetto”.

Art. 38. Requisiti di ordine generale

Comma 1
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)
Comma 1-bis.
I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009)