25 marzo 2008

MODIFICATO IL VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV)

Sulla Gazzetta Ufficiale GU/L/74 del 15 marzo 2008 è stato pubblicato il Regolamento della Commissione Europea 28 novembre 2007, n. 213/2008 recante modifiche al Regolamento (CE) n. 2195/2002 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV . Si applica dal 15 settembre 2008.

IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 il d.m. 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17 del 2007, con l'entrata in vigore il 27 marzo 2008 del nuovo regolamento sono abrogati:
- il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
- gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento .
Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Gli impianti sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

11 marzo 2008

DETERMINAZIONE ADV N.3/2008 DEL 5 MARZO 2008_SICUREZZA

Con determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008 l’Autorità per la vigilanza è intervenuta sul tema della sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.
Con la legge 3 agosto 2007, n.123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell’appalto, un “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) ed è stato modificato l’art. 86 del codice degli appalti relativo al “criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse” soprattutto con riguardo all’ esclusione di ribassi d’asta per il costo relativo alla sicurezza. Le novità introdotte dalla legge n.123/07 in materia di sicurezza creano difficoltà operative alle Stazioni Appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiché, non c’è, allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (D.lgs n.494/96 e D.P.R n.222/2003), che dia indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI, sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi.
L’Autorità ritiene che:
A. per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
a. la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
b. i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
c. i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante

B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 comma 1 del DPR n.222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza;

C. per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

09 marzo 2008

TBM TUNNEL BORING MACHINE

CALCOLO DEL CARICO D’INCENDIO E RESISTENZA AL FUOCO

Il programma "ClaRaF", realizzato dai vigili del Fuoco e finalizzato a facilitare la classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni, si può scaricare qui.
I due decreti sulla resistenza al fuoco in vigore dal 25.9.2007: decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2007 recante "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da Costruzione" e decreto ministeriale del 9 marzo 2007 recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87) rappresentano un profondo cambiamento nell'ambito della prevenzione incendi italiana, sia in relazione al recepimento degli indirizzi normativi comunitari che essi attuano, sia in rapporto ai nuovi e più moderni approcci tecnici che i medesimi introducono per la verifica e/o progettazione delle strutture resistenti al fuoco.
Il D.M. 25.10.2007 (G.U. n. 257 del 5.11.2007) ha apportato modifiche al decreto 10 marzo 2005, concernente "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio".

08 marzo 2008

COSTRUZIONE DI NUOVO SVINCOLO

MESSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha emanato le Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive, per migliorare la sicurezza strutturale e l'affidabilità dei materiali e dei relativi sistemi costruttivi.
Le linee guida si applicano prevalentemente al calcestruzzo per usi strutturali, armato e non, ordinario e precompresso, usualmente impiegato nelle costruzioni, ed hanno il chiaro obiettivo di evitare errori riconducibili a procedure improprie che possono pregiudicare le attese, in termini di resistenza e di durabilità, alla base del progetto, nonché errori derivanti da inappropriata interpretazione dei risultati delle prove non distruttive.
In particolare il testo fornisce una disamina delle lavorazioni e dei processi finalizzati alla corretta messa in opera del calcestruzzo strutturale ed illustra i sistemi di valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera mediante prove non distruttive, sia con metodi diretti sia con metodi indiretti.

LEGGE 28 FEBBRAIO 2008 N. 31, ''MILLEPROROGHE 2008''

Sulla Gazzetta Ufficiale N. 51 del 29 Febbraio 2008, è stata pubblicata la LEGGE 28 febbraio 2008 n. 31, in vigore dal 1° marzo 2008, che ha convertito il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 ("Milleproroghe 2008") (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2007). Il testo coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 è pubblicato nello stesso S.O., alla pag. 5, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria». (Suppl. Ordinario n. 47)
ARTICOLI DI INTERESSE:
Art. 15 - Disposizioni in materia di arbitrato per P.A. ed enti pubblici
Si conferma la posticipazione al 1° luglio 2008 dell'applicazione delle disposizioni concernenti l'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotte dall'art. 3, commi 19, 20, 21 e 22 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Il comma 1 dell'articolo è stato peraltro modificato, indicando che per i contratti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30.6.2008, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole compromissorie inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali costituiti successivamente a suddetto termine decadono invece automaticamente, con integrale compensazione tra le parti delle relative spese.

Art. 19 - Contratti pubblici
Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (1° luglio 2008 essendo il Codice dei Contratti entrato in vigore il 1° luglio 2006)

Art. 20 – Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni
Indica esplicitamente la proroga al 30.6.2009 del termine della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, inizialmente fissato al 31.12.2007 (disposto dalla L. n. 17/2007).Il testo fornisce un elenco dettagliato delle norme che potranno essere applicate, anche retroattivamente dal 1.1.2008, fino al 30.6.2009, che sono:
D. Min. dei lavori pubblici 20.11.1987
D. Min. dei lavori pubblici 3.12.1987
D. Min. dei lavori pubblici 11.3.1988
D. Min. dei lavori pubblici 4.5.1990
D. Min. dei lavori pubblici 9.1.1996
D. Min. dei lavori pubblici 16.1.1996
D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.9.2005
D. Min. delle infrastrutture e dei trasporti 14.1.2008 (dal 5.3.2008)
Il differimento del termine non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore del DM 14.1.2008, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

Art. 29-bis Sicurezza degli impianti
Viene ulteriormente prorogato al 31.3.2008 il termine dell'entrata in vigore delle norme per la sicurezza degli impianti di cui al Capo V della Parte II del DPR 380/01, artt. 107-121, che per sette anni non è mai entrato in vigore.

