28 giugno 2008

ARBITRATI E TERZO DECRETO

Nella seduta del 27 giugno 2008 il Consiglio dei ministri ha deciso di prorogare l’entrata in vigore della riforma degli arbitrati nelle opere pubbliche approvata dal precedente governo ma mai entrata in vigore. La proroga resterà in vigore fino all’approvazione della più complessiva riforma del processo civile.
Dal 1° luglio, pertanto, potrà essere ancora utilizzato questo sistema alternativo di soluzione delle controversie in materie di opere pubbliche. Lo ha comunicato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, al termine del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato in via preliminare il disegno di legge di riforma del codice degli appalti (terzo decreto correttivo) che si prevede possa essere approvato entro l’autunno, sbloccando definitivamente anche il Regolamento esecutivo degli appalti.

27 giugno 2008

LE TERRE E LE ROCCE DA SCAVO NON CONTAMINATE E NON DANNOSE PER LA SALUTE SONO RIUTILIZZABILI

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), all’art. 185 prevede espressamente che “il materiale litoide estratto da corsi d’acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzioni disposte dalle autorità competenti non rientra nel campo di applicazione della parte IV del decreto” e all’art. 186 prevede che detto materiale sia assoggettato alla disciplina dei rifiuti solo se contaminato e non vi sia l’avvio certo di operazioni di riutilizzo.
Tali principi sono stati confermati negli articoli 185 e 186 dal decreto correttivo del Codice dell’Ambiente approvato con D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, attraverso i quali viene ribadito il concetto che se tali materiali non sono contaminati o meglio non sono contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti e che, inoltre, hanno una destinazione ben definita, possono essere sottratti alla disciplina generale dei rifiuti.Tali disposizioni fanno opportuni distinguo tra materiali inquinati e non, ai fini della loro qualificazione quali rifiuti e del loro conseguente utilizzo e quindi non si può escludere aprioristicamente la possibilità di utilizzare i materiali inerti da scavo e di disalveo ritenendoli sempre e comunque “rifiuti”. [T.A.R. della Valle D’Aosta, sentenza n. 33 del 28 aprile 2008]

14 giugno 2008

VAM PER L’ANNO 2008

Sul BURL sono stati pubblicati i Valori Agricoli Medi (VAM) validi per l’anno 2008, dei terreni considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, determinati nell’ambito delle singole regioni agrarie lombarde a norma dell’art. 41, comma 4, del D.P.R. 8/6/2001 n. 327. Le tabelle dei Valori agricoli medi sono state pubblicate sull'estratto della serie editoriale ordinaria con Comunicato n.67 del 28 marzo 2008.

MODALITÀ E TEMPISTICA DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO

Con apposito Avviso, l’Osservatorio regionale Contratti pubblici ha precisato che la trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, speciali e contratti esclusi, deve essere assicurata unicamente mediante specifiche procedure informatiche che saranno rese disponibili sul sito (https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it) della Regione Lombardia entro il 31.10.2008.

AGGIORNAMENTO DEI PREZZIARI

Il Tar Sicilia, con decisione n. 938/2008, ha accolto la domanda di sospensiva di un bando di lavori ferroviari pubblicato da Italferr che è stato impugnato, evidenziando come dall’art. 133, comma 8 del codice dei contratti pubblici, che prevede per le stazioni appaltanti l’obbligo di aggiornamento annuale dei prezziari, si possa desumere un principio fondamentale in materia di prezziari, ossia che le stazioni appaltanti non possono porre a base di gara progetti stimati con prezziari palesemente non aggiornati.
Si tratta, dunque, di un principio generale di buona e corretta amministrazione, sempre e comunque applicabile a tutti i soggetti pubblici, ancorché operanti nei c.d. settori speciali, che impone ad ogni stazione appaltante di stimare l’intervento in maniera adeguata e non approssimativa, di modo che le imprese concorrenti possano formulare un’offerta seria, basata su prezzi sostanzialmente di mercato. Tale principio consente, altresì, all’amministrazione di attuare l`interesse pubblico, evitando di ottenere un risparmio “illusorio”, che sconterebbe in fase di esecuzione dei lavori con una minore qualità dell’opera e con il rischio della sostanziale non realizzabilità della stessa, oltre che con un aggravio dei tempi di realizzazione e del contenzioso.

