26 gennaio 2007

Nessuna novità per la proroga dell'entrata in vigore della nuova normativa sismica

Al momento è venuta meno la strada dell'emendamento in sede di conversione del D.L. 300/06. Il Presidente della Camera ha dichiarato inammissibili numerosi emendamenti, compresa la proroga del termine di sperimentazione per l'applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni del D.M. 14/09/2005. Come riportato ieri su Il Sole-24 Ore l'emendamento potrebbe rientrare in sede di discussione al Senato del D.L. 300/06.

25 gennaio 2007

Unificazione dei livelli di progettazione per lavori di manutenzione

Per i lavori di manutenzione è possibile unificare il livello di progettazione definitiva con quello di progettazione esecutiva. In tema di progetto e di livelli di progettazione l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si è espressa con la determinazione n. 4 del 31 gennaio 2001 nella quale è stata esaminata la possibilità per il RUP di intervenire sui contenuti degli elaborati progettuali e con la determinazione n. 9 del 23 novembre 2005 la quale non esclude che il RUP stesso possa contenere il numero dei livelli progettuali, ma con precisi limiti. In particolare:
- il RUP può modificare ovvero integrare i contenuti dei singoli livelli progettuali qualora li ritenga insufficienti od eccessivi (art. 16 comma 2 L. 109/94 e s.m.);
- al RUP è attribuita la facoltà, intesa come discrezionalità tecnica, di unificare i livelli di progettazione. Tale facoltà è da intendersi circoscritta a casi di non elevata complessità dell’opera (nell’accezione di cui all’art. 2, comma 1, lett. h del DPR 554/99) o di non elevata rilevanza economica. Le relative motivazioni devono essere riportate nel documento preliminare all’avvio della progettazione (DPR n. 554/99, art. 15, comma 5, lettera l) e sottoposte ad approvazione da parte della stazione appaltante;
- nel caso di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente, nei limiti indicati dallo stesso RUP;
- l’unificazione di più livelli di progettazione non può comportare il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo che costituisce la base per la materiale esecuzione dei lavori o comunque, più in generale, dei contenuti dell’ultimo livello di progettazione posto a base di gara, tranne che nei casi espressamente indicati dalla normativa.
L’art. 16 comma 2 della L. 109/94 è stato ripreso nella medesima formulazione dall’art. 93 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.163/06).

24 gennaio 2007

Contributi di partecipazione alle gare

Deliberazione 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 16 gen 2007 n. 12)
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2007. Vedi le istruzioni dell'Autorità.

13 gennaio 2007

VARIANTE URBANISTICA PER OPERA PUBBLICA

L’art. 103 della L.R. n.12/05 dispone la disapplicazione di norme statali. Così recita l’articolo:
"1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione (Lombardia) la disciplina di dettaglio prevista:
a) dagli
articoli 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, commi 2 e 3, 20, 21, 22, 23 e 32 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A);
b) dagli
articoli 9, comma 5, e 19, commi 2, 3 e 4 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (testo A)."
L’articolo 25, comma 1, della L.R. 12/05 così modificato dall'articolo 1, della legge regionale n. 12 del 2006, dispone però che:
“Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva.”

