31 luglio 2006

NUOVI SCHEMI AGGIORNATI DI BANDI DI GARA E CAPITOLATI

Il Comune di Brescia ha provveduto ad aggiornare con le nuove norme del Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006) gli schemi di bando, capitolati, contratti e relativi allegati.
Tutti i testi degli schemi indicati sono reperibili sul sito internet del Collegio Costruttori www.ancebrescia.it/news/index.htm nella rubrica "modulistica", ove è necessario impostare nei parametri di ricerca la sola rubrica "lavori pubblici".

D.M. 19.4.2006: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali

Sulla G.U. n. 170 del 24.7.2006 è stato pubblicato il D.M. 19.4.2006, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni Stradali».
Le norme si applicano alla costruzione di nuove intersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta eccezione per le strade esistenti, allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, e sempre che sia assicurata la sicurezza stradale (art. 13, c. 2, D. Leg.vo 285/1992).
Per gli interventi di adeguamento di intersezioni esistenti, le norme costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere.
Le norme non si applicano:
- alle intersezioni in corso di realizzazione;
- a quelle per le quali è già stato redatto il progetto definitivo; se è già approvato solo il progetto preliminare, le varianti richieste in applicazione del decreto sono introdotte con il progetto definitivo, senza obbligo di rivedere il progetto preliminare;
- nel caso di opere della Legge Obiettivo con progetto preliminare già approvato.
Le norme costituiscono anche il riferimento per la progettazione degli accessi di nuova realizzazione, fino all’emanazione di specifica norma prevista dal Codice della Strada.
Il Decreto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI, cioè dal 23.8.2006.

28 luglio 2006

CRONOLOGIA DELLA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI

1. Dal 1° luglio 2006:
- è abrogata la legge 109/1994;
- sono abrogati gli articoli del d.P.R. 554/1999 elencati all'articolo 256 del Codice;
- restano vigenti gli altri articoli del d.P.R. 554/1999;
- resta vigente l'intero d.P.R. 34/2000;- resta vigente il d.m. n. 145 del 2000, solo per le amministrazioni dello stato; le altre amministrazioni lo applicano SOLO se richiamato nei bandi e/o negli inviti;
- entra in vigore INTERAMENTE il Codice.
2. Dal 4 luglio 2006:(entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006)
- sono abrogati gli articoli 92, comma 2, periodi secondo e terzo, e comma 4, e 164, comma 7, del Codice (in materia di minimi tariffari) ad opera dell'art. 2 del decreto-legge n. 223 del 2006;
- è implicitamente integrato l'articolo 64, comma 1, lettera c), num. 1), sub. d., del d.P.R. 554/1999, dove le parole «alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici» devono intendersi sostituite dalle parole «all'importo delle prestazioni normali», in forza dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006);- è implicitamente integrato l'articolo 118 del Codice ad opera dell'articolo 35, commi da 28 a 33 del decreto-legge n. 223/2006.
3. Dal 12 luglio 2006:(entrata in vigore della legge n. 228 del 2006 di conversione del decreto-legge n. 173 del 2006)
- all’articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;
- all’articolo 253, il comma 1 è sostituito;
- sono rinviati al 1º febbraio 2007:
--- l'articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
--- l'articolo 59, solo nei settori ordinari;
--- sempre nei settori ordinari: gli articoli 3, comma 7, 53 commi, 2 e 3, 56 e 57;
--- l'articolo 8, comma 6.
4. Quando entrerà in vigore il nuovo regolamento generale previsto dall'articolo 5 del Codice, saranno abrogati:
- tutti i restanti articoli del d.P.R. 554/1999;
- il d.P.R. 34/2000.

10 luglio 2006

Imprese collegate

Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza n. 4012 del 23 giugno 2006
Il collegamento sostanziale che giustifica l’esclusione dalla gara delle imprese collegate sussiste quando, da una serie di elementi univoci, risulta che le offerte presentate sono riconducibili a un unico centro di interesse e, dunque, a un unico centro decisionale, che è in grado di fissare offerte tra loro coordinate al fine di influire sull’esito della gara a proprio vantaggio. I due elementi fondamentali da cui si può evincere un collegamento sostanziale, sono l’identità delle persone fisiche che ricoprono cariche negli organi amministrativi e l’identità di contenuto delle offerte.

Avvalimento

Consiglio di Stato – Sezione VI – Sentenza n. 4012 del 23 giugno 2006
Il contratto di affitto di azienda intercorso tra un concorrente e un’altra impresa in possesso di uno dei requisiti tecnici necessari per partecipare alla gara, è sufficiente a far ritenere che il concorrente, per avvilimento sia in possesso del requisito richiesto per partecipare alla gara.

04 luglio 2006

Prima modifica del Codice dei contratti pubblici

Questo il testo dell'emendamento predisposto dal Governo per la modifica del Codice dei contratti pubblici:
"Art. 1- octies. - (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) – 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all’articolo 253, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.“;

c) all’articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53 commi, 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1º febbraio 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta sia inviato successivamente al 1º febbraio 2007.“;

d) all’articolo 257, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1º febbraio 2007“.

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1º luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007».