Il TAR, nel proprio provvedimento, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione della gara, evidenziando, sul piano del fumus boni iuris, l’obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara “valori economici coerenti con l’attuale andamento del mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese”, e non ritenendo al contrario sufficientemente dimostrata da parte di Italferr l`affermazione di aver proceduto ad aggiornare parte dei prezzi utilizzati per la stima del progetto. Sul piano poi del c.d periculum in mora, il Tribunale ha riconosciuto come prevalente l’interesse alla sospensione degli effetti del bando rispetto all`interesse dell’amministrazione alla prosecuzione della gara, proprio perchè ha ritenuto essenziale consentire lo svolgimento di una procedura di gara alla cui base fossero posti prezzi coerenti con l`andamento del mercato, in modo tale da “ottenere la maggiore partecipazione possibile alla gara e garantire la serietà e l’affidabilità delle offerte”.

09 giugno 2008

PROROGA DI TERMINI DI ABROGAZIONE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

È stato pubblicato in G.U. n. 128 del 3.6.2008 il D.L. n. 97/2008 che è entrato in vigore dalla data stessa di pubblicazione in G.U., ossia dal 3.6.2008.
L’art. 4, comma 5 stabilisce: All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2009".
La contorta formulazione dell'art. 19 della L. 31/2008, di conversione del «decreto milleproroghe» viene semplificata indicando esplicitamente la data, ulteriormente prorogata dal 1.7.2008 al 1.1.2009, di abrogazione delle norme di cui agli artt. 351-355 dell'Allegato F della L. 2248/1865, in materia di ricorso da parte dei creditori di appaltatori di opere pubbliche al sequestro di somme a valere sul prezzo dell'appalto in corso di esecuzione delle opere.

08 giugno 2008

ABROGATA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE

Il comma 8, dell'art. 3 del Decreto-Legge 3 giugno 2008 n. 97 recante "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, ha abrogato i commi da 29 a 34 dell'art. 35 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.
L'obbligo della comunicazione, in merito alla responsabilità solidale, era stato introdotto dal decreto legge 223/06.
Successivamente il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, aveva individuato la documentazione necessaria per dare concreta applicazione alla disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.
Resta, in ogni caso, confermato il principio di responsabilità solidale a carico dell'appaltatore, in ordine all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi sui redditi di lavoro dipendente, a cui è tenuto il subappaltatore. Tale disposizione, infatti, è contenuta nel comma 28 dell'art.35 della legge 248/2006, che rimane comunque in vigore, non essendo oggetto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n.97 che, all'art. 3, comma 8, abroga i commi da 29 a 34 del citato art.35, nonchè il relativo decreto attuativo 74/2008, che avrebbe reso operativa la responsabilità solidale a decorrere dal prossimo 16 giugno 2008.
Allo stesso modo, resta confermato quanto previsto dall`art.29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 ("Legge Biagi"), in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, relativamente ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali da corrispondere ai lavoratori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell`appalto.
In particolare, sotto il profilo fiscale, l'abrogazione delle modalità operative della responsabilità solidale comporta il venir meno:
in capo al subappaltatore: dell'obbligo di comunicare all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera e di attestare il versamento delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti occupati nel cantiere, mediante un F24 specifico per singolo subappalto, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero attraverso un'asseverazione da parte di soggetti abilitati;
in capo all'appaltatore: dell'obbligo di comunicare al committente il codice fiscale dei lavoratori impiegati dal subappaltatore e della possibilità di essere esonerato dalla responsabilità solidale, attraverso l'acquisizione della documentazione attestante la "regolarità fiscale" del subappaltatore;
in capo al committente: del rischio di vedersi applicata la sanzione amministrativa, da 5.000 a 200.000 euro, qualora proceda al pagamento del corrispettivo senza aver verificato il corretto assolvimento degli adempimenti previsti.
Diversamente, la mancata abrogazione del comma 28 dell'art.35 della legge 248/2006 implica la conferma del principio generale di responsabilità solidale per le ritenute fiscali, che risulta circoscritta ai soli rapporti tra appaltatore e subappaltatore (non riguardando in alcun modo il committente), senza alcuna esimente, nè limiti quantitativi e temporali.