20 luglio 2008

SUBAPPALTI - ABROGATA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE PER I VERSAMENTI FISCALI E ASSICURATIVI

Il Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 3 giugno 2008, ha abrogato i commi da 28 a 34 dell’ art. 35 della Legge n. 248 del 4.8.2006 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nonché il relativo decreto attuativo D.M. n.74 del 25.2.2008, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 16.4.2008, eliminando, in tal modo, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore (nell’ambito dei contratti pubblici) in merito agli adempimenti obbligatori, relativi alle ritenute fiscali e ai contributi previdenziali, previsti da tali commi.
Il subappaltatore non è quindi tenuto a consegnare all’appaltatore la documentazione relativa ai versamenti fiscali (tramite il modello F24 specifico per il singolo subappalto) e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’opera o nella prestazione della fornitura o del servizio.
L’appaltatore, a sua volta, non ha più l’obbligo, nel momento del pagamento del corrispettivo, dell’esibizione della documentazione suddetta al committente; anche il committente non avrà più alcun obbligo in solido con l’appaltatore e non potrà essere più soggetto alle applicazioni delle sanzioni amministrative, da 5.000 a 200.000 euro, qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza prima aver verificato il corretto assolvimento degli adempimenti previsti da parte dell’appaltatore.
Resta, però in vigore il comma 28 dell’art. 35 della L. 248/2006 che stabilisce che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi a cui quest’ultimo è tenuto: è quindi confermata la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.
Per gli appalti privati, invece, resta in vigore la responsabilità solidale tra il committente e appaltatore in merito, però, al solo versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, così come previsto dal D.Lgs. 276/2003.

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: LEGNO STRUTTURALE

È stato pubblicato sulla G.U. n. 153 del 02/07/2008 il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 6 maggio 2008 Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove «Norme tecniche per le costruzioni» che ha approvato il capitolo 11.7 e le relative tabelle 4.4 III e 4.4 IV, riguardanti il legno per usi strutturali e costituenti parte integrante delle “Norme tecniche per le costruzioni”, già approvate con D.M. 14 gennaio 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 29 del 24.2.2008 s.o. n. 30) e dal quale erano state stralciate in seguito ad un parere contrario emesso dall’Austria nel dicembre 2007, che aveva ritenuto alcune disposizioni in esse contenute in contrasto con le norme sulla libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento del Trattato Europeo.

18 luglio 2008

NORMATIVA ANTIMAFIA PER GLI APPALTI

La certificazione antimafia è richiesta dagli enti pubblici per la stipulazione di contratti per lavori pubblici, forniture di beni e servizi, erogazione di contributi e finanziamenti, iscrizioni ad albi di fornitori, licenze.
Per contratti e contributi al di sotto di € 154.937,07 (al netto di IVA) non è richiesto alcun adempimento.
La certificazione antimafia si divide in "comunicazione" ed "informazione" antimafia.
A determinare se si tratta di comunicazione o informazione è l'entità dell'importo e l'oggetto del contratto.

LAVORI PUBBLICI:

da € 154.937,07 a € 5.150.000 (al netto d'IVA)
comunicazione: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con la dicitura antimafia. La Prefettura la rilascia solamente quando il certificato della C.C.I.A.A. non è munito della dicitura antimafia o quando il privato non ha l'iscrizione alla C.C.I.A.A (Es. associazioni, persone fisiche, ecc.);

da € 5.150.000 in su
informazione: richiesta alla Prefettura dove ha la sede legale la ditta con allegato il certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. per la comunicazione ovvero dichiarazione sostitutiva. Il modello della richiesta deve essere presentato in triplice copia. Sarà cura dell'Ufficio Antimafia inviare direttamente la risposta, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, all'Ente richiedente.

FORNITURA DI BENI E SERVIZI:

• da € 154.937,07 a € 206.000 (al netto d'IVA): comunicazione (vedi caso "lavori pubblici")

• da € 206.000 in su: informazione (vedi caso "lavori pubblici")


Contributi, finanziamenti, erogazioni, subappalti e cottimi:

• da € 154.937,07 in su: solo informazioni (vedi caso "lavori pubblici")


Autocertificazione, solo nei casi di: lavori o forniture dichiarati urgenti, rinnovi di contratti, denunce di inizio attività e attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso indicate nella tabella C del regolamento approvato con D.P.R. 26/4/1992 n. 300, iscrizioni al Registro Cooperative.

Il 26 marzo 2008 è stato presentato il SI.CE.ANT., Sistema automatizzato di Certificazione Antimafia, che permetterà il rilascio on line, direttamente alle Stazioni Appaltanti, delle certificazioni di nulla osta-antimafia relative alle imprese che partecipano agli appalti pubblici.La connessione al sistema SI.CE.ANT., già in sperimentazione presso le Prefetture di Roma, Napoli e Catania, avverrà attraverso l'accreditamento delle stazioni appaltanti cui, a fini di sicurezza, verranno rilasciati appositi kit digitali di identificazione. Il sistema, inoltre, permetterà la gestione automatizzata delle istruttorie da parte delle Prefetture territorialmente competenti, con conseguente riduzione dei tempi di attesa e di completamento delle procedure di appalto.