31 dicembre 2005

Il progetto ed i livelli di progettazione

Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione n. 9 del 23 novembre 2005


1 - il progetto – alla luce dell’art. 16 comma 1 della legge 109/94 e s.m. - si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitivo ed esecutivo, salva la diversa disciplina relativa ad alcune tipologie lavorative;
2 - il RUP può modificare ovvero integrare i contenuti dei singoli livelli progettuali qualora li ritenga insufficienti od eccessivi (art. 16 comma 2 L. 109/94 e s.m.);
3 - al RUP è attribuita la facoltà, intesa come discrezionalità tecnica, di unificare i livelli di progettazione. Tale facoltà è da intendersi circoscritta a casi di non elevata complessità dell’opera (nell’accezione di cui all’art. 2, comma 1, lett. h del DPR 554/99) o di non elevata rilevanza economica. Le relative motivazioni devono essere riportate nel documento preliminare all’avvio della progettazione (DPR n. 554/99, art. 15, comma 5, lettera l) e sottoposte ad approvazione da parte della stazione appaltante;
4 - nel caso di unificazione di due livelli di progettazione il RUP deve assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali del livello precedente, nei limiti indicati dallo stesso RUP;
5 - l’unificazione di più livelli di progettazione non può comportare il ridimensionamento dei contenuti del progetto esecutivo che costituisce la base per la materiale esecuzione dei lavori o comunque, più in generale, dei contenuti dell’ultimo livello di progettazione posto a base di gara, tranne che nei casi espressamente indicati dalla normativa;
6 - per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, il progetto preliminare può essere sostituito, ai fini dell’inclusione nell’elenco annuale dei lavori, da uno studio di fattibilità (art. 14, comma 6 della legge 109/94 e s.m.);
7 - per i lavori di manutenzione, il progetto preliminare è sostituito dalla stima sommaria dei costi, con l’indicazione precisa degli interventi di manutenzione;
8 - per i lavori aventi ad oggetto i beni del patrimonio culturale, come individuati dall’art. 1 del d.lgs. 30 del 22 gennaio 2004 (e del d.lgs. 42 del 22.1.2004), l’affidamento è disposto (art. 8) sulla base del progetto definitivo, mentre la redazione del progetto esecutivo, ove sia ritenuta necessaria dalla stazione appaltante, è effettuata dall’appaltatore, dopo l’aggiudicazione. Rimane comunque necessario che il progetto definitivo sia integrato dal capitolato speciale e dallo schema del contratto e che sia redatto il piano di manutenzione;
9 - nel caso di lavori di manutenzione da realizzarsi attraverso lo strumento del contratto aperto di cui all’art. 154 del DPR 554/99, è sufficiente almeno la redazione del progetto definitivo e può utilizzarsi l’appalto integrato per la scelta del contraente, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità con la determinazione n. 13 del 28 luglio 2004. Anche per i lavori del contratto aperto, trattandosi di manutenzione, il progetto preliminare è sostituito dalla stima sommaria dei costi, con l’indicazione precisa degli interventi di manutenzione.

29 dicembre 2005

Frazionamento e accorpamento di opere da appaltare

Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione n. 5/2005 del 9 giugno2005
a) l’esecuzione di un’opera può essere frazionata solo se i lavori oggetto di ciascun appalto sono comunque immediatamente fruibili per gli scopi e le funzioni che l’opera deve assolvere;
b) la scelta di frazionare gli appalti, derivante da una corretta pianificazione degli interventi e supportata da una certificazione della funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto, può essere fatta unicamente nei casi in cui le “parti” di un intervento, singolarmente considerate, evidenzino autonoma funzionalità e una propria utilità correlata all’interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione dell’opera complessiva.
c) in merito alla scelta di accorpare in un’unica procedura ad evidenza pubblica più appalti di lavori, deve essere fornita chiara e completa dimostrazione dei benefici derivanti da detta scelta, a confronto con le altre soluzioni industriali possibili, in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.

