28 dicembre 2008

MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

La direttiva 89/106/CEE riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi) realizzati per essere incorporati in permanenza in opere di costruzione e per i quali valga almeno uno dei requisiti essenziali riguardanti:
resistenza meccanica e stabilità;
sicurezza in caso di fuoco;
igiene, sicurezza e ambiente;
sicurezza in uso;
protezione contro il rumore;
risparmio energetico.
I requisiti essenziali si applicano non tanto al prodotto quanto all'opera finale della costruzione. Quest'ultima deve essere concepita e costruita in modo che, ad esempio:
· le azioni cui può essere sottoposta non provochino crolli, deformazioni o altri danneggiamenti,
· in caso di incendio, la produzione e la propagazione del fuoco all'interno e all'esterno siano limitate e gli occupanti possano essere soccorsi senza compromettere la sicurezza anche dei soccorritori;
· materiali e componenti che la costituiscono non producano sostanze tossiche né risultino inquinanti per l'acqua e il suolo;
· la loro installazioni e utilizzo non comportino rischi di incidenti;
· il rumore cui sono sottoposti gli occupanti o le persone vicine non nuoccia alla loro salute;
· il consumo dell'energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato.
Questa direttiva riveste un'importanza anche sociale enorme, avendo un impatto diretto sull'ambiente, sulla sicurezza, sulla salute e sul benessere delle persone.
Un prodotto Marcato CE non è il frutto della "casualità operativa", ma di un processo che implica un controllo della produzione, ossia un sistema di gestione organizzato. La marcatura CE garantisce che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili dalle Direttive di pertinenza, vale a dire che è conforme ad una norma tecnica chiamata “harmonized European Norm (hEN)” (Norma Europea armonizzata), e che è stato oggetto della appropriata procedura di attestazione della conformità prevista. (CE sta per “Communauté Européenne”)
La marcatura CE testimonia che il prodotto da costruzione rispetta le relative Norme Nazionali di trasposizione delle Norme Tecniche Europee armonizzate, sulla etichetta recante la marcatura CE sono riportate le caratteristiche significative del prodotto in relazione al suo utilizzo. Questo aiuta il mercato a confrontare in modo oggettivo prodotti similari, per una corretta scelta applicativa.

Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (G.U.C.E. L40 del 11 Febbraio 1989)
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione (G.U. 22 luglio 1993 n. 170) ed il successivo DPR n. 499 del 10-12-1997, che ha considerato l’avvenuto successivo emendamento alla CPD.

Elenco norme armonizzate

ISO 9001:2008

Il 14 novembre 2008 l'ISO ha pubblicato la nuova edizione ISO 9001:2008 [1]; non sono stati aggiunti o tolti requisiti, ma solo meglio specificati gli esistenti.
Il 26 novembre 2008 in Italia, l'UNI ha ritirato l'edizione 2000 [2] per sostituirla con la UNI EN ISO 9001:2008 [3]

LE CAUZIONI NEGLI APPALTI PUBBLICI

Il D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 ha disciplinato in un unico corpus normativo le varie disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Codice ha peraltro riconfermato la distinzione tra le garanzie e la coperture assicurative richieste per la fase di aggiudicazione e quelle per la fase di esecuzione dell'appalto.
Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, quindi, durante la fase di aggiudicazione dell'appalto, i concorrenti a norma dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 dovranno corredare l'offerta di una cauzione pari al due per cento dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito. Scopo di questa fideiussione (nota come cauzione provvisoria) è quello di garantire la serietà e la congruenza dell'offerta e, quindi, di evitare che per fatto riconducibile all'affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto. Solo, quindi, al momento della stipula del contratto si procederà al suo svincolo (art. 75 comma 8).
La fideiussione provvisoria può essere, a scelta del concorrente:
- bancaria;
- assicurativa;
- rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Questa garanzia, con validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (Art. 75 comma 3 del Codice dei contratti e art. 100 Dpr. 554/1999).
Con l'offerta, inoltre, il concorrente dovrà presentare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui risultasse affidatario.
Una volta individuato l'esecutore del contratto e svincolata la cauzione provvisoria, il vincitore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (la cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006. E' dovuta a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto, e quindi a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento (art. 113 comma 5).
Il comma 3 prevede una particolare modalità di svincolo della cauzione, che avviene in maniera progressiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto.
In sostanza, lo svincolo è automatico ad ogni stato di avanzamento lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della stazione appaltante.
La cauzione definitiva cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 113 comma 5 ed art. 101 Dpr 554/1999). A norma dell'art. 40 comma 7 del codice, le imprese che possiedono la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono beneficiare di una riduzione del 50% sia della cauzione provvisoria che della definitiva.
Per i soli appalti pubblici di lavori, l'art. 129 del Codice dei contratti prevede alcune garanzie assicurative aggiuntive.
L'impresa esecutrice dei lavori, infatti, è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (Art. 129 comma 1 del Codice dei contratti ed art. 103 Dpr. 554/1999).
Il secondo comma dell'art. 129 prevede inoltre per alcuni appalti di lavori, l'obbligo di costituire una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (si veda anche l'art. 104 Dpr 554/1999).
In ultima analisi, il terzo comma dell'art. 129 rinvia al regolamento (previsto dall'art. 5 del codice dei contratti) per l'istituzione di un sistema di garanzia globale per gli appalti di lavori di importo superiore ai cento milioni di euro.
Quanto alle garanzie richieste per gli appalti di servizi di progettazione, l'art. 111 del codice dei contratti prevede esclusivamente una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (si veda anche l'art. 105 Dpr 554/1999).

