25 maggio 2008

IVA 10% SOLO PER LE STRADE COMUNALI DI NUOVA COSTRUZIONE

Ai sensi del n. 127-septies della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota IVA del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, di cui al n. 127-quinquies, della medesima tabella.
Per fruire dell'aliquota agevolata è necessario, quindi, che le prestazioni - rese nel quadro di un contratto di appalto - riguardino la costruzione di un'opera rientrante fra quelle di urbanizzazione primaria o secondaria.
Fra le opere di urbanizzazione primaria, sono comprese anche le strade residenziali ovvero quelle realizzate in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo.
Con risoluzione n. 139 del 17 novembre 1994, è stato precisato che nell'espressione «strada realizzata in funzione di un centro abitato» non possono essere ricondotte né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali, ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l'ubicazione degli insediamenti residenziali.
Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l'Amministrazione aveva, inoltre, già chiarito (con risoluzione del 3 novembre 1981, n. 332592) che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta. Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è applicabile l'aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di opere inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali.
Ciò premesso, con specifico riferimento ai casi oggetto della risoluzione, agli interventi da realizzare sarà applicabile l'aliquota IVA ridotta, solo se gli stessi riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali così come individuate dai competenti Comuni nei Piani Urbanistici o nei Piani particolareggiati o interventi volti a costruire "ex novo" marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali anche già esistenti.
(Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate - Risoluzione 19 maggio 2008, n. 202/E)

24 maggio 2008

IL QUADRO NORMATIVO DEI CONTRATTI PUBBLICI APPARE ANCORA INCERTO

Il primato del diritto comunitario sul diritto interno implica, in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dalla sentenza C.398 del 1988 in poi, che gli operatori del diritto interno, giudici compresi, di fronte al manifestarsi di contrasti tra la norma interna e quella comunitaria, debbano optare per la disapplicazione della norma interna in favore di quella comunitaria, ma una tale opzione implica, a sua volta, il rischio che la procedura di infrazione rientri perché gli argomenti di difesa dello Stato convincono la Commissione o perché la Corte di giustizia disattenda le ragioni di quest’ultima. E v’è anche l’ipotesi che il giudice nazionale, nelle more della procedura d’infrazione, non condivida la sussistenza del contrasto e consideri illegittima la disapplicazione della norma nazionale, con conseguenze anche sul piano della responsabilità dell’Amministrazione e, di riflesso, dei suoi funzionari.

In questo articolo si veda l’analisi delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nella procedura d’infrazione notificata il 30 gennaio 2008 ex art.226 del trattato CE.