Appalti sotto soglia

Autorita' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione n.6 del 22 Giugno 2005
Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la possibilità di valutare l'anomalia dell'offerta e di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per gli appalti sotto soglia.
1 - Alla luce dell’orientamento della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, l'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia non costituisce un principio fondamentale ed inderogabile, ma solo una norma di semplificazione delle attività delle amministrazioni aggiudicatici; pertanto rientra nella discrezionalità delle amministrazioni stesse individuare nei bandi di gara, sulla base di un'autonoma valutazione delle ragioni di interesse pubblico, una diversa modalità di tutela nei confronti delle offerte anomale, come quella rappresentata dal procedimento di verifica in contraddittorio di dette offerte.
2 - Negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del prezzo più basso, in tutte le ipotesi in cui le stesse lo ritengano opportuno per ragioni di pubblico interesse. La libera scelta in merito ai criteri di aggiudicazione da utilizzare è giustificata dal giudice comunitario alla luce della più efficace attuazione del principio della libera concorrenza, sancito dall'art. 81 del Trattato UE, che costituisce uno dei principi generali del diritto comunitario.

28 dicembre 2005

Bergamo, chiesa romanica di San Tomè in Almenno S.S.

Valutazione delle offerte anomale

- Per offerte anomale si intendono quelle che, per il fatto di non assicurare all’imprenditore un profitto ovvero un profitto adeguato, conducono normalmente ad un’esecuzione non corretta del contratto di appalto. La necessità di verificare che l’offerta, più vantaggiosa dal punto di vista economico, sia anche quella che consente di soddisfare effettivamente l’interesse pubblico perseguito con lo stipulando contratto di appalto, risponde ai fondamentali principi di imparzialità e di buona amministrazione (ed ai relativi corollari di efficacia, efficienza, speditezza, economicità ed adeguatezza) dell’azione amministrativa prescritti dall’articolo 97 della Costituzione.

- L’offerta anomala è quell’offerta che, pur soddisfacendo l’esigenza di aggiudicare l’appalto al prezzo più basso possibile, tuttavia, proprio a causa dell’eccessivo ribasso non è in grado di assicurare da parte del soggetto aggiudicatario il corretto ed integrale soddisfacimento delle prestazioni contrattuali nei tempi prefissati, con conseguenti danni all’interesse pubblico alla migliore e più celere esecuzione dell’appalto. L’esecuzione a prezzi eccessivamente bassi porta come conseguenza che l’impresa esecutrice dell’appalto, essendo costretta a contenere i costi, è indotta a risparmiare ricorrendo a espedienti illeciti quali l’utilizzo di materiali di minore qualità o in minore quantità, il lavoro nero, l’evasione contributiva, l’inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche al prolungamento dei tempi di esecuzione delle opere, alle richieste di modifica del progetto, alla formulazione di riserve, all’instaurazione del contenzioso. Tutto ciò si traduce in un evidente aggravio dei costi.
E’ quindi opportuno affidare l’esecuzione dell’appalto a imprese che presentino offerte congrue che tengano conto degli effettivi impegni che la prestazione impone all’appaltatore.

- In sede di esame delle giustificazioni svolte a sostegno dell’offerta sospettata di anomalia l’Amministrazione deve prendere specificamente in considerazione le giustificazioni fornite dalle ditte ed esporre chiaramente le ragioni in base alle quali esse siano ritenute insoddisfacenti e non diano perciò sufficiente affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;

- Allorché si consideri seria l’offerta in base ad attendibili spiegazioni fornite dalle Ditte, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti;

- Le giustificazioni in ordine alla congruità dei vari elementi di prezzo costitutivi dell’offerta debbono essere fornite dall’impresa e non certamente ricercate autonomamente dall’Amministrazione;

- Lo svolgimento del procedimento di verifica dell’anomalia richiede il contraddittorio tra Ente appaltante ed impresa, assegnando a quest’ultima il compito di giustificare la congruità dei singoli elementi e dell’offerta complessiva ed all’Amministrazione la valutazione conclusiva;

- L’attendibilità dell’offerta va comunque valutata nella sua globalità e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme;

- Poiché le voci di prezzo prescelte, ai fini della verifica di congruità, sono da ritenere idonee e significative a giudicare della serietà e dell’affidabilità dell’intera offerta, qualora sia stata accertata l’incongruità degli elementi giustificativi presentati, non occorre che la determinazione di incongruità, che necessita comunque di una adeguata ed articolata motivazione, sia suffragata da un ulteriore separato giudizio di incongruenza dell’offerta nella sua globalità;

- La motivazione posta a fondamento del provvedimento conclusivo del procedimento di verifica dell’anomalia può essere censurata o sindacata solo in relazione al processo di valutazione posto in essere a ciascun elemento “significativo” oppure in relazione alla intrinseca “significatività” di ciascuno di quegli stessi elementi e cioè alla idoneità di ognuno di essi a costituire indice rivelatore della congruità dell’offerta;

- Le valutazioni della Commissione di gara, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, sono sindacabili e censurabili per manifesta illogicità, per incongruenza o insufficienza della motivazione, per errore di fatto, per irrazionalità o manifesto favoritismo in favore di uno dei concorrenti.

