17 febbraio 2007

ART. 253 DEL CODICE: NORME TRANSITORIE fino al 31.7.2007

Per effetto dell’art. 1 del D.Lgs 26.1.2007 n.6 (G.U. n. 25 del 31.1.2007) relativo ai termini di efficacia dell’art. 253, commi 1-bis e 1-ter, introdotti dalla Legge 228/06 entrata in vigore il 12 luglio 2006 (con emendamento Di Pietro), è differita al 1° agosto 2007 l’entrata in vigore dei seguenti articoli per alcune fattispecie di contratti pubblici:
- per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture dei settori ordinari e speciali:
art. 33 (centrali di committenza)
art. 58 (dialogo competitivo)
art. 59 (accordi quadro)
- per i contratti di lavori, di qualsiasi importo nei settori ordinari:
art. 3 comma 7 (definizione di appalto pubblico di lavori)
art. 53 commi 2 e 3 (appalto integrato)
art. 56 (procedura negoziata previo bando di gara)
art. 57 (procedura negoziata senza previo bando di gara)
Le fattispecie sopra indicate sono regolate dalle disposizioni elencate nell’art. 256 comma 1 del Codice, cioè dalle norme previgenti di cui è stabilita l’abrogazione.Ne consegue che, fino al 31 luglio 2007:
- per la trattativa privata (procedura negoziata) relativa ai lavori di qualsiasi importo nei settori ordinari continua ad applicarsi l’art. 24 della L. 109/94 e art. 78 del Regolamento;
- per l’appalto integrato si applicano l’art. 19 della L. 109/94 con i collegati articoli del Regolamento (art. 25 comma 3, art. 42 comma 2, art. 47 comma 1, art. 140).
Per le forniture di beni e servizi di qualsiasi importo (quindi anche per gli incarichi di progettazione) si applicano invece le norme del Codice, compresi gli articoli 56 e 57.

Affidamento di servizi di importo inferiore a 100.000 €

Per l’istituzione del sistema di qualificazione per il conferimento di incarichi di prestazione di servizi di importo inferiore a 100.000 € vedi anche l’avviso di Anas S.p.a. (cliccare qui)

16 febbraio 2007

Novità per la proroga della normativa sulle costruzioni

Il Senato, nella seduta del 14 febbraio dedicata alla legge di conversione del decreto Milleproroghe (DL n. 300 del 28 dicembre 2006), ha approvato l’emendamento di proroga al 31 dicembre 2007 del termine della fase sperimentale per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 settembre 2005.
Questo il testo dell’emendamento: Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo».
Il disegno di legge torna ora alla Camera per l'approvazione definitiva.

07 febbraio 2007

Il decreto Bersani 2007 sulle liberalizzazioni

Il pacchetto 2007 sulle liberalizzazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2007, comprende misure che in parte sono state introdotte con il decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 (G.U. n. 26 del 1.2.2007) recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, ed è entrato in vigore il 2 febbraio scorso. Rilevante l'art. 12 sulla revoca delle concessioni TAV. Altre verranno presentate con disegno di legge.

02 febbraio 2007

Errata corrige

Comunicato relativo al decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1.2.2007 , recante:«Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62. (Legge comunitaria 2004).».
(Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2007).
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata, alla pag. 14, dopo l'art. 4 (Disposizioni finanziarie), e prima della formula finale, riportata alla pag. 15, deve intendersi pubblicato il seguente articolo:
«Art. 5. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»
In conseguenza, il decreto correttivo al Codice dei Contratti entra in vigore il 1° febbraio 2007.

01 febbraio 2007

LE NUOVE CORREZIONI DEL CODICE

Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007)
Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:a) nei commi 1-bis (e) 1-ter, le parole: «1° febbraio 2007», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2007»;
b) nel comma 1-bis, la lettera b) è soppressa.
2. All'articolo 257, comma 2-bis, le parole: «1° febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: 1° agosto 2007».
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui all'articolo 253, commi 1-bis e 1-ter, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso fino alla data del 31 luglio 2007.
Seguono le disposizioni correttive e di coordinamento.