06 marzo 2008

DIFFORMITA' TRA NORME DEL BANDO E DEL CAPITOLATO

In caso di difformità tra norme del bando e quelle del capitolato, ai fini della soluzione di questioni riguardanti direttamente la procedura selettiva, va data prevalenza alle prime atteso che il capitolato assolve la funzione di predeterminare l'assetto negoziale degli interessi delle parti (amministrazione ed impresa aggiudicataria) a seguito dell'espletamento della gara (sulla prevalenza delle norme del bando quale fonte primaria e sul contenuto integrativo ma mai sostitutivo delle clausole del capitolato cfr. C.d.S. Sez. V del 29 agosto 2006, n. 5053; 10 novembre 2005, n. 6286; TAR Lazio Roma, III Sez., 22.2. 2007 n. 1609).
Bando di gara e capitolato, che spesso vengono assimilati ( ed accomunati) nella locuzione lex specialis, hanno funzioni e finalità nettamente distinte:
- il bando di gara è destinato a disciplinare la procedura di gara, il c.d. “procedimento selettivo” e costituisce vera e propria lex specialis della gara;
- il capitolato speciale d’appalto è l'atto in cui trovano composizione i differenti interessi delle parti e in questo senso, risulta finalizzato a definire l’assetto negoziale delle posizioni soggettive espresse dalle parti nel momento successivo all’espletamento della gara. In sostanza se non il contratto vero e proprio, il capitolato costituisce un allegato e la base del contratto. Non a caso, il capitolato contiene, a titolo meramente esemplificativo, le clausole relative alla disciplina dell’esecuzione dell’oggetto dell’appalto, l’elencazione degli obblighi e dei diritti delle parti con le eventuali sanzioni, le clausole di garanzia, la disciplina delle procedure di pagamento delle prestazioni , le clausole che disciplinano gli sviluppi stessi del contratto, ecc.
In questo senso, probabilmente in modo anche più incisivo, il C.d.S., sez. V, n. 2005/6268 ha affermato che “il bando di gara ed il capitolato speciale assolvono a differenti funzioni in quanto il primo regola, principalmente il procedimento, ed il secondo le complessive condizioni del futuro rapporto contrattuale (…) da cui ne consegue che il bando costituisce la legge speciale del procedimento le cui clausole vincolano l’amministrazione, i concorrenti e la commissione di gara.
TAR Puglia Bari sez.I, n. 2426 del 2/10/2007

AGGIORNAMENTO IMPORTI

INDICE NAZIONALE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE UTILIZZABILE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DEGLI INTERVENTI PROGETTATI (art. 50 c.2 DPR 554/99)
Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale. Vedi TABELLA OICE

05 marzo 2008

CASELLARIO INFORMATICO PER FORNITURE

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione 1/2008, ha reso noto di aver istituito le nuove sezioni del casellario informatico relative agli operatori economici per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi..Il casellario era già istituito per le imprese esecutrici di lavori pubblici; il Codice dei contratti pubblici lo ha poi esteso anche ai fornitori di prodotti e ai prestatori di servizi. Le stazioni appaltanti devono comunicare all’Osservatorio le esclusioni dalle gare di servizi e forniture sulla base delle quali, l’Osservatorio metterà a disposizione delle stesse i dati per l’individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento, nonché tutte le notizie e le informazioni ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.

LE MODIFICHE AL CODICE DELL'AMBIENTE

E’ entrato definitivamente in vigore il 13 febbraio 2008 il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 che ha apportato rilevanti modifiche al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006). Sono diventate quindi operative le nuove norme in materia di VIA, VAS, gestione dei rifiuti, terre e rocce da scavo e bonifiche dei siti inquinati.
In materia di terre e rocce da scavo il nuovo articolo 186 prevede che i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione alla data del 13 febbraio 2008 potranno essere completati a condizione che sia effettuata, entro i successivi 90 gg., una comunicazione all`autorità competente nella quale si attesti il rispetto dei requisiti prescritti dal comma 1 del medesimo articolo, e siano forniti tutti i necessari dettagli di natura tecnica sul sito di destinazione ecc.
Il reimpiego del materiale dovrà avvenire entro un anno per le opere private ovvero entro tre anni, ma nel medesimo progetto, per le opere pubbliche e per quelle soggette a VIA. Il termine decorre dalla data di produzione del materiale, che qualora sia stato prodotto in data anteriore al 13 febbraio 2008, si ritiene - in assenza di una precisa indicazione di legge - che debba essere utilizzato entro un anno/tre anni, a seconda della natura dell'opera da cui deriva, con decorrenza dal 13 febbraio 2008.Le comunicazioni di adeguamento per il riutilizzo, considerata l'assenza di indicazioni di legge, dovrebbero essere indirizzate, come previsto in via ordinaria, a seconda della natura dell'opera, alla Commissione VIA, ovvero al Comune o alla stazione appaltante, in caso di opere pubbliche.