21 dicembre 2005

Soglie comunitarie per appalti pubblici

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMUNICATO (in G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005) - Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro e in Dsp per gli anni 2006 e 2007.

Norme illuminazione gallerie stradali

Decreto MIT 14 settembre 2005 (G.U. n. 295 del 20 dicembre 2005) - Norme di illuminazione delle gallerie stradali.

18 dicembre 2005

Bergamo, città alta

Il procedimento amministrativo

Sulla G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005 è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2005, n. 15 che modifica la disciplina sul procedimento amministrativo e riforma radicalmente la legge 7 agosto 1990 n. 241 . In particolare si segnala la disposizione sul diniego all’accesso introdotta con l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 (vedi nota esplicativa qui )

Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002
L'applicazione del capo V della parte II del d.P.R. n. 380 del 2001 sugli impianti, ad opera dell'articolo 5-bis, comma 2, legge n. 148 del 2005 (pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 2005) è rinviata al 1° luglio 2006.

Norme tecniche per le strade

Si fa riferimento a:
- Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 (S.O. n.5 alla G.U. n.3. del 4.1.2002): “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
- Decreto Ministeriale 22 aprile 2004, n.67/S. Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade". (G.U. n. 147 del 25.6.2004)
- Con dgr n. VIII/1790 del 25 gennaio 2006 la Regione Lombardia ha approvato gli standard prestazionali e i criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (vedi Allegati ABCDEF) al fine di incrementare la sicurezza stradale, l’efficienza della rete, l’omogeneità di interventi manutentivi per itinerari (in riferimento alla classificazione funzionale regionale), la cultura sulla manutenzione stradale, l’allocazione ottimale delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria. I criteri, sviluppati in questa prima fase relativamente alla sola pavimentazione stradale, prevedono elementi di indirizzo per gli Enti gestori della rete viaria nel territorio regionale.
E' stato emanato il regolamento regionale N. 7 del 24 aprile 2006 per la progettazione stradale. Con dgr n. VIII/3219 del 27/09/2006 sono state approvate le norme per la progettazione di zone di intersezione e assi stradali, gli elaborati progettuali e le analisi di traffico.
- Altre norme reperibili nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

17 dicembre 2005

Norme tecniche per le costruzioni

Il testo è stato pubblicato sulla G.U. n. 222 del 23 settembre 2005, allegato al d.m. 14 settembre 2005 e porta il titolo: «Norme tecniche per le costruzioni» (in pdf):
- PRIMA PARTE
- SECONDA PARTE

Bergamo, lago di Endine

Prezziario regionale anno 2005

La Regione Lombardia ha pubblicato l'edizione 2005 del prezzario delle Opere Pubbliche. Un utile strumento di lavoro per la redazione dei progetti delle opere pubbliche che permette di uniformare e facilitare l'elaborazione progettuale e l'eventuale controllo sui progetti stessi. Le voci elencate nel prezzario sono quasi 6000 e rappresentano la base per lo sviluppo del processo di standardizzazione dei costi e della redazione dei costi parametrati delle opere pubbliche.

Opere idrauliche a difesa del corpo stradale

Un'infrastruttura di trasporto, per sua natura, altera il regime delle acque superficiali del territorio che attraversa. Le opere idrauliche correlate alla realizzazione delle infrastrutture di trasporto hanno la funzione di minimizzare tale impatto e, allo stesso tempo, proteggere il corpo stradale e/o ferroviario. Il corretto dimensionamento di tali opere, che risulta di fondamentale importanza per l'infrastruttura e per il territorio circostante, non può prescindere da accurate verifiche idrauliche. La problematica è affrontata, in maniera esaustiva ma sintetica, in una pubblicazione curata dal dipartimento dei Trasporti dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria dal titolo "Il dimensionamento delle opere idrauliche a difesa del corpo stradale". Questo documento fornisce le nozioni basilari di idrologia ed illustra le metodologie per il dimensionamento delle cunette, dei fossi di guardia e delle opere per l'attraversamento di corsi d'acqua o di impluvi (ponticelli, tombini, ponti e viadotti).

La sicurezza nelle opere di asfaltatura

L'Inail ha realizzato un'opuscolo sulla sicurezza nelle opere di asfaltatura, che rappresenta, nella sua semplicità, uno strumento informativo sui rischi per la sicurezza e la salute nelle opere di asfaltatura. Lo scopo è quello di analizzare ed affrontare, partendo dalla valutazione del ciclo produttivo, i rischi che corrono i lavoratori impiegati nell'asfaltatura, dalla produzione alla stesa.