12 gennaio 2007

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Il decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2006 n. 300 c.d. ‘Milleproroghe’ approvato dal Consiglio dei Ministri il 22/12/2006, prevede il rinvio del termine stabilito per l’attuazione della normativa per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici. La proroga al 31 maggio 2007 è finalizzata all’adozione del regolamento attuativo che è in fase di messa a punto.
La Legge 12 luglio 2006, n.228 [“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.”] all’articolo 1-quater, aveva stabilito il posticipo a non oltre il 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore del Capo V relativo all’impiantistica del “Testo unico per edilizia” DPR 380/2001, proroga legata all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, Legge 2 dicembre 2005, n. 248 – che dispone:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti “Norme tecniche per le costruzioni” del 14 settembre 2005, pubblicato sul Suppl.Ord.n.159 della G.U. n.222 del 23 settembre 2005, è entrato in vigore il 23 ottobre 2005.
Con la Legge n.168 del 17 agosto 2005, art. 14-undevicies (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115) il Ministero ha approvato però un periodo transitorio di 18 mesi (cioè fino al 22.4.2007) per l'applicazione a partire dal 23.4.2007 di tali norme tecniche prevedendo un periodo di coesistenza con la normativa preesistente.
ART. 14-undevicies. - (Regime transitorio per l'operativita` delle norme tecniche per le costruzioni). - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, e` inserito il seguente:
"2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e` consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita` di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246".
Quindi durante tale periodo è possibile fare riferimento anche alle norme seguenti:
L.1086/71 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e il relativo decreto attuativo D.M. 9-1-1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
L.64/74 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e i relativi decreti attuativi.
D.M. 16-1-1996 “Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.
D.M. 16-1-1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”.
D.M. 11-3-1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
Per quanto riguarda le costruzioni in zona sismica era stata pubblicata sulla G.U. n.245 del 20.10.2005 l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3467 del 13.09.2005 che prorogava l’entrata in vigore dell’Ordinanza n.3274/2003 fino al 23.10.2005, data dell’entrata in vigore del D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni", la cui applicazione è però stata spostata al 23.4.2007, per effetto del periodo transitorio stabilito con la Legge 168/05. La nuova classificazione sismica invece è da considerarsi già in vigore; quindi una costruzione sita in un Comune che non era sismico ai sensi della vecchia classificazione sismica ma lo è diventato nella nuova, dovrà essere progettato rispettando i criteri sismici pur facendo riferimento alla normativa previgente. La classificazione introdotta dall'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/3/2003 è stata recepita dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 14964 del 7/11/2003 (BURL n. 48 del 24/11/2003).
(vedi Regione Lombardia e Regione Toscana)

07 gennaio 2007

CONCESSIONI AUTOSTRADALI

Testo dell’art. 2, commi 82-90 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2006), coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 (stesso Supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.» (GU n. 277 del 28-11-2006- Suppl. Ordinario n. 223), aggiornato con le modifiche introdotte dal comma 1030 della Legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006) - (cliccare qui)

02 gennaio 2007

AVVALIMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI

TAR PUGLIA - 11 dicembre 2006 n. 5841
L’istituto dell’avvalimento in senso tecnico, come definito dagli articoli 47 e 48 della direttiva CE 18/2004 e dall’articolo 54 della Direttiva CE 17/2004, prevede che un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di un altro soggetto, purchè alleghi a tal fine:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

01 gennaio 2007

PREZZO CHIUSO (art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163)

Sulla G.U. n. 288 del 12.12.2006 è stato pubblicato il D.Min. Infrastrutture 6.12.2006, recante «Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmata, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni», che a sua volta riproduce l'art. 26, comma 4 della L. 109/1994, il quale prevede che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applica il metodo del «prezzo chiuso», consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione, qualora nell'anno precedente la differenza tra tasso di inflazione programmato e reale sia superiore al 2%.
Nel decreto vengono pubblicati i seguenti scostamenti in punti percentuali tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata per gli anni dal 1993 al 2005:
anno 1993 scostamento +0,7%
anno 1994 scostamento +0,4%
anno 1995 scostamento +1,2%
anno 1996 scostamento +0,4%
anno 1997 scostamento -0,8%
anno 1998 scostamento +0,0%
anno 1999 scostamento +0,3%
anno 2000 scostamento +0,3%
anno 2001 scostamento +1,0%
anno 2002 scostamento +0,7%
anno 2003 scostamento +1,1%
anno 2004 scostamento +0,3%
anno 2005 scostamento +0,1%
Il Ministero delle infrastrutture, ai sensi del comma 3 dell'art. 133 del D. Leg.vo 163/2006, avrebbe dovuto emanare entro il 30 giugno di ogni anno il decreto di rilevamento dello scostamento tra inflazione programmata e reale, ma tale decreto non era mai stato in precedenza pubblicato. In conseguenza di ciò il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5088, sezione sesta , del 4 settembre 2006, ha stabilito che il ministero delle Infrastrutture non può sottrarsi all’obbligo previsto di emanare entro il 30 giugno di ogni anno il decreto di rilevamento dello scostamento tra inflazione programmata e reale, precisando altresì che solo nel caso in cui tale operazione sia compiuta è possibile affermare o negare che l’inflazione reale abbia avuto un’eccedenza percentuale rispetto a quella programmata maggiore del 2 per cento. Poiché peraltro in nessuno dei suddetti anni si sono verificati scostamenti tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmata superiori al 2%, per gli anni in argomento l’applicazione del prezzo chiuso non dà luogo ad alcun aumento percentuale al prezzo dei lavori appaltati.