27 aprile 2008

TRASMISSIONE DEI DATI ALL’AdV

Con il Comunicato del 4 aprile 2008 (G.U. n. 94 del 21 aprile 2008 ) l’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha dettato le modalità di trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi.
L'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda:
- tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si e' pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° maggio 2008;
- tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si e' pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2008.
I dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati con riferimento alle seguenti fasi:
a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;
b) fase iniziale di esecuzione del contratto;
c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;
d) fase di conclusione del contratto;
e) fase di collaudo;
f) ritardi o sospensioni nella consegna;
g) accordi bonari;
h) sospensioni;
i) varianti;
j) subappalti;
k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.
La comunicazione di cui alla lettera c) non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo e' inferiore ai 500.000 euro.
L'invio dei dati di cui alla lettera a) deve avvenire, ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.
I termini per l'invio dei dati di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale è richiesto l'invio delle informazioni; l'invio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera b) del Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto.

09 aprile 2008

CIRCOLARE SULLE “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI”

Sul sito della Regione Umbria è pubblicata la bozza, aggiornata al 7 marzo 2008, delle Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 - Circolare sulle "Norme tecniche per le costruzioni".

06 aprile 2008

I PRIVATI NON POSSONO DONARE PROGETTI ALLA P.A.

Una P.A. non può ricevere in donazione da un privato degli elaborati progettuali. Infatti, soltanto l’amministrazione competente può elaborare direttamente la progettazione dell’opera pubblica da realizzare oppure affidarla a terzi mediante specifiche procedure di evidenza pubblica. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1008 del 7 marzo 2008, Sez. VI. La sentenza dirime la questione sorta attorno alla redazione del progetto definitivo di un’opera stradale prevista dalla legge obiettivo. La Camera di commercio di Perugia ed un’associazione edile provinciale avevano delegato ad una Fondazione bancaria la scelta tra i progetti presentati su invito da tre società di ingegneria. La progettazione sarebbe poi stata messa a disposizione della Regione.
Sussiste il divieto, anche per le Fondazioni, di accordarsi con una società di progettazione per acquisire un progetto di un’opera pubblica, con l’intenzione, una volta ottenuto, di donarlo all’amministrazione. La Fondazione, in quanto organismo di diritto pubblico è soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici è quindi tenuta al rispetto dell’art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (il quale prevede, per l’affidamento di incarichi di progettazione, l’espletamento di specifiche procedure) e all’applicazione dei dettami in esso contenuti. Il codice dei contratti pubblici proibisce che un soggetto diverso dall’amministrazione interessata possa avviare e gestire il procedimento volto all’affidamento di un incarico di progettazione di un’opera pubblica. Per cui per la stipulazione di un contratto pubblico, è necessario che l’intera fase pubblicistica antecedente, finalizzata all’individuazione del contenuto del contratto e alla scelta del contraente, sia svolta dall’amministrazione aggiudicatrice che sarà parte del contratto stesso. Pertanto, non è possibile la delega di funzioni pubbliche da parte della stazione appaltante a un soggetto esterno.