14 dicembre 2005

Bergamo, lago di Endine

Garanzie fideiussorie e coperture assicurative

Con il Decreto legge 123/2004 sono stati definiti i contenuti delle garanzie fideiussorie e delle coperture assicurative la cui obbligatorietà è sancita dall' articolo 17 e dall'articolo 30 della legge 109/94 e successive modificazioni e dal Regolamento di attuazione DPR 554/99 (articoli da 100 a 108).

DECRETO 12 marzo 2004, n.123 del Ministero Delle Attivita' Produttive
Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici. (GURI n. 109 del 11.5.2004 Suppl. Ordinario n.89)

13 dicembre 2005

Bergamo, i colli

I nuovi modelli dei bandi di gara da usare dal 1/2/2006

La Direttiva 2005/51 e il Regolamento Comunitario 1564/2005 del 7 settembre 2005 (GUCE del 1 ottobre 2005) hanno modificato i modelli dei formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. I formulari allegati alla Direttiva 2001/78/CE (recepita con D.Lgs. 67/2003), infatti non tengono interamente conto delle informazioni richieste a norma delle Direttive 2004/17 e 2004/18. I nuovi formulari da utilizzare per notificare gli avvisi alla Gazzetta ufficiale serie S, si possono scaricare > Qui < (i file sono in formato pdf). L'impiego di tali formulari è obbligatorio dal 1 febbraio 2006 a seguito del Regolamento CE n. 1564/2005.

Regolamento CE n.1564/2005

Il Regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici conformemente alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE.

La Direttiva 2005/51/CE

La Direttiva 2005/51/CE della Commissione, del 7 settembre 2005, modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici.

12 dicembre 2005

Legge comunitaria 2005

DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
LEGGE COMUNITARIA 2005. Attualmente all’esame del Parlamento.
L’ ALLEGATO B (Articolo 1, commi 1 e 3) prevede il recepimento della:

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete transeuropea.

Testo Unico degli Appalti Pubblici

È in dirittura d’arrivo il nuovo Testo unico sugli appalti pubblici che l’Italia sta predisponendo per recepire le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e sugli appalti per i settori speciali. Il termine per il recepimento è fissato al 31 gennaio 2006. La Commissione incaricata dal Governo e presieduta dal presidente del Tar Lazio Pasquale De Lise, , ha preparato la bozza del testo di legge, che si chiamerà Codice dei contratti pubblici. Conterrà, in 238 articoli, l’intera legislazione sui contratti tra pubblica amministrazioni e privati. Ridefinisce l’intera disciplina del settore. In ogni caso, dal primo febbraio anche in assenza del recepimento, molti degli istituti delle direttive saranno già applicabili.

Legge comunitaria 2004 - art.25

LEGGE 18 aprile 2005 n. 62 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 - S.O. n. 76)
DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL' APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE. LEGGE COMUNITARIA 2004.

Articolo 25
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a - compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei principi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b - semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
c - conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
d - adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.

2. omissis

Legge comunitaria

LEGGE 4 febbraio 2005 n. 11 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005)
NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

L’art.8, comma 4 della Legge prevede che “il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.”

11 dicembre 2005

Bergamo, conca di Fontana

Bando di gara per appalto integrato

Sul sito della Provincia di Bergamo si può trovare un esempio di bando di gara per appalto integrato, completo degli schemi di dichiarazioni sostitutive.

Bergamo, città alta

10 dicembre 2005

L' Amministrazione aggiudicatrice

Per la definizione di “amministrazione aggiudicatrice” si veda l’art. 1 punto 9 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento e del Consiglio per i settori classici e l’art. 2 della Direttiva 2004/17/CE del Parlamento e del Consiglio (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) per i settori speciali.
I contratti conclusi dalle amministrazioni aggiudicatrici rappresentano dei negozi giuridici rilevanti ai fini della corretta attuazione delle libertà fondamentali sancite dal Trattato istitutivo delle Comunità europee e in particolare della libertà di circolazione delle merci (art. 28 e seguenti), di stabilimento (art. 43 e seguenti) e di prestazione dei servizi (art. 49 e seguenti).
Le norme mirano a sancire la parità di trattamento tra beni e imprese dei diversi Stati membri dell’Unione Europea e da esse derivano una serie di obblighi negativi di non discriminazione a carico delle amministrazioni pubbliche nel momento in cui esse mettono in concorrenza un appalto di forniture, servizi o lavori.