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DISCIPLINA DEGLI APPALTI A CORPO E DEGLI APPALTI A MISURA

L’art. 53 comma 4 del codice dei contratti chiarisce che “Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione”, invece “per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione”. Inoltre, “il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento”. Nessuna disposizione in tal senso è prevista dal regolamento attuativo della legge Merloni, D.p.r. 554/1999 ancora in vigore in base al disposto dell’art. 253 comma 3 del D.lgs. 163/2006. L’art. 253 comma 3 così recita: “Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554”.
La differenza fra i due tipi di contratto viene sottolineata nel lodo arbitrale di Napoli del 22 giugno 2000, secondo il quale “nel contratto d’appalto stipulato a corpo, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’ opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato; viceversa nel caso di prezzo a misura, questo può essere determinato nella sua effettiva entità soltanto al termine dei lavori, sommando le componenti dell’’opera finita e applicando loro il prezzo unitario prefissato”.
Entrambe le categorie contrattuali, però presentano alcuni elementi di criticità più volte segnalati dalla giurisprudenza.
Come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 23 ottobre 1997 “Il criterio di determinazione del prezzo dell’appalto a corpo non costituisce, e non può costituire, strumento per trasformare l’appalto in una scommessa o in un contratto aleatorio, né tantomeno in un espediente per ottenere a spese dell’appaltatore l’esecuzione di opere pubbliche a costi inferiori a quelli effettivi, ma è consentito ed ammissibile, in via di principio, soltanto se ed in quanto sia possibile procedere preventivamente alla precisa determinazione dell’opera, quando cioè la possibilità di calcolare e misurare, precisamente tutte le categorie di lavoro richieste, consente di forfettizzare il corrispettivo globale e di lasciare quindi a carico oppure a vantaggio dell’appaltatore il rischio o l’utile delle maggiori o minori quantità che risultassero necessarie” (Lodo arbitrale Roma 23 ottobre 1997 n. 89). Ed ancora "In caso di contratto a forfait (…) il rischio che grava sull'appaltatore in tale tipo di contratto deve essere inteso nel senso che sull'impresa non possono gravare oneri correlati a difficoltà che siano insorte nel corso del rapporto e che siano al di fuori di ogni previsione originaria" (Lodo Roma 27 Maggio 2002).
Diversamente, invece, come sostenuto dal collegio arbitrale di Roma del 6 aprile 2000 “Nell’appalto a misura l’importo presunto dell’appalto costituisce un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell’appalto, nonché, secondo certe regole, dell’obbligo e del diritto dell’appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto”. Inoltre “negli appalti a misura l’ampiezza degli oneri espressamente contemplati nella descrizione di uno o più prezzi unitari altro non comporta se non che l’impresa, nel formulare la propria offerta, deve prefigurarsene l’entità in relazione a tutti i dati progettuali a disposizione” (Lodo arbitrale Roma 22 marzo 2002).
[Estratto da Unitel]
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08 dicembre 2008

TERRENI A DESTINAZIONE EDIFICATORIA AI FINI FISCALI

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 460/E in data 1.12.2008, con riferimento alle seguenti norme che stabiliscono il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili:
- dell'art. 67, comma 1, del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi – D.P.R. 917/1986), il quale prevede che sono tassabili come redditi diversi « … le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione … »;
- dell'art. 36, comma 2, della L. 248/2006, di conversione del cosiddetto «decreto Bersani» - D.L. 223/2006 ove si legge che ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'imposta di registro e dell'Ici, « … un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo … ».
ha precisato che la natura edificatoria dei terreni, anche ai fini fiscali, deve essere riscontrata sulla base della pianificazione urbanistica attuativa o di dettaglio, le cui previsioni prevalgono su quelle eventualmente difformi contenute nello strumento urbanistico generale adottato dal comune.

CRITERI DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

L’art. 81 del D. Leg.vo 163/2006 dispone che “Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”. Ciò mette dunque a disposizione, alternativamente, i due criteri, tra i quali sarà scelto dalla stazione appaltante, ai fini del soddisfacimento del pubblico interesse, “quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto”, come disposto al successivo comma 2.
L'Autorità, con la determinazione n.5 dell'8.10.2008, riprendendo la Direttiva 2004/18/CE e l'orientamento della Corte di Giustizia, precisa che l'adeguatezza del criterio deve essere valutata dalla stazione appaltante rispetto alle caratteristiche oggettive e specifiche del singolo contratto, applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.