STAZIONE FERROVIARIA DI SANTIAGO CALATRAVA

SOLO I CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE

Il comma 4, dell’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici, conferisce alla commissione di gara il potere di prefissare, in via generale, i criteri motivazionali di valutazione.
Precisamente, la disposizione normativa può essere così riassunta:
- La stazione appaltante, in sede di lex specialis della gara (bando o lettera di invito), stabilisce, se necessario, in relazione a ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri ed i sub-pesi o i sub-punteggi, cioè le eventuali articolazioni del criterio, corredate dalle relative specificazioni.
- Tale potere di articolazione-specificazione può essere esercitato direttamente dai funzionari della stazione appaltante, o da esperti dalla medesima nominati.
- La commissione tecnica, assolutamente prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, determina, in linea generale, i criteri motivazionali, che dovrà osservare al fine di attribuire, in relazione a ciascun criterio e subcriterio di valutazione, il punteggio tra il minimo e il massimo prestabilito dalla lex specialis.
La stazione appaltante e la commissione di gara sono, ora, titolari di distinti e non sovrapponibili poteri. La stazione appaltante definisce i criteri di analisi delle offerte ed individua, se necessario, le articolazioni dei criteri medesimi. Viceversa, la commissione, ovviamente prima dell'apertura delle buste, deve prefissare i soli criteri motivazionali, cui dovrà attenersi. Questa nuova articolazione dei poteri non è da qualificare come completamente innovativa, in quanto trova un suo preciso fondamento in una puntuale pronuncia della Corte di Giustizia europea (sez. II, 24.11.2005, C-331/2004), ove si era affermato che la commissione può specificare un criterio, precedentemente definito, attraverso una nuova ripartizione interna dei punti. Alla luce di tale pronuncia, era, allora, apparso ben chiaro che la commissione può attribuire un peso relativo ai sub-elementi di un criterio di aggiudicazione, precedentemente stabilito, anche attraverso una ripartizione del numero di punti previsti in sede di lex specialis, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- immodificazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, precedentemente definiti;
- divieto di introduzione di elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, - avrebbero potuto influenzare la medesima preparazione;
- assenza di voluntas discriminatoria, cioè assenza di elementi, che possano avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.
La Corte Ue, con una recente sentenza (Corte Ue, sez. I, 24 gennaio 2008, C-523/2006), si era espressa in modo molto più severo, affermando che un’amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri, per i criteri di aggiudicazione, che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti, in sede di bando o di lettera di invito. Precisamente, ad avviso della Corte Ue, l’articolo 36, n. 2, della direttiva del Consiglio 92/50/Cee, letto alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell’obbligo di trasparenza che ne discende, osta a che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione, la stazione appaltante determini, in un momento successivo, cioè attraverso decisioni postume della commissione, coefficienti di ponderazione e sottocriteri per i criteri di aggiudicazione, disciplinati in sede di bando o lettera di invito.
In tale clima di progressivo irrigidimento, circa il potere di specificazione, si inseriscono le censure della Commissione europea, formulate il 30 gennaio 2008, attraverso una puntuale comunicazione di messa in mora (C-2008 – 0108). In tale documento, la Commissione europea censura il potere di specificazione, giungendo ad affermare che la commissione di gara non può, in alcun modo, “toccare” il disciplinare di gara e le sue previsioni. Ciò, in quanto le direttive comunitarie esigono che i criteri di aggiudicazione, oltre che la loro ponderazione ed articolazione in qualsiasi forma, deve essere effettuata, solo ed esclusivamente, in sede di disciplinare di gara (bando o lettera di invito). Ogni intervento della commissione di gara, seppur prima dell’apertura della buste, si pone in contrasto con il diritto comunitario. Ancor più significativamente, la Commissione Ue censura il citato comma 4 dell’articolo 83, proprio in relazione agli illustrati criteri motivazionali: la previsione di fissazione di siffatti criteri, da parte della commissione, costituisce una palese violazione del principio di parità di trattamento, nel senso che l’intera disciplina, afferente i criteri, i sub-criteri, i pesi, i sub-pesi ed i criteri motivazionali, deve trovare la propria ed esclusiva sede nel disciplinare di gara, nulla potendo “intaccare” la commissione di gara. (vedi Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 20/3/2008 n. 90)

BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI

La Parte 5 "Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di contenimento veicoli" della serie UNI EN 1317 sulle barriere di sicurezza stradali, contiene le disposizioni per la marcatura CE dei prodotti. Il fabbricante deve dare informazioni nella marcatura CE dei prodotti:
barriere di sicurezza per veicoli, transizioni, barriere di sicurezza per pedoni:
livello di contenimento; severità dell’urto; larghezza operativa; deformazione dinamica; durabilità;
attenuatori d’urto:
livello di prestazione; severità dell’urto; zona di rinvio; spostamento laterale; durabilità;
terminali:
livello di prestazione; severità dell’urto; spostamento laterale; box di uscita; durabilità.
Il sistema di attestazione di conformità, prevede che al fabbricante siano assegnati come compiti:
1. il controllo di produzione in fabbrica (FPC);
2. le prove sui campioni prelevati in fabbrica;
mentre all’organismo notificato spettano:
1. prove iniziali di tipo e modifiche;
2. ispezione iniziale della fabbrica e del FPC;
3. sorveglianza e approvazione continua del FPC;
4. durabilità;
5. valutazione dei rapporti di prova esistenti.
I lavori sono seguiti a livello nazionale dal GL "Barriere" della commissione Costruzioni stradali e opere civili delle infrastrutture dell'UNI.

SI RICOMINCIA CON IL PONTE DI MESSINA

RTI NEI SERVIZI

Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale in un appalto di servizi, si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi principale e i mandanti eseguono le prestazioni indicate come secondarie, nella suddivisione indicata dal bando di gara.
Per quanto attiene al possesso dei requisiti ed alla loro relativa dimostrazione, tenuto conto che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni dell’appalto nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento, ciascun soggetto raggruppato deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in rapporto alla prestazione di servizi cui è deputato e, pertanto, non è ammissibile, che la capacità del raggruppamento sia dimostrata sulla base dei requisiti in capo alla mandataria, anche se gli stessi, da soli, sono sufficienti a coprire quanto richiesto dalla disciplina di gara.
Inoltre:
1) ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del d.P.R. 554/1999, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Con deliberazione n. 196/2002, l’Autorità ha chiarito che la mancata inclusione nel raggruppamento di detta figura, costituisce motivo di esclusione dalla gara;
2) per quanto attiene ai concorrenti che hanno costituito o iniziato la propria attività professionale da meno di tre anni, l’Autorità ha statuito, da ultimo con deliberazione n. 229/2007, che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando, il calcolo deve essere effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e, pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività dell’impresa.
3) il raggruppamento è tenuto comunque a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, secondo le quote di partecipazione al raggruppamento stesso.
[Parere n. 41 del 14.02.2008 dell’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici]