Le Direttive Comunitarie 2004/17 e 2004/18

Il legislatore comunitario ha semplificato il quadro normativo in materia di appalti pubblici licenziando due sole direttive in sostituzione delle precedenti quattro: la direttiva settori classici che coordina le procedure di attribuzione degli appalti pubblici nei settori dei lavori, delle forniture e dei servizi e la direttiva settori speciali concernente invece gli appalti nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.
Le norme sono presentate e ordinate secondo l’ordine cronologico delle diverse attività previste in una procedura di appalto, così da renderne più agevole la consultazione.

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi
(GUUE n. L 134 del 30/04/2004)

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
(GUUE n. L 134 del 30/04/2004)

Ai sensi dell’art. 80 della Direttiva 2004/18: “Gli Stati membri mettono
in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva
entro il 31 gennaio
2006.
Essi ne informano immediatamente la Commissione.”
A sua volta l’art. 82 della predetta Direttiva dispone che “la Direttiva
92/50/CEE, ad eccezione dell’articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e
93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all’articolo 80,
fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento
e di attuazione di cui all’allegato XI.”

REGOLAMENTO (CE) n . 1874/2004 del 28 ottobre 2004
Regolamento della Commissione che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
(GUUE n. L 326 del 29 ottobre 2004)
Il Regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2006 e sostituito dal Regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione del 19 dicembre 2005.

09 dicembre 2005

Common Procurement Vocabulary (CPV)

Il Vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary - CPV) è composto di un vocabolario principale, che ne costituisce la parte essenziale e definisce l'oggetto dell'appalto, nonché di un vocabolario supplementare che consente di introdurre dati qualitativi complementari. Il vocabolario principale si basa su una struttura gerarchica a cinque livelli, e il vocabolario supplementare comporta due livelli. A ciascun codice corrisponde una denominazione che descrive le forniture, i lavori o i servizi in tutte le altre lingue ufficiali.
Il CPV è diventato il criterio di ricerca fondamentale nella selezione e l'identificazione delle opportunità degli appalti da parte dei potenziali offerenti.
Le nomenclature intervengono per tre scopi nelle direttive relative agli appalti pubblici: per la descrizione dell'oggetto degli appalti nei bandi di gara, per gli obblighi statistici e per la definizione del campo d'applicazione. Attualmente, le direttive si riferiscono a quattro nomenclature differenti: CPA (Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività), NACE (Nomenclatura delle attività economiche nella Comunità europea), CPC Prov. (Central Product Classification: classificazione centrale dei prodotti) e CN (Combined Nomenclature: nomenclatura combinata).
E' importante sottolineare il ruolo fondamentale del CPV nello sviluppo degli appalti pubblici elettronici. Il CPV è infatti un elemento decisivo per la realizzazione degli impegni assunti nel quadro delle iniziative e-Europa e e-Commissione, dato che esso offre la possibilità di un trattamento informatico dei dati pubblicati, migliorando così la qualità dell'informazione, la rapidità della sua diffusione, e pertanto l'efficacia del sistema di pubblicazione istituito dalle direttive. Il CPV è contenuto nel Regolamento CE n. 2195/2002 (G.U.C.E. L n. 340 del 16-12-2002) modificato dal Regolamento CE n. 2151/2003 (G.U.C.E. L n. 329 del 17-12-2003) [si possono anche > trovare qui.]

08 dicembre 2005

Leggi fondamentali

Le leggi fondamentali che regolano la materia dei lavori pubblici sono le seguenti:
1 - Legge 11 febbraio 1994 n.109- Legge quadro
2 - DPR 21 dicembre 1999 n.554 - Regolamento di attuazione della Legge Quadro
3 - DPR 25 gennaio 2000 n.34 - Regolamento per il sistema di qualificazione
4 - DM 19 aprile 2000 n.145 - Nuovo capitolato generale d'appalto
5 - DPR 8 giugno 2001 n.327 - Testo unico in materia di espropriazione
6 - Legge 21 dicembre 2001 n.443 - Legge obiettivo
7 - DLgs 20 agosto 2002 n.190 - Attuazione della Legge obiettivo
Tramite i link indicati nella colonna a destra è possibile consultare le norme vigenti, costantemente aggiornate dai curatori dei siti. In particolare consiglio il sito di Bosetti e Gatti di Brescia.