22 giugno 2006

Regolarizzazione errori formali dell'offerta

L’errore formale, purché non riguardi elementi essenziali dell’offerta di gara, può essere successivamente sanato. Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza del 6 marzo 2006, n. 1068.
Il Collegio ha rilevato che il principio della “sanatoria” incontra solo tre limiti:
1) deve essere sempre garantita la par condicio tra i concorrenti, ovvero non si può procedere a sanatoria nell’ipotesi dell’inosservanza di adempimenti procedimentali o dell’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara;
2) il principio non deve essere utilizzato per supplire alla carenza di documenti ritenuti essenziali per la partecipazione alla gara. Tale limite deve essere, tuttavia, temperato dall’osservazione secondo cui è possibile ricorrere all’integrazione nelle ipotesi in cui gli atti tempestivamente prodotti, e già in possesso della amministrazione, costituiscano ragionevole indizio (cd. principio di prova) del possesso del requisito di partecipazione, non espressamente o univocamente documentato;
3) possono essere sanati solo errori di tipo formale riguardanti elementi non essenziali dell’offerta; vale a dire che la regolarizzazione trova ingresso quando si tratta di porre rimedio a incertezze o equivoci generati dalla ambiguità delle clausole del bando e della lettera di invito, o comunque presenti nella normativa applicabile alla fattispecie. In tal senso, la giurisprudenza più recente ritiene che ai sensi dell’art. 16 del D. Leg.vo. n. 157 del 1995, ai fini dell’esercizio del potere dell’amministrazione di invitare i concorrenti alla regolarizzazione della documentazione dei requisiti di partecipazione alla gara, è condizione necessaria l’equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione od alla documentazione da integrare o da chiarire; pertanto, in presenza di una prescrizione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un’impresa concorrente, l’invito alla regolarizzazione costituisce violazione del predetto principio.

Applicazione minimi tarriffari negli appalti di progettazione

Con la sentenza n. 2445 del 2.5.2006 la VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nell'ambito di una gara pubblica per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, le prestazioni accessorie, vale a dire le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe, non sono soggette al limite di ribasso del 20% previsto dalla legge per le prestazioni regolamentate dalla tariffa professionale.
A parere della Corte infatti l'offerta deve essere comunque considerata nel suo insieme, ed il minimo inderogabile si riferisce alle sole prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali, che non possono essere ribassate più del 20%. Nella concreta fattispecie presa in esame, concernente l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell’edificio sede della Camera di Commercio di Firenze, è stato dunque ritenuto ammissibile, con riferimento, si ribadisce, alle sole prestazioni accessorie, un ribasso del 100%. Si segnala peraltro che l’ammissibilità di un ribasso del 100% per le prestazioni accessorie era stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie, in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie (Cons. Stato, sez. V, n. 5893/2005). La Corte ha ritenuto che:
- il ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie non integra una offerta nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita, in quanto, come illustrato in precedenza, l’offerta deve essere valutata nel suo complesso senza una necessaria previsione di un determinato corrispettivo per ogni singola prestazione;
- non è stato fornito alcun concreto elemento per ritenere l’offerta dell’aggiudicataria come anomala, non potendo il giudizio di anomalia derivare automaticamente da un ribasso del 100 % per le prestazione accessorie, ritenuto ammissibile;
- il bando di gara non è illegittimo per aver consentito il ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie, in quanto tali prestazioni riguardavano tutte attività non previste dalle vigenti tariffe ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 554/99 e non soggette a minimi tariffari con la conseguente ammissibilità della mancata fissazione nelle regole della gara di un limite al ribasso;
- anche l’attività (eventuale) di consulenza giuridica, non soggetta a minimi tariffari, può costituire una prestazione accessoria rispetto a quella principale costituita da prestazioni ingegneristiche e di architetto.

13 giugno 2006

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI DELLA P.A.

Pubblicato sulla G.U. n. 114 del 18 maggio 2006 il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 relativo a: “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. Entrata in vigore: 2.6.2006.
Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il termine di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.
Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti locali dal comma 2, le disposizioni del regolamento si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di accesso non può essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla legge, nonché in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti emanati in base ad esso.