11 maggio 2008

LA NUOVA DIRETTIVA RICORSI 2007/66/CEE

Direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20.12.2007, IT, L 335/31), in vigore dal 9 gennaio2008, modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. La nuova disciplina comunitaria deve essere recepita entro il 31 dicembre 2009.

04 maggio 2008

SULL'AVVALIMENTO PRESTATO DA IMPRESA CINESE

Il Tar Lazio Roma, sezione prima bis, con la Sentenza numero 5896 del 2/7/2007 ha così chiarito, con riferimento all'avvalimento prestato da un'impresa cinese:
"La Repubblica popolare cinese, pur avendo aderito nel 2001 all'Organizzazione mondiale del Commercio (WTO), non ha ancora sottoscritto anche l’accordo sugli appalti pubblici che risulta nell’allegato 4 dell'Accordo istitutivo del WTO, cui rinvia l’art. 47 del d.lgs. n.163 del 2006. Il postulato che non consente ad impresa extracomunitaria non destinataria del comma 1 dell’art.47 del d.lgs. n.163 del 2006 di partecipare agli appalti pubblici comunitari nè direttamente nè, pena l’elusione della disposizione contenuta nell’art.47 citato, in qualità di impresa ausiliaria di ditta comunitaria diretta concorrente, non trova ostacolo nei principi comunitari posti a presidio del valore della libera concorrenza: e ciò in quanto tale valore trova il suo diretto equipollente in quello della par condicio degli operatori economici e non in un allargamento acritico della base di partecipazione a favore di ditte i cui costi di gestione ambientale, operativi e tecnici sono imparagonabili a quelli delle imprese comunitarie".

02 maggio 2008

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” composto da 306 articoli e 51 Allegati. Entrerà in vigore il 15/5/2008.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo sono abrogati:

a) il d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, il d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, il d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.
Le disposizioni contenute nel d.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal nuovo decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data (30 aprile 2008) di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

01 maggio 2008

PROGRAMMA EUROTAP (EUROPEAN TUNNEL ASSESSMENT PROGRAMME)


I grandi club automobilistici europei, che annoverano assieme più di 40 milioni di soci, dal 1°gennaio 2005 hanno testato più di 150 gallerie con lo scopo di promuovere la qualità e la sicurezza delle infrastrutture e un'informazione completa sulle corrette norme di comportamento da adottare. Delle 51 gallerie europee sottoposte nel 2007 al test euroTAP (European Tunnel Assessment Programme), 18 sono state valutate in ottimo stato, 11 in buono stato, 12 in uno stato accettabile, mentre 10 gallerie non hanno superato il test. Gli “Award” per i migliori tunnel classificati nei tre anni di test, sono andati alle gallerie Ottsdorf (Austria), Markusberg (Lussemburgo), M-12 Tunnel (Spagna) e Brinje (Croazia).
La galleria stradale croata “Brinje”, ubicata sull’autostrada A1 Zagabria – Spalato, è stata proclamata la miglior galleria stradale d’Europa nel 2007. La galleria “Brinje” è un’infrastruttura a due canne lunga 1540 metri, candidata al premio assieme ad altre 51 gallerie concorrenti, aperta nel 2004 ed ha richiesto un investimento complessivo di 36 milioni di euro. È dotata del più moderno dei sistemi per il controllo e la gestione del traffico, funzionante 24 ore su 24, di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, di un sistema automatico di localizzazione degli ingorghi e di un sistema di segnalazione luminosa per informare gli automobilisti. Ha, inoltre, un efficiente sistema di comunicazione in caso d’incidenti stradali, un sistema automatico di prevenzione antincendio per tutta la lunghezza della galleria, ed ancora tutta una serie di soluzioni e d’accorgimenti che hanno per obiettivo la sicurezza ed il comfort degli automobilisti. Al secondo posto s’è classificata la galleria stradale tedesca “Spreebogen”, del distretto di Berlin Mitte (Berlino).
Questi i risultati di EuroTAP 2008 (formato PDF, 40 kB).